L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 19 del 21/04/09 in tema di riforma delle indeducibilità Irpef ed Ires degli interessi passivi.
La disamina è quantomai ampia, ma quello che mi preme qui esaminare è la questione degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali e della loro "considerabilità" o meno a decurtazione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR (soggetti Ires).
Già su questo blog esprimevo la mia personale opinione in merito alla problematica:
qui potete leggere il post.
Purtroppo esprimevo la mia preoccupazione a che l'Agenzia, in fase interpretativa, assumesse una posizione restrittiva, magari adagiandosi sui principi contabili nazionali e senza considerare invece la realtà finanziaria delle regolazioni monetarie di operazioni commerciali.
Così è stato.
L'Agenzia ha chiarito, che a suo giudizio la norma deve essere interpretata consentendo di considerare solo gli interessi impliciti compresi in crediti commerciali a scadenza differita nel medio-lungo periodo.
In realtà tale affermazione non è chiara... sarebbe stato più semplice dire oltre i 12 mesi e non ricorrere a formule a loro volta interpretabili. Leggendo poi più oltre, nel medesimo paragrafo, si trova che tali interessi attivi sono "sempre" computabili.
Insomma una interpretazione per nulla chiara... forse, mi spingo a dire, volutamente lasciata poco chiara, ma che comunque fa propendere per una esclusione dal calcolo degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali di breve durata (sotto i 12 mesi ?).
Insomma un non senso finanziario... come chiedere ad un istituto di credito di essere finanziati gratuitamente sol perchè la durata del prestito sarebbe magari di solo un mese.
Ma tant'è... e con questa interpretazione i contribuenti si troveranno a ragionare ed a pagare imposte.
Una norma al limite del paradossale... sia per la situazione ecomonica in cui va a dispiegare per la prima volta i propri effetti sia semplicemente ragionando su come in realtà si generi una doppia tassazione... indeducibilità di interessi passivi per l'impresa e tassabilità dei medesimi interessi ricevuti dalle banche finanziatrici.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
23 aprile 2009
INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI ART. 96 TUIR: la circolare dell'Agenzia delle Entrate
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16 aprile 2009
DEDUZIONE IRES / IRPEF 10% IRAP: emessa la circolare interpretativa
Con Circolare 16/E del 14 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate detta le regole applicative della nuova deduzione concessa da Ires od Irpef (a seconda dei contribuenti) di un importo pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta.
Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.
Esempio per un soggetto Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)
La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:
Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110
E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.
Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.
Esempio per un soggetto Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:
- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)
La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:
Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110
E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.
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08 aprile 2009
TERMINI PRESENTAZIONE: Unico 2009, Iva, 730...
In vigore il nuovo calendario delle scadenze fiscali. E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/02/09 la Legge n. 14/2009 (conversione del Decreto Legge "milleproroghe" n. 207/2008), ed è così entrato in vigore il nuovo calendario fiscale.
- Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap): 30 settembre 2009
- Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires): Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta
- Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA: 30 settembre 2009
- Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico: 30 aprile 2009
- Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati: 1 giugno 2009
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770): 31 luglio 2009
- Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta: 15 luglio 2009
- Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap): 30 settembre 2009
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07 aprile 2009
Terremoto in Abruzzo: aiuti via telefono e sms
Notizia extra fiscale:
Vista l'emergenza dovuta al terremoto in Abruzzo segnaliamo che è aperta la possibilità di donare alle popolazioni terremotate con le seguenti modalità (tra le altre):
1€ = mandando un SMS da cellulare al n. 48580 (Tim, Vodafone, Wind e Tre)
2€ = telefonando da rete fissa al n. 48580
Altre possibilità anche di bonifico sono meglio dettagliate qui.
Vi invitiamo calorosamente a dar manforte ai nostri connazionali colpiti aderendo alle sottoscrizioni.
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