Con 11 sentenze dell’8 febbraio 2007, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha dato importanti indicazioni sull’assoggettamento all’Irap dei professionisti.
Tra i principi fatti propri nei vari pronunciamenti, emerge che:
- perché vi sia autonoma organizzazione occorre che il professionista sia sotto
qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni
strumentali eccedenti le quantità che secondo la norma, costituiscono il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro di terzi;
- i contribuenti che hanno presentato richiesta di condono non possono ottenere il
rimborso dell’Irap;
- l’Irap non è assimilabile ad altre imposte come l’Ilor, l’Iciap, l’Iva e imposte sui
redditi.