E' stata di recente pubblicata anche la versione aggiornata della guida alle agevolazioni fiscali del 55% sulle spese per il risparmio energetico sugli edifici:
La nuova guida alle agevolazioni del 55% la trovate qui.
Qui invece è reperibile la guida aggiornata alle agevolazioni fiscali del 36% sulle ristrutturazioni edilizie.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
30 giugno 2008
Ristrutturazioni 36% e risparmio energetico 55%: le guide aggiornate dell'Agenzia Entrate
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28 giugno 2008
Auto: interessi passivi sui finanziamenti seguono l'art. 164
Riesaminando il contenuto della Circolare n. 47/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, ci si accorge di una interpretazione che potrebbe avere ulteriore impatto sui calcoli fiscali dei contribuenti.
L'Agenzia afferma che: gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti contratti per all’acquisto di autoveicoli, sono deducibili nei limiti previsti dall’art.164 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) in quanto, tale articolo, stabilisce una disciplina di carattere generale.
Quindi gli interessi passivi sono deducibili al pari di altri costi di gestione delle autovetture:
- veicoli strumentali: 100%;
- veicoli promiscui: 40%;
- veicoli in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: 90%.
I contribuenti dovranno dunque verificare sempre gli interessi connessi ai singoli finanziamenti ed, a logica, anche dei contratti di leasing onde operare la corretta deduzione.
Da notare l'impostazione diametralmente opposta tenuta dalla Agenzia in questa occasione rispetto alla nota vicenda degli interessi passivi sostenuti per la parte attribuibile alle "quote terreno" contenute negli immobili acquistati. In quell'occasione, era stato affermato, in maniera assolutamente condivisibile, che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili erano comunque deducibili anche per la parte ipoteticamente riferibile alla "quota terreno" su cui i fabbricati insistevano, nonostante l'eventuale ammortamento di quest'ultima fosse integralmente indeducibilie.
L'Agenzia afferma che: gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti contratti per all’acquisto di autoveicoli, sono deducibili nei limiti previsti dall’art.164 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) in quanto, tale articolo, stabilisce una disciplina di carattere generale.
Quindi gli interessi passivi sono deducibili al pari di altri costi di gestione delle autovetture:
- veicoli strumentali: 100%;
- veicoli promiscui: 40%;
- veicoli in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: 90%.
I contribuenti dovranno dunque verificare sempre gli interessi connessi ai singoli finanziamenti ed, a logica, anche dei contratti di leasing onde operare la corretta deduzione.
Da notare l'impostazione diametralmente opposta tenuta dalla Agenzia in questa occasione rispetto alla nota vicenda degli interessi passivi sostenuti per la parte attribuibile alle "quote terreno" contenute negli immobili acquistati. In quell'occasione, era stato affermato, in maniera assolutamente condivisibile, che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili erano comunque deducibili anche per la parte ipoteticamente riferibile alla "quota terreno" su cui i fabbricati insistevano, nonostante l'eventuale ammortamento di quest'ultima fosse integralmente indeducibilie.
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26 giugno 2008
"Manovra d'estate": novità dal Decreto Legge 112 del 2008
E' entrato in vigore il 25 giugno 2008 il decreto legge del Governo n. 112. Si attende dunque la conversione in Legge come di consueto.
Sotto il profilo fiscale / aziendale sono da segnalare alcune norme di interesse:
Soglia per pagamenti in contanti, assegni trasferibili e libretti di risparmio al portatore: scesa a 5.000 euro dal 30 aprile 2008, torna a 12.500.
Codice fiscale del girante sugli assegni trasferibili: è abrogato l'obbligo di inserirlo.
Professionisti: abrogati i limiti agli incassi in contanti (non più dunque massimo 500 euro dal 1° luglio 2008 come da precedente norma e nostro topic di qualche giorno fa) ed al transito obbligatorio delle somme sul conto corrente del professionista.
Elenco clienti e fornitori: cancellato l'obbligo di presentazione, scompare dunque l'adempimento.
Studi di settore: i modelli dovranno essere approvati entro il 30 settembre dell'anno cui saranno applicabili e non più, come accade adesso, nell'anno successivo.
Sotto il profilo fiscale / aziendale sono da segnalare alcune norme di interesse:
Soglia per pagamenti in contanti, assegni trasferibili e libretti di risparmio al portatore: scesa a 5.000 euro dal 30 aprile 2008, torna a 12.500.
Codice fiscale del girante sugli assegni trasferibili: è abrogato l'obbligo di inserirlo.
Professionisti: abrogati i limiti agli incassi in contanti (non più dunque massimo 500 euro dal 1° luglio 2008 come da precedente norma e nostro topic di qualche giorno fa) ed al transito obbligatorio delle somme sul conto corrente del professionista.
Elenco clienti e fornitori: cancellato l'obbligo di presentazione, scompare dunque l'adempimento.
Studi di settore: i modelli dovranno essere approvati entro il 30 settembre dell'anno cui saranno applicabili e non più, come accade adesso, nell'anno successivo.
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24 giugno 2008
Schede telefoniche cellulare: deducibili se documentate
Finalmente l'Agenzia delle Entrate ha dato il proprio parere su un tema sentito dai contribuenti, ma che non aveva mai trovato risposta certa e sicura.
Nella circolare 47 / E del 18 giugno 2008 (riportata qui) è infatti entrata nel merito della questione della deducibilità dal reddito dei lavoratori autonomi (ma vale anche per le imprese viste l'identità della norma) dei costi per ricariche telefoniche di cellulari.
Dunque si va oltre il concetto di abbonamento telefonico, che prima era il solo modo sancito per legge che consentiva la deduzione dei costi di telefonia mobile.
E' da notare che non si riportano metodi di documentazione obbligatori, ma solo criteri generali:
- i costi dovranno essere inerenti all'attività professionale od artistica;
- dovranno essere spese tracciabili rimaste a suo carico (modalità di pagamento).
Non dovrebbe dunque essere obbligatoria la fattura intestata al professionista, pagata dal conto corrente professionale (o personale se promiscuo).
Potrebbe essere sufficiente la ricevuta del bancomat di ricarica o la stampata della ricarica online, sempre che sia possibile, da tali documenti, abbinare il professionista-contribuente, la sua utenza telefonica e la modalità di pagamento a suo carico.
Si riporta di seguito lo stralcio della circolare:
3.4 Ricariche cellulari – deducibilità
Domanda: Le spese per l’acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?
Risposta: L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).
Nella circolare 47 / E del 18 giugno 2008 (riportata qui) è infatti entrata nel merito della questione della deducibilità dal reddito dei lavoratori autonomi (ma vale anche per le imprese viste l'identità della norma) dei costi per ricariche telefoniche di cellulari.
Dunque si va oltre il concetto di abbonamento telefonico, che prima era il solo modo sancito per legge che consentiva la deduzione dei costi di telefonia mobile.
E' da notare che non si riportano metodi di documentazione obbligatori, ma solo criteri generali:
- i costi dovranno essere inerenti all'attività professionale od artistica;
- dovranno essere spese tracciabili rimaste a suo carico (modalità di pagamento).
Non dovrebbe dunque essere obbligatoria la fattura intestata al professionista, pagata dal conto corrente professionale (o personale se promiscuo).
Potrebbe essere sufficiente la ricevuta del bancomat di ricarica o la stampata della ricarica online, sempre che sia possibile, da tali documenti, abbinare il professionista-contribuente, la sua utenza telefonica e la modalità di pagamento a suo carico.
Si riporta di seguito lo stralcio della circolare:
3.4 Ricariche cellulari – deducibilità
Domanda: Le spese per l’acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?
Risposta: L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).
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17 giugno 2008
Ristrutturazioni edilizie: on line la guida aggiornata 2008
Pubblicata oggi dall'Agenzia delle Entrate la nuova guida aggiornata per le agevolazioni fiscali inerenti le ristrutturazioni edilizie.
La guida 2008
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14 giugno 2008
LA CIRCOLARE IRAP E' USCITA: L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13 giugno 2008 la tanto attesa circolare 45 / E
L'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 45 / E del 13 giugno 2008 in tema di assoggettamento ad IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.
La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.
In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.
E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.
Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.
Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.
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12 giugno 2008
16 giugno 2008: importante scadenza fiscale
Ricordiamo che il giorno 16 giugno 2008 è una importante scadenza fiscale.
In quella data non solo saranno da versare come di consueto le ritenute, i contributi, l'Iva ecc., ma anche le imposte sui redditi inerenti il 2007, gli acconti delle imposte per il 2008, saldi ed acconti contributivi, ICI ecc.
Richiamiamo dunque la Vs. attenzione su tutti i debiti per tributi in modo da non lasciarsi sfuggire la predetta scadenza ed eventualmente pianificare pagamenti rateali (o traslati a luglio).
In quella data non solo saranno da versare come di consueto le ritenute, i contributi, l'Iva ecc., ma anche le imposte sui redditi inerenti il 2007, gli acconti delle imposte per il 2008, saldi ed acconti contributivi, ICI ecc.
Richiamiamo dunque la Vs. attenzione su tutti i debiti per tributi in modo da non lasciarsi sfuggire la predetta scadenza ed eventualmente pianificare pagamenti rateali (o traslati a luglio).
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11 giugno 2008
Istituiti i codici tributo per affrancamenti, estromissione ecc.
Con la ripsoluzione ministeriale n. 237 del 2008 sono stati istituiti i codici tributo per alcune delle novità portate dalla Finanziaria 2008 tra cui:
- affrancamento dei valori del quadro EC
- estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore individuale
La risoluzione può essere letta a questo link.
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10 giugno 2008
CIRCOLARE IRAP PROFESSIONISTI: nell'attesa intervengono i Dottori Commercialisti
In attesa che venga emanata dall'Agenzia delle Entrate la tanto attesa circolare che illustrerà i parametri di esclusione dei piccoli professionisti privi di autonoma organizzazione dall'IRAP, l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene con una propria circolare in cui si cerca di chiarire l'argomento IRAP.
I Dottori Commercialisti sviscerano la problematica traendo spunto e riferimento dalla numerosissima giurisprudenza, anche di Cassazione, che si è ormai stratificata. Danno il loro punto di vista su quali siano i parametri di esclusione dall'Irap.
A questo punto si è in attesa della Circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'IRAP dei professionisti privi di organizzazione, per fare il punto della situazione con i vari punti di vista e decidere i comportamenti anche nella dichiarazione dei redditi Unico 2008 (redditi 2007) e relativi versamenti.
Qui la circolare sull'Irap dei professionisti emanata dai Dottori Commercialisti.
I Dottori Commercialisti sviscerano la problematica traendo spunto e riferimento dalla numerosissima giurisprudenza, anche di Cassazione, che si è ormai stratificata. Danno il loro punto di vista su quali siano i parametri di esclusione dall'Irap.
A questo punto si è in attesa della Circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'IRAP dei professionisti privi di organizzazione, per fare il punto della situazione con i vari punti di vista e decidere i comportamenti anche nella dichiarazione dei redditi Unico 2008 (redditi 2007) e relativi versamenti.
Qui la circolare sull'Irap dei professionisti emanata dai Dottori Commercialisti.
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06 giugno 2008
Pagamenti in contanti a professionisti - lavoratori autonomi
Dal 1° luglio 2008 (e sino al 30 giugno 2009) scatta il nuovo limite di 500,00 euro ai pagamenti per contanti a professionisti (o lavoratori autonomi in generale).
Per importi superiori restano utili strumenti di pagamento quelli tracciabili (canalizzati sui sistemi bancari e/o postali) come gli assegni bancari non trasferibili, carte di credito ecc.
Per importi superiori restano utili strumenti di pagamento quelli tracciabili (canalizzati sui sistemi bancari e/o postali) come gli assegni bancari non trasferibili, carte di credito ecc.
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IRAP dei piccoli professionisti: annunciata ancora una volta la circolare
La stampa specializzata ha annunciato nuovamente l'imminente emanazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito alla questione dei profiessionisti privi di organizzazione e della loro esclusione dall'Irap.
Sembra dunque che finalmente l'Agenzia prenda atto e cerchi di riassumere i principi delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, che ha visto vittoriosi i contribuenti nella maggior parte dei casi.
L'emanazione dovrebbe precedere la data di versamento delle imposte onde consentire ai contribuenti di assumere decisioni consapevoli.
Sembra dunque che finalmente l'Agenzia prenda atto e cerchi di riassumere i principi delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, che ha visto vittoriosi i contribuenti nella maggior parte dei casi.
L'emanazione dovrebbe precedere la data di versamento delle imposte onde consentire ai contribuenti di assumere decisioni consapevoli.
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05 giugno 2008
Ritenute d'acconto: scomputabili solo se certificate
I professionisti, gli agenti e gli altri soggetti i cui compensi vengono erogati al netto di ritenute d'acconto devono fare molta attenzione a ricevere sempre le "certificazioni delle ritenute subite" da parte dei sostituti d'imposta loro clienti.
E' arrivata l'ennesima sentenza della Cassazione che, a dir il vero poco condivisibile, subordina, in modo assolutamente restrittivo, al possesso e conservazione di tali certificazioni la possibilità di scomputare le ritenute d'acconto subite in sede di dichiarazione dei redditi.
In assenza delle certificazioni lo scomputo sarà illegittimo e dunque ci si avvierà verso una doppia tassazione.
Un interessante sintesi e commento è pubblicato da FiscoOggi.
E' arrivata l'ennesima sentenza della Cassazione che, a dir il vero poco condivisibile, subordina, in modo assolutamente restrittivo, al possesso e conservazione di tali certificazioni la possibilità di scomputare le ritenute d'acconto subite in sede di dichiarazione dei redditi.
In assenza delle certificazioni lo scomputo sarà illegittimo e dunque ci si avvierà verso una doppia tassazione.
Un interessante sintesi e commento è pubblicato da FiscoOggi.
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04 giugno 2008
Studi di settore: la circolare 44 del 2008 spiega le novità
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 29/05/2008 la circolare numero 44 inerente le modalità applicative degli studi di settore.
Vengono in particolare illustrate le modalità applicative, gli studi rivisti, gli interventi possibili sugli indicatori di normalità.
La circolare si presenta di lettura complessa, ma pregna di particolari rilevanti.
Vengono in particolare illustrate le modalità applicative, gli studi rivisti, gli interventi possibili sugli indicatori di normalità.
La circolare si presenta di lettura complessa, ma pregna di particolari rilevanti.
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