11 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche alla di deducibilità delle spese di rappresentanza

Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro delle spese di rappresentanza, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo (ancora da emanare) viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà possibile nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti (nel decreto appunto).

Prevista, inoltre, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro. A tale ultimo fine si sottolinea che non è invece variata la disciplina Iva di tali costi, per cui l’Iva sui beni, estranei all’attività di produzione e/o commercializzazione dell’impresa, destinati ad omaggio di importo superiore a 25,82 euro sarà comunque indetraibile, e dunque da considerare quale componente di costo ai fini della verifica del limite di 50,00 euro, mentre sotto i 25,82 euro resterà la detraibilità dell’Iva.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.