22 gennaio 2008

Finanziaria 2008: destinazione di beni a finalità estranee - cessioni alle ONLUS

I beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, possono essere ceduti gratuitamente alle Onlus con beneficio fiscale.

In particolare la cessione avviene per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.