La stampa specializzata di sabato 26 luglio 2008 da notizia del rinvio al 20 di agosto delle scadenze di versamento da effettuarsi con modello F24 (il cui termine ordinario sarebbe il 16 agosto).
I contribuenti avranno dunque tempo sino al 20 di agosto per i versamenti da effettuarsi con modello F24 di imposte (Iva, ritenute, imposte dirette ecc.), contributi, Inail ecc.
Nessuna proroga è invece disposta per i versamenti con modelli F23.
Ricordiamo che anche la presentazione del modello Intrastat mensile relativo alle operazioni del mese di luglio non verrà presentato entro il giorno 20 di agosto, ma entro il giorno 6 settembre.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
28 luglio 2008
Scadenze rinviate al 20 agosto: modelli F24
18 luglio 2008
Detassazione degli straordinari: circolare di Ministero del lavoro ed Agenzia delle Entrate con i chiarimenti
E' partita il 1° luglio l'agevolazione fiscale che consente sino al 31 dicembre 2008 l'applicazione (in via sperimentale) di una imposta sostitutiva pari al solo 10% sui premi di produttività e straordinari per i lavoratori appartenenti al settore privato.
E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:
- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.
- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto
In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.
L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.
E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.
E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:
- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.
- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto
In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.
L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.
E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.
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16 luglio 2008
Chiusura Studio per la pausa estiva 2008
Avvisiamo i gentili Clienti dello Studio e gli Utenti della NewsBlogLetter che lo Studio rimarrà chiuso per la pausa estiva dal giorno 2 agosto al giorno 1 settembre 2008 compresi.
Auguriamo a tutti una pausa estiva ritemprante e preparatoria alle prossime sfide delle Vs. attività.
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15 luglio 2008
Studi di settore: arriva la circolare 4 del 2008 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti
Pubblicata qui la Circolare numero 4 del 16 luglio 2008 da parte dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.
Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.
Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.
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10 luglio 2008
Google adsense: nostro intervento nell'articolo sulla rivista Computer Magazine
In merito al sistema Google Adsense segnaliamo l'interessante inchiesta pubblicata sul n. 141 della rivista "Computer Magazine" di agosto 2008 (ed. Sprea) alla pagina 26.
L'autore ha richiesto al Dott. Paolo Malagoli un intervento in merito all'annoso problema dell'inquadramento fiscale, per i piccoli publisher, dei ricavi derivanti da Adsense.
Potete accedere all'intervento riportato nell'articolo cliccando qui.
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L'autore ha richiesto al Dott. Paolo Malagoli un intervento in merito all'annoso problema dell'inquadramento fiscale, per i piccoli publisher, dei ricavi derivanti da Adsense.
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Codice tributo 1127: che anno indicare ?
Una incertezza di non poco conto suscita la lettura della risoluzione 237 / E del 10 giugno 2008 (di cui abbiamo dato notizia in nostro precedente post in questo sito).
A proposito del codice tributo 1127 (Imposta sostitutiva sull'estromissione immobile imprenditore individuale Art. 1, c.37, L.244/2007) la risoluzione riporta "...nel campo anno di riferimento l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione...."
Evidente il dubbio applicativo del codice tributo 1127 quando un immobilie è posseduto da svariati anni dall'imprenditore individuale (caso più frequente).
Neppure la guida ai codici tributo del sito web dell'Agenzia delle Entrate bastava a dirimere la questione dell'anno da utilizzare per il codice 1127. Si legga qui.
A nostra domanda l'Agenzia delle Entrate ha risposto quanto segue:
"Quanto scritto nella risoluzione citata è probabilmente un refuso. L'anno da indicare nel mod.F24 è l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, quindi, l'anno di estromissione dell'immobile.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000."
A proposito del codice tributo 1127 (Imposta sostitutiva sull'estromissione immobile imprenditore individuale Art. 1, c.37, L.244/2007) la risoluzione riporta "...nel campo anno di riferimento l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione...."
Evidente il dubbio applicativo del codice tributo 1127 quando un immobilie è posseduto da svariati anni dall'imprenditore individuale (caso più frequente).
Neppure la guida ai codici tributo del sito web dell'Agenzia delle Entrate bastava a dirimere la questione dell'anno da utilizzare per il codice 1127. Si legga qui.
A nostra domanda l'Agenzia delle Entrate ha risposto quanto segue:
"Quanto scritto nella risoluzione citata è probabilmente un refuso. L'anno da indicare nel mod.F24 è l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, quindi, l'anno di estromissione dell'immobile.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000."
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04 luglio 2008
Fattura per il commercio elettronico diretto
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di un contribuente in merito alla certificazione fiscale da rilasciare quando si svolge attività di "commercio elettronico diretto".
E' bene premettere che ai fini Iva:
- per "commercio elettronico diretto" si intende la vendita on line di servizi come ad esempio contenuti digitali, software, servizi informatici, hosting, siti web, immagini, testi, informazioni, film, giochi, musica, e-learning, testi, e-book ecc. In pratica, dunque, quando la vendita si sostanzia in nulla di materialmente tangibile, ma resta virtuale in ogni suo aspetto (contatto, scelta, contratto, pagamento, download ecc.) . Ai fini Iva sono comunque intesi quali servizi.
- per "commercio elettronico indiretto" si intende la vendita di beni materiali effettuata per il tramite di contatto on line con il cliente, ma con spedizione tradizionale del bene compravenduto (es. racchetta da tennis). Ai fini Iva sono comunque intesi quali cessioni di beni.
Nel primo caso dunque la risoluzione n. 274 / E del 03 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni dovranno sempre essere certificate da fattura, anche se compiute nei confronti di privati.
Neppure se le operazioni di incasso sono canalizzate per il tramite di sistemi di pagamento elettronici (es. carte di credito) si può dunque fare a meno della fattura.
Il discorso resta diverso nel caso invece di "commercio elettronico indiretto", ove esiste la possibilità di notevole semplificazione nella certificazione fiscale delle operazioni compiute.
E' bene premettere che ai fini Iva:
- per "commercio elettronico diretto" si intende la vendita on line di servizi come ad esempio contenuti digitali, software, servizi informatici, hosting, siti web, immagini, testi, informazioni, film, giochi, musica, e-learning, testi, e-book ecc. In pratica, dunque, quando la vendita si sostanzia in nulla di materialmente tangibile, ma resta virtuale in ogni suo aspetto (contatto, scelta, contratto, pagamento, download ecc.) . Ai fini Iva sono comunque intesi quali servizi.
- per "commercio elettronico indiretto" si intende la vendita di beni materiali effettuata per il tramite di contatto on line con il cliente, ma con spedizione tradizionale del bene compravenduto (es. racchetta da tennis). Ai fini Iva sono comunque intesi quali cessioni di beni.
Nel primo caso dunque la risoluzione n. 274 / E del 03 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni dovranno sempre essere certificate da fattura, anche se compiute nei confronti di privati.
Neppure se le operazioni di incasso sono canalizzate per il tramite di sistemi di pagamento elettronici (es. carte di credito) si può dunque fare a meno della fattura.
Il discorso resta diverso nel caso invece di "commercio elettronico indiretto", ove esiste la possibilità di notevole semplificazione nella certificazione fiscale delle operazioni compiute.
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