Con la sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha modificato precedenti propri pronunciamenti in tema di deducibilità dell'accantonamento al fondo di indennità di clientela degli agenti.
Secondo i giudici è deducibile dall'imprenditore (impresa mandante) l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio.
Determinante per le decisione è stata, come ricordano i giudici nelle motivazioni, la modifica dell'art.1751 c.c., che contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio.
Gli imprenditori negli ultimi anni hanno vissuto più di un ripensamento da parte della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle Entrate (da cui ci si aspetta peraltro un conseguente nuovo filone interpretativo) e si trovano dunque ora a fare i conti con fondi accantonati nel tempo con diversi regimi fiscali di cui si dovrà monitorare attentamente in futuro i relavivi utilizzi e le connesse eventuali variazioni fiscali.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
Visualizzazione post con etichetta deducibile. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta deducibile. Mostra tutti i post
03 luglio 2009
INDENNITA' DI CLIENTELA AGENTI - DEDUCIBILE: 2009 dietrofront della Cassazione
Etichette:
13506,
accantonamento,
commerciale,
commercialista,
como,
corte di cassazione,
deducibile,
deducibilità,
fondo,
indennità di clientela agenti,
meritocratica,
studio,
supplettiva
24 giugno 2008
Schede telefoniche cellulare: deducibili se documentate
Finalmente l'Agenzia delle Entrate ha dato il proprio parere su un tema sentito dai contribuenti, ma che non aveva mai trovato risposta certa e sicura.
Nella circolare 47 / E del 18 giugno 2008 (riportata qui) è infatti entrata nel merito della questione della deducibilità dal reddito dei lavoratori autonomi (ma vale anche per le imprese viste l'identità della norma) dei costi per ricariche telefoniche di cellulari.
Dunque si va oltre il concetto di abbonamento telefonico, che prima era il solo modo sancito per legge che consentiva la deduzione dei costi di telefonia mobile.
E' da notare che non si riportano metodi di documentazione obbligatori, ma solo criteri generali:
- i costi dovranno essere inerenti all'attività professionale od artistica;
- dovranno essere spese tracciabili rimaste a suo carico (modalità di pagamento).
Non dovrebbe dunque essere obbligatoria la fattura intestata al professionista, pagata dal conto corrente professionale (o personale se promiscuo).
Potrebbe essere sufficiente la ricevuta del bancomat di ricarica o la stampata della ricarica online, sempre che sia possibile, da tali documenti, abbinare il professionista-contribuente, la sua utenza telefonica e la modalità di pagamento a suo carico.
Si riporta di seguito lo stralcio della circolare:
3.4 Ricariche cellulari – deducibilità
Domanda: Le spese per l’acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?
Risposta: L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).
Nella circolare 47 / E del 18 giugno 2008 (riportata qui) è infatti entrata nel merito della questione della deducibilità dal reddito dei lavoratori autonomi (ma vale anche per le imprese viste l'identità della norma) dei costi per ricariche telefoniche di cellulari.
Dunque si va oltre il concetto di abbonamento telefonico, che prima era il solo modo sancito per legge che consentiva la deduzione dei costi di telefonia mobile.
E' da notare che non si riportano metodi di documentazione obbligatori, ma solo criteri generali:
- i costi dovranno essere inerenti all'attività professionale od artistica;
- dovranno essere spese tracciabili rimaste a suo carico (modalità di pagamento).
Non dovrebbe dunque essere obbligatoria la fattura intestata al professionista, pagata dal conto corrente professionale (o personale se promiscuo).
Potrebbe essere sufficiente la ricevuta del bancomat di ricarica o la stampata della ricarica online, sempre che sia possibile, da tali documenti, abbinare il professionista-contribuente, la sua utenza telefonica e la modalità di pagamento a suo carico.
Si riporta di seguito lo stralcio della circolare:
3.4 Ricariche cellulari – deducibilità
Domanda: Le spese per l’acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?
Risposta: L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).
Etichette:
80%,
cellulare,
commerciale,
commercialista,
como,
deducibile,
deducibilità,
prepagate,
ricariche,
schede,
studio,
telefonia,
telefono
02 luglio 2007
Detrazione Iva auto al 40%
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L-165/33 del 27 giugno 2007 della decisione del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza l’Italia in tal senso entra pienamente in vigore la limitazione al 40% della detraibilità dell’Iva assolta sui costi di acquisto, noleggio, leasing, manutenzione, carburante, lavaggio ecc. delle autovetture da parte dei soggetti passivi Iva diversi dagli agenti di commercio e da chi ne faccia un uso qualificante della propria attività (noleggiatori, taxisti, scuole guida ecc.).
Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.
Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.
A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.
Diversi sono i problemi che si aprono nel passaggio al nuovo regime in particolare per quanto attiene il momento di efficacia della disposizione; non conterebbe comunque la data di registrazione dei documenti ricevuti. Si attendono comunque i già auspicati chiarimenti ministeriali.
Consigliamo, a chi non avesse già adottato tale percentuale, di adeguarsi alla nuova misura della detrazione in sede di liquidazione periodica di giugno.
A questo punto si apre la strada alla re-introduzione di regole meno restrittive di deducibilità dei costi delle auto ai fini delle imposte dirette; un emendamento legislativo in tal senso sarebbe già pronto.
Etichette:
%,
40,
40%,
auto,
automezzi,
autovetture,
deducibile,
deducibilità,
deduzione,
detraibile,
detraibilità,
detrazione,
i.v.a.,
indeducibilità,
indetraibile,
indetraibilità,
iva
22 gennaio 2007
80% il nuovo limite di deducibilità dei costi telefonici per imprese e professionisti
La Legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 401 (Finanziaria 2007 ) ha modificato profondamente la deducibilità dei costi relativi a ciò che è telefonia: dal 1 gennaio 2007 i costi telefonici di qualsiasi genere (dunque sia fissi che mobili) sono deducibili per un importo pari all’80% del costo sostenuto.
Tale nuova disciplina riguarda:
- tutti i tipi di trasmissione voce e/o dati (fissa e mobile, internet, fibre ottiche, ecc.);
- tutti i costi connessi i mezzi elettronici di comunicazione (costi di utilizzo, noleggio, ammortamenti, canoni di leasing, costi di manutenzione, ecc.);
- sia le imprese (individuali o società) che i professionisti (individuali o in forma associata).
Tale nuova misura di deduzione riguarderà anche gli impianti di telefonia acquistati in precedenza dai contribuenti, fatte ovviamente salve le deduzioni già beneficiate nel passato.
Per quanto concerne gli autotrasportatori, si ricorda che a favore di questi rimane invariata la possibilità di beneficiare della deduzione integrale delle spese relative ad un impianto di telefonia relativamente ad ogni veicolo (su di esso fissato).
La modifica portata dalla Legge Finanziaria 2007 non attiene il trattamento Iva delle spese di telefonia.
A fronte dell’uniformazione del criterio di deducibilità dei costi, il trattamento Iva è infatti rimasto invariato:
- detrazione al 50% dell’Iva sui costi relativi ai servizi di telefonia cellulare;
- detrazione al 100% dell’Iva sui costi relativi agli altri servizi di comunicazione telefonica ovvero via internet o via fax.
Tale nuova disciplina riguarda:
- tutti i tipi di trasmissione voce e/o dati (fissa e mobile, internet, fibre ottiche, ecc.);
- tutti i costi connessi i mezzi elettronici di comunicazione (costi di utilizzo, noleggio, ammortamenti, canoni di leasing, costi di manutenzione, ecc.);
- sia le imprese (individuali o società) che i professionisti (individuali o in forma associata).
Tale nuova misura di deduzione riguarderà anche gli impianti di telefonia acquistati in precedenza dai contribuenti, fatte ovviamente salve le deduzioni già beneficiate nel passato.
Per quanto concerne gli autotrasportatori, si ricorda che a favore di questi rimane invariata la possibilità di beneficiare della deduzione integrale delle spese relative ad un impianto di telefonia relativamente ad ogni veicolo (su di esso fissato).
La modifica portata dalla Legge Finanziaria 2007 non attiene il trattamento Iva delle spese di telefonia.
A fronte dell’uniformazione del criterio di deducibilità dei costi, il trattamento Iva è infatti rimasto invariato:
- detrazione al 50% dell’Iva sui costi relativi ai servizi di telefonia cellulare;
- detrazione al 100% dell’Iva sui costi relativi agli altri servizi di comunicazione telefonica ovvero via internet o via fax.
Iscriviti a:
Post (Atom)