Pubblico le slides definitive del convegno su "APPROFONDIMENTI E NOVITA' DEL BILANCIO" tenutosi il giorno 1° marzo 2010 ed organizzato dall'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como, che mi ha visto relatore con il collega di studio Dott. Marco Magnoni.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
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03 marzo 2010
CONVEGNO "APPROFONDIMENTI E NOVITA' DEL BILANCIO": slides definitive
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04 marzo 2009
XBRL RINVIATO: Non si applica al bilancio 2008
Con circolare dell'Unioncamere viene definito ufficialmente il il rinvio dell'entrata in vigore dello standard XBRL per il deposito dei bilanci di esercizio.
Unioncamere ha diffuso il 24 febbraio 2009 una circolare con cui si precisa che la data a partire dalla quale diverrà obbligatoria l’applicazione del nuovo formato elettronico XBRL per il deposito del bilancio di esercizio, è fissata al 16 febbraio 2009.
I bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 potranno dunque essere depositati con le vecchie modalità, mentre il formato elettronico elaborabile XBRL si applicherà alle società che chiudono il bilancio a partire dal 16 febbraio di quest’anno.
Unioncamere ha diffuso il 24 febbraio 2009 una circolare con cui si precisa che la data a partire dalla quale diverrà obbligatoria l’applicazione del nuovo formato elettronico XBRL per il deposito del bilancio di esercizio, è fissata al 16 febbraio 2009.
I bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 potranno dunque essere depositati con le vecchie modalità, mentre il formato elettronico elaborabile XBRL si applicherà alle società che chiudono il bilancio a partire dal 16 febbraio di quest’anno.
10 novembre 2008
Nota integrativa, bilancio abbreviato e consolidato: novità in gazzetta ufficiale
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n.260, il D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008 che aumenta il contenuto informativo della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.
Le disposizioni di tale decreto si applicano ai bilanci di esercizio ed alle relazioni, relativi agli esercizi che hanno inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (21 novembre 08).
Il decreto, in particolare, modifica l’art.2427 del Codice Civile, sulle informazioni da dare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Inoltre, vengono aumentate le soglie per redigere il bilancio abbreviato e consolidato.
Le disposizioni di tale decreto si applicano ai bilanci di esercizio ed alle relazioni, relativi agli esercizi che hanno inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (21 novembre 08).
Il decreto, in particolare, modifica l’art.2427 del Codice Civile, sulle informazioni da dare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Inoltre, vengono aumentate le soglie per redigere il bilancio abbreviato e consolidato.
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01 febbraio 2008
Cambi valute al 31.12.2007 (per bilancio di esercizio)
Pubblichiamo alcuni dei cambi dell'euro ottenuti dall'interrogazione del sistema informativo della Banca d'Italia per le principali valute con riferimento alla data del 31.12.2007:
CAMBI AL 31 DICEMBRE 2007:
Dollaro USA 1,4721
Sterlina GBP 0,73335
Franco Svizzero SFR 1,6547
Yen Giapponese 164,93
Renminbi (Yuan) Cinese 10,7524
Vedere disclaimer Banca d'Italia.
CAMBI AL 31 DICEMBRE 2007:
Dollaro USA 1,4721
Sterlina GBP 0,73335
Franco Svizzero SFR 1,6547
Yen Giapponese 164,93
Renminbi (Yuan) Cinese 10,7524
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30 gennaio 2008
Finanziaria 2008: IRAP modifiche sostanziali
Oltre alla già detta riduzione della aliquota base Irap al 3,90%, notevoli sono state le modifiche ai meccanismi di calcolo della base imponibile dell’Imposta con differenziazione anche in base alla categoria di contribuenti.
Società di capitali, cooperative, enti commerciali e trust:
Si fa riferimento diretto al bilancio civilistico. La base imponibile è data dalla differenza tra il Valore ed i Costi della produzione (lettere A e B del conto economico) con esclusione delle voci B.9 (costo del lavoro), B.10.c e .d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (alcuni accantonamenti).
In ogni caso non possono essere dedotti tra gli altri:
· costi per lavoro dipendente, assimilato (es. co.co.co.) e collaborazioni occasionali;
· perdite su crediti;
· Ici;
· Interessi impliciti in canoni di leasing.
Si perdono dunque le variazioni fiscali di diretta derivazione dal calcolo Ires, con il risultato che ad esempio ammortamenti e costi di gestione auto saranno integralmente deducibili ai fini Irap, ma anche le plusvalenze da cessione di immobili saranno imponibili senza possibilità di rateizzazione.
La norma fa specifico riferimento ai principi contabili adottati per individuare la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale e di bilancio e dunque la imponibilità delle componenti di reddito.
Imprese individuali, Snc e Sas:
La base imponibile, con le esclusioni specifiche già elencate sopra, è data dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni di magazzino e l’ammontare dei costi per i beni di magazzino, per i servizi, degli ammortamenti, dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali.
Il riferimento per la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale torna alle regole per la determinazione delle imposte sui redditi.
Per chi è in regime di contabilità ordinaria v’è la possibilità di optare per l’applicazione delle regole previste per le società di capitali. L’opzione ha durata pluriennale.
Persone fisiche, società semplici ed equiparate con attività artistica o professionale:
I compensi, le spese e gli altri componenti che incidono sulla determinazione dell’Irap si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Deduzioni e “Cuneo Fiscale”:
Per tutti i soggetti vengono rimodulati gli importi di alcune deduzioni dalla base imponibile Irap.
Dichiarazione e decorrenza:
La dichiarazione Irap abbandona il modello Unico e verrà inviata direttamente alle regioni.
La decorrenza delle presenti modifiche Irap è stabilita dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Società di capitali, cooperative, enti commerciali e trust:
Si fa riferimento diretto al bilancio civilistico. La base imponibile è data dalla differenza tra il Valore ed i Costi della produzione (lettere A e B del conto economico) con esclusione delle voci B.9 (costo del lavoro), B.10.c e .d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (alcuni accantonamenti).
In ogni caso non possono essere dedotti tra gli altri:
· costi per lavoro dipendente, assimilato (es. co.co.co.) e collaborazioni occasionali;
· perdite su crediti;
· Ici;
· Interessi impliciti in canoni di leasing.
Si perdono dunque le variazioni fiscali di diretta derivazione dal calcolo Ires, con il risultato che ad esempio ammortamenti e costi di gestione auto saranno integralmente deducibili ai fini Irap, ma anche le plusvalenze da cessione di immobili saranno imponibili senza possibilità di rateizzazione.
La norma fa specifico riferimento ai principi contabili adottati per individuare la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale e di bilancio e dunque la imponibilità delle componenti di reddito.
Imprese individuali, Snc e Sas:
La base imponibile, con le esclusioni specifiche già elencate sopra, è data dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni di magazzino e l’ammontare dei costi per i beni di magazzino, per i servizi, degli ammortamenti, dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali.
Il riferimento per la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale torna alle regole per la determinazione delle imposte sui redditi.
Per chi è in regime di contabilità ordinaria v’è la possibilità di optare per l’applicazione delle regole previste per le società di capitali. L’opzione ha durata pluriennale.
Persone fisiche, società semplici ed equiparate con attività artistica o professionale:
I compensi, le spese e gli altri componenti che incidono sulla determinazione dell’Irap si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
Deduzioni e “Cuneo Fiscale”:
Per tutti i soggetti vengono rimodulati gli importi di alcune deduzioni dalla base imponibile Irap.
Dichiarazione e decorrenza:
La dichiarazione Irap abbandona il modello Unico e verrà inviata direttamente alle regioni.
La decorrenza delle presenti modifiche Irap è stabilita dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
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14 gennaio 2008
Finanziaria 2008: abrogazione delle rettifiche extracontabili e sindacabilità delle scelte di bilancio
Viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili di componenti negative (es. ammortamenti con giustificazione solo civilistica).
Si torna dunque ad una derivazione del reddito imponibile più dipendente dalle scelte operate in sede di redazione del bilancio. A questo proposito e con riferimento alle scelte dei redattori in tema di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore viene introdotta la sindacabilità del bilancio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che potrà disconoscere eventuali benefici fiscali, salva la possibilità del contribuente di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Si torna dunque ad una derivazione del reddito imponibile più dipendente dalle scelte operate in sede di redazione del bilancio. A questo proposito e con riferimento alle scelte dei redattori in tema di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore viene introdotta la sindacabilità del bilancio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che potrà disconoscere eventuali benefici fiscali, salva la possibilità del contribuente di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
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