Roma, 29 ottobre 2008
Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno, ha affermato che la crisi in atto è una crisi sicuramente globale, "non c'e' dubbio". Egli ha poi proseguito spiegando che: "che si tratti di recessione è una formula ottimistica ed eufemistica. Piuttosto c'è l'impressione che qualcosa di diverso stia avvenendo, è una rottura della linea di sviluppo".
Secondo Giulio Tremonti la crisi in atto non è certamente da considerare un fenomeno "di ciclo. E' la globalizzazione -ha proseguito Tremonti- che sta provocando la situazione in cui ci troviamo".
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
29 ottobre 2008
Tremonti: rotta la linea di sviluppo
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Circolare Irap per le nuove modalità di tassazione per imprese e società di persone
L'Agenzia delle Entrate ha fornito con propria circolare n. 60/E del 28 attobre 2008 i primi chiarimenti in merito alle nuove modalità di determinazione dell'IRAP per le imprese individuali e società di persone.
Ricordiamo che l'ultima riforma dell'IRAP separata le imprese tra società di capitali e società di persone e imprese indiviaduali. Mentre per le prime il calcolo è ora "agganciato" più fortemente alle risultanze del bilancio, per le seconde e terze resta un calcolo da farsi a partire dalle regole proprie dell'imposta ed integrate dalle norme del TUIR.
Residua l'opzione concessa alle società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria di optare per il metodo nuovo proprio delle società di capitali. L'opzione si esercita telematicamente, quest'anno entro l'imminente 31 ottobre 2008.
Interessantissima occasione per effettuare una pianificazione fiscale con il proprio consuelnte viste ad esempio le diverse imponibilità di alcune componenti di reddito anche legate a riorganizzazione delle imprese.
Ricordiamo che l'ultima riforma dell'IRAP separata le imprese tra società di capitali e società di persone e imprese indiviaduali. Mentre per le prime il calcolo è ora "agganciato" più fortemente alle risultanze del bilancio, per le seconde e terze resta un calcolo da farsi a partire dalle regole proprie dell'imposta ed integrate dalle norme del TUIR.
Residua l'opzione concessa alle società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria di optare per il metodo nuovo proprio delle società di capitali. L'opzione si esercita telematicamente, quest'anno entro l'imminente 31 ottobre 2008.
Interessantissima occasione per effettuare una pianificazione fiscale con il proprio consuelnte viste ad esempio le diverse imponibilità di alcune componenti di reddito anche legate a riorganizzazione delle imprese.
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27 ottobre 2008
Tassazione straordinari e premi: chiarimenti
Con Circolare del 22 orrobre sono giunti nuovi chiarimenti sul regime fiscale agevolato per gli straordinari e i premi. Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, hanno fornito congiuntamente ulteriori chiarimenti (dopo la precedente Circolare n.49/08) sul campo di applicazione del regime fiscale agevolato, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro,
previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati
che, nell’anno 2007, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a
30.000 euro.
Tra gli altri segnaliamo i seguenti chiarimenti:
previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati
che, nell’anno 2007, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a
30.000 euro.
Tra gli altri segnaliamo i seguenti chiarimenti:
- i compensi per le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e festivi rientrano nel regime di tassazione agevolata qualora diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa;
- la tassazione agevolata degli straordinari forfetizzati si riferisce all’importo complessivo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario senza correlazione al lavoro eccedente l’orario normale;
- sono agevolabili anche le somme corrisposte per i permessi cosiddetti Rol residui, le ferie, i permessi non fruiti nei limiti stabiliti e le indennità di turno;
- la verifica del limite di 30.000 euro deve essere effettuata anche per coloro che, nel 2007, erano residenti e svolgevano la propria attività di lavoro dipendente fuori dall'Italia.
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Trasferimento quote di SRL: circolare 6/IR dei Dottori Commercialisti
L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha prodotto la Circolare 6/IR in tema di trasferimento quote di società a responsabilità limitata ad opera del Dottore Commercialista e senza l'intervento del notaio.
Il tema, già trattato in alcuni dei nostri precedenti post (dove trovate i link a tutti i documenti ufficiali che illustrano le novità), trova dunque ulteriori istruzioni.
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19 ottobre 2008
Cessione quote di S.r.l.: iter sempre più chiaro con l'Agenzia delle Entrate
Dalle pagine di questo blog, abbiamo già avuto modo di informarvi in merito alle ultime novità in tema di diritto societario scrivendo della possibilità, ora sancita per legge, di effettuare le operazioni di cessione delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata avvalendosi della sola assistenza del Dottore Commercialista e senza più dover ricorrere al notaio.
Questa novità, portata dal Decreto Legge 112 del 2008, ha trovato istruzioni nei vari interventi degli organismi interessati:
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Unioncamere (Camere di commercio d'Italia)
Ed ora anche da parte dell'Agenzia delle entrate:
Mentre già si ha notizia dei primi atti di trasferimento delle quote di S.R.L. compiuti con il solo intervento del Dottore Commercialista, diviene dunque definitivamente chiaro l'iter da compiere.
Questa novità, portata dal Decreto Legge 112 del 2008, ha trovato istruzioni nei vari interventi degli organismi interessati:
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
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Mentre già si ha notizia dei primi atti di trasferimento delle quote di S.R.L. compiuti con il solo intervento del Dottore Commercialista, diviene dunque definitivamente chiaro l'iter da compiere.
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07 ottobre 2008
Spese di trasferta: ulteriori interpretazioni
La stampa specializzata di oggi da notizia della prossima pubblicazione di una seconda interpretazione dell'Agenzia delle Entrate in cui vengono precisate alcune questioni in merito alla nuova disciplina tributaria delle spese per trasferte. In particolare:
- La cointestazione delle fatture, quando erano molti i dipendenti a fruire ad esempio di un ristorante, che poneva evidenti problemi formali di compilazione, potrà essere sostituita da una più comoda allegazione di una apposita nota in cui siano riportati i fruitori (dipendenti), mentre l'intestazione della fattura potrà restare al solo datore di lavoro;
- le spese sostenute dagli amministratori (con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) per trasferte non sono soggette alla limitazione del 75%, ma solo alle limitazioni già previste per i dipendenti;
- le spese sostenute dai soci di società di persone per trasferte inerenti l'attività d'impresa sono soggette alla limitazione del 75%.
Si attende la trasposizione di queste indicazioni in una circolare o risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
- La cointestazione delle fatture, quando erano molti i dipendenti a fruire ad esempio di un ristorante, che poneva evidenti problemi formali di compilazione, potrà essere sostituita da una più comoda allegazione di una apposita nota in cui siano riportati i fruitori (dipendenti), mentre l'intestazione della fattura potrà restare al solo datore di lavoro;
- le spese sostenute dagli amministratori (con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) per trasferte non sono soggette alla limitazione del 75%, ma solo alle limitazioni già previste per i dipendenti;
- le spese sostenute dai soci di società di persone per trasferte inerenti l'attività d'impresa sono soggette alla limitazione del 75%.
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02 ottobre 2008
Esportazioni: art. 8 lettera B DPR 633/72 - in dubbio la disciplina
Con una propria circolare l’Agenzia delle Dogane getta scompiglio nella procedura di esportazione di beni a cura del cessionario non residente regolata dall’art. 8 lettera B del DPR 633/72 (IVA).
In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.
Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.
Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere
Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.
La circolare in oggetto è disponibile cliccando qui
In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.
Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.
Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere
Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.
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