Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 05/11/2008, n. 26539 è stato chiarito che per ottenere la detraibilità dell'imposta IVa assolta sull'acquisto di carburanti l'unico documento valido è la Scheda carburanti. La sua corretta tenuta, compilazione e conservazione sono alla base della detrazione di imposta.
Si richiama l'attenzione in particolare, per le imprese, all'indicazione del chilometraggio, la cui specifica spesso sfugge al contribuente e dunque inficia la detrazione.
Si reputa che per la deduzione del costo valgano gli stessi principi appena indicati per la detrazione d'imposta.
Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di ammettere anche le speciali carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere tra gli strumenti adatti ed alternativi alla scheda carburante per la documentazione di tali costi e che per alcune categorie di contribuenti è invece necessaria la fattura di acquisto (es. autotrasportatori).