11 ottobre 2006

Nuove Norme per la deduzione dei costi delle auto.

Con il Decreto Legge n. 262/2006 (art. 7, comma 25) il Governo ha proceduto ad una profonda revisione dell’articolo 164 del Tuir, inerente limiti di deduzione dei costi di taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, di arti e professioni.

Viene prevista una riduzione della deducibilità dei costi delle auto aziendali o utilizzate nell’esercizio della professione.

Nel caso dei lavoratori autonomi, la deducibilità del costo d’acquisto dell’auto (un solo veicolo) sarà ammessa per il 25% e non più del 50% (sono però possibili modifiche nella conversione del decreto in corso di attuazione).
Rimangono immutati i limiti in valore degli automezzi:
18.075,99 euro per le autovetture di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del Dlgs 285/1992; 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Per esempio un’auto che costi oltre il limite suddetto, potrà essere ammortizzata complessivamente dal professionista solo nella misura massima del 25% di 18.075,99 euro, cioè 4.519 euro.

Per ciò che concerne le imprese, esistono novità su più piani:

A) Per i costi delle auto concesse, per la maggior parte del periodo d'imposta, al dipendente dell’azienda sia per scopi lavorativi che personali, viene esclusa la possibilità della deducibilità piena. L’importo deducibile dal reddito d’impresa per questi veicoli diviene pari a quello che costituisce reddito per il dipendente. In ossequio all’articolo 51, comma 4, del Tuir, la possibilità di utilizzare un veicolo aziendale, per la maggior parte del periodo d'imposta, anche a fini personali (c.d. uso promisquo), equivale per il dipendente un compenso in natura determinato in modo convenzionale: si assumeva il 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (Tariffe Aci) al netto di quanto già trattenuto al dipendente. Il decreto legge n. 262/2006 ha cambiato anche la percentuale utilizzata per la tassazione in capo al dipendente alzandola dal 30 al 50 per cento (cioè ora 7.500 chilometri moltiplicati per la tariffa Aci).

B) Per le autovetture e autocaravan di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 285/292, lettere a) e m), di imprese viene integralmente persa la deducibilità del costo d’acquisto, precedentemente pari al 50 per cento.
Tipicamente le auto a disposizione in azienda perdono la deducibilità dei costi connessi (avevano appena ottenuto la detrazione dell'Iva come conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia UE).

C) Per gli Agenti e rappresentanti di commercio e le imprese che utilizzano i veicoli esclusivamente come strumentali alla propria attività non è prevista invece alcuna modifica.
Gli Agenti mantengono una deducibilità dei costi per l’acquisto dei veicoli da loro utilizzati nella misura dell’80% sul valore massimo di euro 25.822,84.
Restano integralmente deducibili i costi delle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) dell’articolo 54, comma 1, del Codice della strada, posseduti da imprese e destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (esempio le autovetture per le imprese che esercitano attività di noleggio delle stesse o gli autoveicoli adibiti a uso pubblico come per esempio i taxi).

Le descritte novità, da coordinare anche con quelle portate dal D.L. 223 del 04 luglio 2006, hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (n. 262).
Non si dovranno ricalcolare i versamenti d’acconto delle Imposte sui redditi e dell’Irap per il 2006.