L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 11.02.2009 ha aggiornato la tabella allegata al decreto del ministro delle Finanze 10.09.92, inerente i calcoli presuntivi dell’imposta dovuta per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
L'Agenzia provvede periodicamente (ogni due anni) ad aggiornare i parametri di calcolo del c.d. "redditometro" sulla base delle variazioni ISTAT.
Per il periodo giugno 1992 - giugno 2008, l’ISTAT ha comunica una variazione in aumento del 56,2%. Il provvedimento cambia, pertanto, i valori di riferimento di alcuni elementi considerati per il calcolo dei redditi presuntivamente conseguiti nei periodi d'imposta 2008 e 2009.
Restano invece invariati i coefficienti di calcolo.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
17 febbraio 2009
REDDITOMETRO: aggiornamento 2008 - 2009
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10 febbraio 2009
Tassa vidimazione libri sociali: al 16 marzo la scadenza.
Le società di capitali entro il termine del 16 marzo 2009, sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La tassa dal 2001 sostituisce le bollature iniziali di alcuni libri e registri obbligatori (libro giornale, del libro degli inventari, registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e Iva).
Tali registri e libri, le cui pagine sono da numerare progressivamente in uso, sono soggetti all'imposta di bollo, ma non più a vidimazione preliminare alla loro messa in uso.
Detta vidimazione (bollatura iniziale) è stata sostituita da un versamento (peraltro deducibile ai fini delle imposte dirette) annuale a carico delle società di capitali di importo pari a:
- € 309,87 per la generalità delle società;
- € 516,46 per le società con capitale che al 1/1/2009 era superiore a € 516.456,90.
Il versamento è dovuto anche dalle società di capitali in liquidazione.
Sono esclusi:
- le società di persone;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali fallite.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale restano però soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da apporre alle pagine dei registri.
Il versamento deve essere effettuato attraverso con il modello F24, sezione Erario, utilizzando il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2009.
La tassa dal 2001 sostituisce le bollature iniziali di alcuni libri e registri obbligatori (libro giornale, del libro degli inventari, registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e Iva).
Tali registri e libri, le cui pagine sono da numerare progressivamente in uso, sono soggetti all'imposta di bollo, ma non più a vidimazione preliminare alla loro messa in uso.
Detta vidimazione (bollatura iniziale) è stata sostituita da un versamento (peraltro deducibile ai fini delle imposte dirette) annuale a carico delle società di capitali di importo pari a:
- € 309,87 per la generalità delle società;
- € 516,46 per le società con capitale che al 1/1/2009 era superiore a € 516.456,90.
Il versamento è dovuto anche dalle società di capitali in liquidazione.
Sono esclusi:
- le società di persone;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
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Le società escluse dal versamento della tassa annuale restano però soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da apporre alle pagine dei registri.
Il versamento deve essere effettuato attraverso con il modello F24, sezione Erario, utilizzando il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2009.
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Disabili: nuova guida ai risparmi fiscali
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato una nuova guida alle agevolazioni fiscali per i disabil
Potete leggerla a questo link.
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05 febbraio 2009
Liquidazione impresa individuale e dichiarazioni fiscali
Nella messa in liquidazione dell'impresa individuale bisogna fare attenzione ai complessi obblighi dichiarativi.
E' questo in sostanza il messaggio mandato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 04/02/2009, n. 31/E.
In particolare la messa in liquidazione di una ditta individuale comporta la presentazione di due dichiarazioni per il reddito d'impresa (una per il periodo ante liquidazione, una per la residua frazione del periodo) e di una dichiarazione per tutti i redditi.
E' questo in sostanza il messaggio mandato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 04/02/2009, n. 31/E.
In particolare la messa in liquidazione di una ditta individuale comporta la presentazione di due dichiarazioni per il reddito d'impresa (una per il periodo ante liquidazione, una per la residua frazione del periodo) e di una dichiarazione per tutti i redditi.
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