Gli Studi di Settore non sono uno strumento di accertamento automatico ed i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi agli stessi se reputano che i risultati della loro applicazione non rispecchino la loro realtà imprenditoriale o professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile come riferimento per il contribuente che, eventualmente adeguandosi, può essere meno preoccupato rispetto ad eventuali successivi controlli e per l’Amministrazione Finanziaria stessa, ai fini della individuazione delle posizioni da sottoporre a verifica ed ispezione.
Dunque i contribuenti che, per qualsiasi motivo, reputano di non rientrare nei parametri di congruità fissati dagli studi di settore sono liberi di non adeguarvisi.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 07/06/2007)
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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10 luglio 2007
Studi di Settore: non sono strumento di accertamento automatico
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06 marzo 2007
Acceratamento solo su Studi di Settore: non vale per il passato
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari (con Sentenza n. 228 del 26 gennaio 2007) si è pronunciata sull’accertamento presuntivo da studi di settore.
I giudici tributari hanno ripercorso l’orientamento espresso dalla giurisprudenza e gli interventi normativi che si sono succeduti ed hanno ritenuto che, sebbene il Legislatore abbia consacrato in una norma (co. 23 della Legge Finanziaria 2007) l'indirizzo da sempre seguito dall'Adenzia delle Entrate, secondo la quale lo scostamento dai risultati degli studi (Gerico) è già grave incongruenza, necessaria a legittimare l'accertamento (a parte i dubbi di legittimità costituzionale della norma - art. 53 Cost.), la stessa norma non possa avere efficacia retroattiva, poichè non è qualificata in tal modo dal Legislatore e, comunque, perché tale disciplina confliggerebbe col fondamentale principio dell'affidamento del contribuente. La norma in parola dunque può essere applicata solo per il futuro.
Lo Studio Commerciale in Como resta a disposizione per assistere il contribuente nella fasi di lite e contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Puoi collegarti al sito web ufficiale cliccando su uno dei link nella colonna di destra di questo blog.
I giudici tributari hanno ripercorso l’orientamento espresso dalla giurisprudenza e gli interventi normativi che si sono succeduti ed hanno ritenuto che, sebbene il Legislatore abbia consacrato in una norma (co. 23 della Legge Finanziaria 2007) l'indirizzo da sempre seguito dall'Adenzia delle Entrate, secondo la quale lo scostamento dai risultati degli studi (Gerico) è già grave incongruenza, necessaria a legittimare l'accertamento (a parte i dubbi di legittimità costituzionale della norma - art. 53 Cost.), la stessa norma non possa avere efficacia retroattiva, poichè non è qualificata in tal modo dal Legislatore e, comunque, perché tale disciplina confliggerebbe col fondamentale principio dell'affidamento del contribuente. La norma in parola dunque può essere applicata solo per il futuro.
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25 gennaio 2007
Fianziaria 2007: inasprimento studi di settore
L'art. 1, c. 13-27 della Legge finanziaria 2007 introduce una radicale revisione della normativa in tema di studi di settore. Tra le altre disposizioni segnaliamo in particolare:
- introdotta una maggiore forza presuntiva per le risultanze degli studi preliminare all’effettuazione degli accertamenti;
- ridotte le cause di esclusione dagli studi di settore;
- introdotta una "franchigia di accertamento" per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi, salvo il caso di compilazione dei modelli errata e sanzionabile;
- previsti indici minimi di vitalità per le società di capitale che iniziano ex novo un’attività;
- introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell’ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi di settore.
Alcune delle predette disposizioni in tema di studi di settore sono già applicabili per il periodo d’imposta 2006.
Lo Studio Commerciale in Como resta a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
- introdotta una maggiore forza presuntiva per le risultanze degli studi preliminare all’effettuazione degli accertamenti;
- ridotte le cause di esclusione dagli studi di settore;
- introdotta una "franchigia di accertamento" per i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi, salvo il caso di compilazione dei modelli errata e sanzionabile;
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- introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell’ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi di settore.
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