Viene introdotta la possibilità per gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone di tassare separatamente i redditi (di impresa o partecipazione) con una unica aliquota del 27,50% a patto che tali redditi tassati separatamente non siano prelevati o distribuiti.
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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25 gennaio 2008
Finanziaria 2008: imprenditori individuali e soci di società di persone - tassazione separata al 27,50%
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22 ottobre 2007
Prevalenza: il principio per l'iscrizione INPS dell'amministratore - socio lavoratore
La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n.20886 del 5 ottobre 2007 sulla materia della contemporanea e parallela iscrizione alla "gestione degli esercenti attività commerciali" (commercianti) ed alla "gestione separata" per i soci d’opera di Srl che percepiscano anche compensi come amministratori, sottolineando l'incompatibilità della doppia iscrizione.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
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19 aprile 2007
5 x 1000: pubblicato l'elenco dei possibili fruitori
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'elenco dei soggetti cui i contribuenti potranno destinare il 5 per mille delle proprie imposte (non dunque somme aggiuntive a carico di quest'ultimi) per finalità sociali meritevoli.
Il riferimento è alle dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2007 per i redditi 2006.
Approfondimenti e l'elenco dei soggetti sono reperibili qui.
Il riferimento è alle dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2007 per i redditi 2006.
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