Con D.P.R. n. 116 del 2007 sono stati disciplinati i criteri per individuare, nel sistema finanziario, i
conti definibili come "dormienti".
Rientrano in tale definizione i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) sui quali quali non sia stata effettuata nessuna operazione o movimentazione del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni.
Gli istituti di credito e gli altri intermediari hanno provveduto ad identificare tali rapporti e a comunicarne i dati al Ministero dell'Economia.
La definizione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme da parte del titolare: egli potrà infatti richiederne la restituzione alla banca o all’intermediario finanziario presso cui risultava tale rapporto o direttamente al Ministero dell'Economia, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla banca o dall’intermediario al relativo Fondo dei conti dormienti.
Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione dell’elenco dei conti definiti come dormienti, così come indicati da banche e intermediari finanziari.
A questo link è possibile scorrere l'elenco ed effettuare ricerche nominative.