Dopo il Sole 24 Ore anche il Corriere di Como intervista il Dott. Paolo Malagoli.
L'intervista è avvenuta nel corso della Assemblea straordinaria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como tenutasi ieri, 11 ottobre 2006, presso il Palazzo Comunale alla presenza del Sindaco.
Tema dell'Assemblea era una netta presa di posizione nei confronti del Governo in merito alla ultimissima produzione normativa in materia fiscale, alquanto raffazzonata, dal disegno complessivo incoerente e difficilmente applicabile.
La manifestazione a tutela del cittadino è avvenuta in contemporanea presso tutti gli Ordini locali italiani.
Il testo dell'articolo del Corriere di Como è qui. (NB file pdf di 1,5 mb)
Mentre questo è il post sull'intervista di settembre de Il Sole 24 Ore.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
12 ottobre 2006
11 ottobre 2006
Nuove Norme per la deduzione dei costi delle auto.
Con il Decreto Legge n. 262/2006 (art. 7, comma 25) il Governo ha proceduto ad una profonda revisione dell’articolo 164 del Tuir, inerente limiti di deduzione dei costi di taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, di arti e professioni.
Viene prevista una riduzione della deducibilità dei costi delle auto aziendali o utilizzate nell’esercizio della professione.
Nel caso dei lavoratori autonomi, la deducibilità del costo d’acquisto dell’auto (un solo veicolo) sarà ammessa per il 25% e non più del 50% (sono però possibili modifiche nella conversione del decreto in corso di attuazione).
Rimangono immutati i limiti in valore degli automezzi:
18.075,99 euro per le autovetture di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del Dlgs 285/1992; 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Per esempio un’auto che costi oltre il limite suddetto, potrà essere ammortizzata complessivamente dal professionista solo nella misura massima del 25% di 18.075,99 euro, cioè 4.519 euro.
Per ciò che concerne le imprese, esistono novità su più piani:
A) Per i costi delle auto concesse, per la maggior parte del periodo d'imposta, al dipendente dell’azienda sia per scopi lavorativi che personali, viene esclusa la possibilità della deducibilità piena. L’importo deducibile dal reddito d’impresa per questi veicoli diviene pari a quello che costituisce reddito per il dipendente. In ossequio all’articolo 51, comma 4, del Tuir, la possibilità di utilizzare un veicolo aziendale, per la maggior parte del periodo d'imposta, anche a fini personali (c.d. uso promisquo), equivale per il dipendente un compenso in natura determinato in modo convenzionale: si assumeva il 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (Tariffe Aci) al netto di quanto già trattenuto al dipendente. Il decreto legge n. 262/2006 ha cambiato anche la percentuale utilizzata per la tassazione in capo al dipendente alzandola dal 30 al 50 per cento (cioè ora 7.500 chilometri moltiplicati per la tariffa Aci).
B) Per le autovetture e autocaravan di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 285/292, lettere a) e m), di imprese viene integralmente persa la deducibilità del costo d’acquisto, precedentemente pari al 50 per cento.
Tipicamente le auto a disposizione in azienda perdono la deducibilità dei costi connessi (avevano appena ottenuto la detrazione dell'Iva come conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia UE).
C) Per gli Agenti e rappresentanti di commercio e le imprese che utilizzano i veicoli esclusivamente come strumentali alla propria attività non è prevista invece alcuna modifica.
Gli Agenti mantengono una deducibilità dei costi per l’acquisto dei veicoli da loro utilizzati nella misura dell’80% sul valore massimo di euro 25.822,84.
Restano integralmente deducibili i costi delle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) dell’articolo 54, comma 1, del Codice della strada, posseduti da imprese e destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (esempio le autovetture per le imprese che esercitano attività di noleggio delle stesse o gli autoveicoli adibiti a uso pubblico come per esempio i taxi).
Le descritte novità, da coordinare anche con quelle portate dal D.L. 223 del 04 luglio 2006, hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (n. 262).
Non si dovranno ricalcolare i versamenti d’acconto delle Imposte sui redditi e dell’Irap per il 2006.
Viene prevista una riduzione della deducibilità dei costi delle auto aziendali o utilizzate nell’esercizio della professione.
Nel caso dei lavoratori autonomi, la deducibilità del costo d’acquisto dell’auto (un solo veicolo) sarà ammessa per il 25% e non più del 50% (sono però possibili modifiche nella conversione del decreto in corso di attuazione).
Rimangono immutati i limiti in valore degli automezzi:
18.075,99 euro per le autovetture di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del Dlgs 285/1992; 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Per esempio un’auto che costi oltre il limite suddetto, potrà essere ammortizzata complessivamente dal professionista solo nella misura massima del 25% di 18.075,99 euro, cioè 4.519 euro.
Per ciò che concerne le imprese, esistono novità su più piani:
A) Per i costi delle auto concesse, per la maggior parte del periodo d'imposta, al dipendente dell’azienda sia per scopi lavorativi che personali, viene esclusa la possibilità della deducibilità piena. L’importo deducibile dal reddito d’impresa per questi veicoli diviene pari a quello che costituisce reddito per il dipendente. In ossequio all’articolo 51, comma 4, del Tuir, la possibilità di utilizzare un veicolo aziendale, per la maggior parte del periodo d'imposta, anche a fini personali (c.d. uso promisquo), equivale per il dipendente un compenso in natura determinato in modo convenzionale: si assumeva il 30 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (Tariffe Aci) al netto di quanto già trattenuto al dipendente. Il decreto legge n. 262/2006 ha cambiato anche la percentuale utilizzata per la tassazione in capo al dipendente alzandola dal 30 al 50 per cento (cioè ora 7.500 chilometri moltiplicati per la tariffa Aci).
B) Per le autovetture e autocaravan di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 285/292, lettere a) e m), di imprese viene integralmente persa la deducibilità del costo d’acquisto, precedentemente pari al 50 per cento.
Tipicamente le auto a disposizione in azienda perdono la deducibilità dei costi connessi (avevano appena ottenuto la detrazione dell'Iva come conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia UE).
C) Per gli Agenti e rappresentanti di commercio e le imprese che utilizzano i veicoli esclusivamente come strumentali alla propria attività non è prevista invece alcuna modifica.
Gli Agenti mantengono una deducibilità dei costi per l’acquisto dei veicoli da loro utilizzati nella misura dell’80% sul valore massimo di euro 25.822,84.
Restano integralmente deducibili i costi delle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) dell’articolo 54, comma 1, del Codice della strada, posseduti da imprese e destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (esempio le autovetture per le imprese che esercitano attività di noleggio delle stesse o gli autoveicoli adibiti a uso pubblico come per esempio i taxi).
Le descritte novità, da coordinare anche con quelle portate dal D.L. 223 del 04 luglio 2006, hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (n. 262).
Non si dovranno ricalcolare i versamenti d’acconto delle Imposte sui redditi e dell’Irap per il 2006.
09 ottobre 2006
F24 telematico: rinvio della scadenza
Qui il comunicato dell'Agenzia delle Entrate con il rinvio delle scadenze dell'obbligo al modello F24 telematico per alcuni soggetti.
05 ottobre 2006
Il D.L. 262 del 03.10.2006 anticipa la Finanziaria
Disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il testo del Decreto Legge 262 del 03 ottobre 2006 collegato fiscale alla Legge Finanziaria.
Alcune delle principali disposizioni contenute sono già state segnalate in un nostro precedente post ("In 46 articoli...").
Alcune delle principali disposizioni contenute sono già state segnalate in un nostro precedente post ("In 46 articoli...").
03 ottobre 2006
Corte di Giustizia UE: l'Irap è legittima
E' di stamattina la notizia clamorosa dell'assoluzione dell'imposta IRAP italiana.
Qui trovate il comunicato stampa di poco fa.
Addio alle speranze di rimborso con queste motivazioni.
Qui trovate il comunicato stampa di poco fa.
Addio alle speranze di rimborso con queste motivazioni.
02 ottobre 2006
In 46 articoli l'anticipo della Finanziaria
E' di questo weekend l'approvazione di un Decreto Legge fiscale che anticipa (o costituisce) la Finanziaria.
Sono previste molte novità tributarie tra cui:
- ridefinizione delle aliquote IRE;
- inasprimento graduale delle aliquote contributive degli autonomi e dei co.co.pro.;
- re-introduzione delle imposte su successioni e donazioni;
- modifica della disciplina degli studi di settore e allargamento della platea;
- aumento delle addizionali comunali;
- superbollo per i SUV;
- novità negli adempimenti iva per gli acquisti di alcuni beni (auto, telefonini, computer...)
ecc.
Lo studio avrà modo di approntare apposita informativa alla clientela.
Sono previste molte novità tributarie tra cui:
- ridefinizione delle aliquote IRE;
- inasprimento graduale delle aliquote contributive degli autonomi e dei co.co.pro.;
- re-introduzione delle imposte su successioni e donazioni;
- modifica della disciplina degli studi di settore e allargamento della platea;
- aumento delle addizionali comunali;
- superbollo per i SUV;
- novità negli adempimenti iva per gli acquisti di alcuni beni (auto, telefonini, computer...)
ecc.
Lo studio avrà modo di approntare apposita informativa alla clientela.
28 settembre 2006
Istruzioni per i versamenti telematici degli F24
L'Agenzia delle Entrate riserva una parte del suo sito internet alla raccolta dei vari interventi interpretativi del D.L. 223/06 (conv. L. 248/06) circa i versamenti telematici dei modelli F24.
Sottolineiamo che il ricorso ai sistemi di Homebanking da parte delle imprese deve essere ben meditata onde evitare che soggetti non autorizzati possano essere resi in grado di operare sui conti correnti.
Le informazioni sono reperibili qui.
Sottolineiamo che il ricorso ai sistemi di Homebanking da parte delle imprese deve essere ben meditata onde evitare che soggetti non autorizzati possano essere resi in grado di operare sui conti correnti.
Le informazioni sono reperibili qui.
21 settembre 2006
Il Sole 24 Ore intervista il Dott. Paolo Malagoli
Il Sole 24 Ore di mercoledì 20/09/2006 riporta alla pagina 29 una intervista al titolare dello Studio, Dott. Paolo Malagoli.
Oggetto dell'intervista sono commenti circa le norme recate dal D.L. 223/2006.
L'articolo è riportato in formato pdf qui.
Oggetto dell'intervista sono commenti circa le norme recate dal D.L. 223/2006.
L'articolo è riportato in formato pdf qui.
D.L. 223/06: la lettura della norma privilegia le auto degli autonomi
Nei meandri del D.L. 223/06 (ed a dire il vero la Circ. AdE n. 28/E/06 conferma forse involontariamente) si nasconde un beneficio per i lavoratori autonomi (artisti e professionisti) probabilmente generato da una poco attenta formulazione della norma stessa da parte del legislatore.
Per i lavoratori autonomi la durata minima dei contratti di leasing di autovetture resta uguale alla metà della durata del periodo d'ammortamento, senza invece l'allungamento, all'intera durata dell'ammortamento, riservato alle sole imprese e soggetti ires.
In questo modo dunque i costi di leasing saranno deducibili più velocemente dai professionisti.
Si terrà monitorata l'aventuale correzione di questa norma.
Per maggiori approfondimenti contattare lo studio commerciale.
Per i lavoratori autonomi la durata minima dei contratti di leasing di autovetture resta uguale alla metà della durata del periodo d'ammortamento, senza invece l'allungamento, all'intera durata dell'ammortamento, riservato alle sole imprese e soggetti ires.
In questo modo dunque i costi di leasing saranno deducibili più velocemente dai professionisti.
Si terrà monitorata l'aventuale correzione di questa norma.
Per maggiori approfondimenti contattare lo studio commerciale.
18 settembre 2006
AdE: provvedimento per la registrazione dei contratti di locazione di immobili (DL 223/06)
L'agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento, previsto dal D.L. 223/2006 (conv. legge 248/2006) , recante la disciplina operativa riguardante l'applicazione dell'imposta di registro ai contratti di locazione.
In particolare si ricorda che le modalità effettive di registrazione di alcuni di questi contratti varranno quali scelte del regime IVA relativo agli immobili oggetto dei contratti stessi.
Maggiori informazioni contattando lo Studio.
In particolare si ricorda che le modalità effettive di registrazione di alcuni di questi contratti varranno quali scelte del regime IVA relativo agli immobili oggetto dei contratti stessi.
Maggiori informazioni contattando lo Studio.
15 settembre 2006
Detraibilità Iva sulle auto aziendali - Decreto legge per i rimborsi
Con un Decreto Legge, oggi il Governo, ha cercato di dettare le linee guida per ottenere il rimborso dell'Iva non detratta sulle auto aziendali a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE che ha bocciato la normativa italiana.
Il tutto è demandatoad una procedura di rimborso da attivare con la presentazione a dicembre 2006 di un apposito modello, la cui predisposizione dovrà avvenire entro un mese.
Il testo del decreto.
Maggiori informazioni presso lo Studio Commercialista Como
Il tutto è demandatoad una procedura di rimborso da attivare con la presentazione a dicembre 2006 di un apposito modello, la cui predisposizione dovrà avvenire entro un mese.
Il testo del decreto.
Maggiori informazioni presso lo Studio Commercialista Como
14 settembre 2006
Sentenza ue: Iva auto detraibile
E' di poco fa (14/09/2006) la notizia della bocciatura della Corte di Giustizia UE del regime di detraibilità Iva sui veicoli adottato in Italia.
Si aprono varchi per recuperare l'iva non detratta in anni precedenti e la possibilità di detrarla in futuro, con qualche cautela.
Si aprono varchi per recuperare l'iva non detratta in anni precedenti e la possibilità di detrarla in futuro, con qualche cautela.
12 settembre 2006
Stretta fiscale sulle autovetture
Il D.L. 223/06 (convertito con L. 248/06) ha disposto un inasprimento del regime fiscale delle autovetture per cui sussitono già la limitazione alla deduzione dei costi di cui all'art. 164 del Tuir.
In particolare non sarà più possibile dedurre gli ammortamenti anticipati ed i contratti di leasing che saranno d'ora in avanti stipulati dovranno avere durata almeno di 4 anni.
Le limitazioni si applicano, per correttezza informativa, anche agli altri veicoli contemplati alla lettera B dell'art. 164 del Tuir.
La disposizione vale già per il periodo d'imposta 2006.
Presso lo studio commercialista maggiori informazioni.
In particolare non sarà più possibile dedurre gli ammortamenti anticipati ed i contratti di leasing che saranno d'ora in avanti stipulati dovranno avere durata almeno di 4 anni.
Le limitazioni si applicano, per correttezza informativa, anche agli altri veicoli contemplati alla lettera B dell'art. 164 del Tuir.
La disposizione vale già per il periodo d'imposta 2006.
Presso lo studio commercialista maggiori informazioni.
11 settembre 2006
Stop alle agevolazioni al commercio elettronico
Con D.M. 17 luglio 2006 (G.U. n.207 del 6.09.2006) il Ministero dello Sviluppo Economico, visto l’esaurimento delle risorse, ha chiuso i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, previste dall'art.103, commi 5 e 6, della Legge 388/2000 per il bando di cui al D.M. 09.03.2006.
Le domande pervenute a partire dal 15 luglio u.s. verranno dunque restituite a cura del Gestore.
Le domande pervenute a partire dal 15 luglio u.s. verranno dunque restituite a cura del Gestore.
07 settembre 2006
D.L. 223/2006: F24 telematico al via
Il Decreto Legge 223/2006 (conv. L. 248 del 04 agosto 2006) ha disposto, per i titolari di partita iva, modalità esclusivamente telematiche per il pagamento di imposte, tributi e contributi tramite modello F24.
In pratica, a partire dal 1° ottobre 2006, il versamento di imposte, ritenute, iva, inps, inail ecc. dovrà passare esclusivamente per via telematica, anche tramite intermediari abilitati, eliminando dunque la possibilità di presentare in forma cartacea il modello F24 in posta o banca.
I canali telematici utilizzabili risultano, ad oggi, i seguenti:
- sistema di pagamento F24 disponibile nei numerosi servizi di homebanking dei principali istituti di credito (c.d. sistemi “C.B.I.”, ammessi da un recente comunicato stampa del Ministero);
- sistema “F24 Online” con abilitazione del contribuente attraverso l'Agenzia delle Entrate;
- abilitazione del contribuente direttamente al sistema “Entratel”, se ricorrono i requisiti dimensionali;
- intermediario abilitato ad “Entratel” (es. Dottore Commercialista) il quale provvederà al pagamento telematico con addebito diretto sul c/c del cliente sul quale dovrà essere appositamente autorizzato ad operare;
Lo Studio commerciale resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
In pratica, a partire dal 1° ottobre 2006, il versamento di imposte, ritenute, iva, inps, inail ecc. dovrà passare esclusivamente per via telematica, anche tramite intermediari abilitati, eliminando dunque la possibilità di presentare in forma cartacea il modello F24 in posta o banca.
I canali telematici utilizzabili risultano, ad oggi, i seguenti:
- sistema di pagamento F24 disponibile nei numerosi servizi di homebanking dei principali istituti di credito (c.d. sistemi “C.B.I.”, ammessi da un recente comunicato stampa del Ministero);
- sistema “F24 Online” con abilitazione del contribuente attraverso l'Agenzia delle Entrate;
- abilitazione del contribuente direttamente al sistema “Entratel”, se ricorrono i requisiti dimensionali;
- intermediario abilitato ad “Entratel” (es. Dottore Commercialista) il quale provvederà al pagamento telematico con addebito diretto sul c/c del cliente sul quale dovrà essere appositamente autorizzato ad operare;
Lo Studio commerciale resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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