Con Risoluzione Ministeriale n. 2009/09 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che può rivalutare gli immobili strumentali in bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora presenti nel patrimonio aziendale nel 2008, senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione né, quindi, procedere ad affrancarlo, il contribuente in contabilità semplificata nel 2008 anche se era in contabilità ordinaria nel 2007 (ad esempio le società di persone).
Nel 2008, l’impresa non ha un bilancio formale da cui risulti esposto il saldo attivo di rivalutazione. Il contribuente, quindi, per poter rivalutare i beni secondo le regole dedicate alle imprese in contabilità semplificata, deve verificare la presenza degli immobili al 31 dicembre 2007, facendo riferimento al bilancio dello stesso anno, e appurare che siano ancora iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla fine del 2008.
A questo punto, versando l’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, può rivalutarli senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione. L’eventuale futuro ritorno alla contabilità ordinaria non determinerà l’obbligo di iscrizione di alcuna riserva in sospensione d’imposta.
E' prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della rivalutazione compiuta a fianco della compilazione tipica della stessa da farsi per le contabilità semplificate.
E' inoltre prevista la bollatura e vidimazione presso l'Agenzia delle Entrate di un apposito prospetto (a schema libero) da cui risultino il costo dell'immobile e la rivalutazione effettuata.
E' evidente dunque il vantaggio rispetto a chi deve affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione per poter pervenire alla definitiva distribuzione ai soci.