Nella Risoluzione n. 406/2008 dell'Agenzia delle Entrate si entra nel tema del c.d. "Bonus aggregazioni" affrontando il tema dell'eventuale disavanzo da concambio emergente da una fusione propria.
L'Agenzia afferma che nelle operazioni di fusione propria, la rivalutazione volontaria dei beni non è tra le fattispecie che possono fruire del "bonus aggregazioni".
Emerge un disavanzo da concambio quando il capitale sociale della nuova società risultante è maggiore della somma dei singoli patrimoni netti contabili delle società fuse. Quando ciò non si verifica, il maggior valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali non può godere dell’agevolazione e, dunque, del riconoscimento fiscale gratuito.