24 giugno 2008

Schede telefoniche cellulare: deducibili se documentate

Finalmente l'Agenzia delle Entrate ha dato il proprio parere su un tema sentito dai contribuenti, ma che non aveva mai trovato risposta certa e sicura.

Nella circolare 47 / E del 18 giugno 2008 (riportata qui) è infatti entrata nel merito della questione della deducibilità dal reddito dei lavoratori autonomi (ma vale anche per le imprese viste l'identità della norma) dei costi per ricariche telefoniche di cellulari.

Dunque si va oltre il concetto di abbonamento telefonico, che prima era il solo modo sancito per legge che consentiva la deduzione dei costi di telefonia mobile.

E' da notare che non si riportano metodi di documentazione obbligatori, ma solo criteri generali:
- i costi dovranno essere inerenti all'attività professionale od artistica;
- dovranno essere spese tracciabili rimaste a suo carico (modalità di pagamento).

Non dovrebbe dunque essere obbligatoria la fattura intestata al professionista, pagata dal conto corrente professionale (o personale se promiscuo).
Potrebbe essere sufficiente la ricevuta del bancomat di ricarica o la stampata della ricarica online, sempre che sia possibile, da tali documenti, abbinare il professionista-contribuente, la sua utenza telefonica e la modalità di pagamento a suo carico.


Si riporta di seguito lo stralcio della circolare:


3.4 Ricariche cellulari – deducibilità

Domanda: Le spese per l’acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?

Risposta: L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).