11 gennaio 2010

“SCUDO FISCALE”: prorogato al 2010

La legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (cosiddetta “Finanziaria 2010”) ed il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 (cosiddetto ”milleproroghe”) hanno portato alcune novità tributarie. In una serie di post cercheremo di sintetizzare le principali, richiamando anche altre disposizioni che, pur introdotte in precedenza, producono i loro effetti a partire dal 1° gennaio 2010.


SCUDO FISCALE

Viene riaperta la possibilità di usufruire del cosiddetto “scudo fiscale” alle medesime condizioni previste dal decreto legge 78/2009, salvo che per l’aliquota dell’imposta sostitutiva che passa dal 5% al 6% per le emersioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 e al 7% per quelle perfezionate entro il 30 aprile 2010.
A tale proposito va pure segnalato il raddoppio (da quattro ad otto anni) dei termini concessi all’Agenzia delle Entrate per effettuare gli accertamenti ed irrogare le sanzioni in relazione agli obblighi di monitoraggio delle attività costituite all’estero.
Ricordiamo inoltre che, a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (modello Unico 2010 relativo al periodo d’imposta 2009), troveranno applicazione nuove regole di compilazione del quadro RW e in particolare saranno oggetto di monitoraggio anche le attività estere non produttive di redditi (es. immobili tenuti a disposizione in paesi dove non sono previste forme di tassazione simili a quella della nostra rendita catastale).