Detraibili grazie all'autocertificazione, le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 per
l'acquisto di farmaci, non documentate da scontrino "parlante".
Con la circolare n. 30/2008 l'Agenzia delle Entrate conferisce validità ai fini delle deduzioni e detrazioni Irpef anche agli scontrini sprovvisti dell'indicazione del codice fiscale del contribuente e dell'indicazione di natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, purchè lo scontrino venga integrato dal contribuente con un' autocertificazione contenente le suddette informazioni. La circolare ribadisce, però, che per le certificazioni delle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2008 sarà indispensabile avere la documentazione prevista dalla legge, vale a dire fattura o scontrino "parlante".