19 febbraio 2008

Ritenute in eccesso: rimborso possibile senza dichiarazione

Con la risoluzione n.25/E del 30/01/2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in assenza della dichiarazione per legittima causa di esonero, per avere il rimborso delle maggiori ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, il contribuente può presentare apposita istanza di rimborso entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell’art.38 del DPR n.602/73. Il contribuente allegherà all’istanza una copia della documentazione e un prospetto di sintesi dei calcoli.

15 febbraio 2008

Modifica alle disciplina delle società di comodo: circolare e provvedimento.

Con circolare n. 9/E e apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14/02/2008 sono state attuate ed illustrate le modifiche in senso meno restrittivo recate dalla legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) in tema di disciplina delle società di comodo (o non operative).

Si rammentano nuovi casi di esclusione che consentono, in molti casi, di essere esclusi dal test, ad esempio nella gran parte delle realtà industriali in normale struttura e funzionamento.

14 febbraio 2008

Il regime "Contribuenti Minimi" non abroga il "Regime nuove iniziative produttive"

La norma che ha introdotto il "Regime dei contribenti minimi" (Legge 244/2007 - Finanziaria 2008) ha abrogato alcuni regimi fiscali agevolati (es. "Regime della franchigia", "Regime dei contribenti marginali" ecc.), ma ha lasciato "vivere" il "Regime delle nuove iniziative produttive" di cui all'art. 13 della L. 388/2000.

Ciò è confermato non solo dal tenore della norma ma anche dall'approvazione del nuovo modello AA9/9 con cui disporre una nuova iscrizione all'Agenzia delle Entrate. Le recenti circolari ministeriali erano state sicuramente meno chiare sul punto.

La questione non deve essere sottovalutata in quanto il regime gia esistente (nuove iniziative produttive) è spesso più conveniente del nuovo regime dei contribuenti minimi.

12 febbraio 2008

Serve precisione tra Irap e contributi ricevuti

Perchè si abbia esclusione dalla base imponibile Irap dei contributi erogati a norma di legge, è indispensabile che esista una correlazione diretta tra gli importi erogati e il componente negativo non deducibile (ad esempio i costi per il personale), tale da individuare e sancire in modo preciso ed indubitabile la destinazione del contributo erogato.
Questo il contenuto della risoluzione n.34 del 5 febbraio 2008, in merito ai contributi regionali diretti a finanziare il personale relativo alla gestione di una casa di riposo e di un centro diurno anziani.

11 febbraio 2008

Cassazione: agente di commercio non soggetto all’Irap

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2702 del 05 febbraio 2008, ha ribadito la propria interpretazione ed il consolidato orientamento della giurisprudenza al requisito di autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo ai fini Irap, ritenendo non passibile di imposta l’agente di commercio che esercita la propria attività senza l’ausilio di dipendenti e con mezzi strumentali modesti.Ricordiamo l'importanza di tale sentenza in quanto riferita a soggetti che operano producendo reddito d'impresa e non reddito di lavoro autonomo.

06 febbraio 2008

Circolare 5 del 2008 dell'Agenzia delle Entrate sugli Studi di settore

Interessante Circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito agli accertamenti basati su studi di settore e indici di normalità dove viene fatto il punto sullo stato dell'arte del valore di prova dei vari strumenti di accertamento sintetico.

La circolare è consultabile cliccando qui.

04 febbraio 2008

IRAP dei piccoli professionisti: annunciata la circolare

La stampa specializzata in questi giorni ha annunciato l'imminente pubblicazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate sul tema dei piccoli professionisti privi di organizzazione e sulla loro esclusione dall'ambito applicativo dell'IRAP.

In realtà la circolare darebbe istruzioni agli uffici periferici dell'Agenzia per individuare concretamente i soggetti esclusi dall'IRAP e dunque non agire in caso di mancato versamento dell'imposta e/o per decidere circa la prosecuzione dei contenziosi già in atto che spesso vedono l'Agenzia soccombente.

01 febbraio 2008

Cambi valute al 31.12.2007 (per bilancio di esercizio)

Pubblichiamo alcuni dei cambi dell'euro ottenuti dall'interrogazione del sistema informativo della Banca d'Italia per le principali valute con riferimento alla data del 31.12.2007:

CAMBI AL 31 DICEMBRE 2007:

Dollaro USA 1,4721
Sterlina GBP 0,73335
Franco Svizzero SFR 1,6547
Yen Giapponese 164,93
Renminbi (Yuan) Cinese 10,7524


Vedere disclaimer Banca d'Italia.

Finanziaria 2008: Stampa dei registri contabili

Viene adeguato il termine per la stampa definitiva delle scritture contabili, portandolo al termine del terzo mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tenendo in considerazione che l’attuale scadenza di invio del modello Unico è fissata al 31 luglio 2008, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, la scadenza per le predette stampe, inerenti il 2007, risulta conseguentemente fissata al 31 ottobre 2008.

31 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche importanti all'IVA

Omessa od irregolare autofatturazione:
sono state introdotte apposite sanzioni nel caso di omessa od irregolare autofatturazione (art. 17 e 74 del DPR 633/72).

Reverse Charge per cessioni di immobili:
il meccanismo dell’inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l’applicazione dell’Iva (vedere ns. circolare del 16.10.2007), ma anche quando l’acquirente ha la detrazione dell’imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008.

Cessioni di immobili soggette ad Iva e corrispettivi nascosti:
qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Istanza di rimborso o compensazione Iva trimestrale:
la presentazione della istanza deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.
Base imponibile e valore normale: modifiche sono disposte per la determinazione della base imponibile in particolari casi di mancata detrazione dell’imposta. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato come sopra.
Modificata la definizione di valore normale ai fini Iva.

Modifiche alla limitazione della detrazione dell’Iva:
è stato integralmente riscritto l’art.19-bis1, in particolare:

· rimane il precedente trattamento per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.;

· per tutti gli altri veicoli, l’imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore (furgoni ed autocarri compresi dunque), diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);

· rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del veicolo per i carburanti e lubrificanti, canoni di leasing, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei beni stessi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.
Tra le disposizioni citate dunque si nota l’importante e preoccupante modifica alla detraibilità dell’Iva sui furgoni ed autocarri (con massa autorizzata inferiore a 3.500 kg). Per poter operare l’integrale detrazione della relativa Iva (e dunque non solo al 40%) il contribuente dovrà poterne dimostrare l’uso esclusivo per l’esercizio dell’attività e l’afferenza ad operazioni imponibili (prove evidentemente “diaboliche”).
E’ poi introdotta la detraibilità (secondo le regole predette) dell’Iva sui pedaggi autostradali di autovetture.

· Prevista inoltre l’abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione dell’Iva sulle spese della telefonia cellulare che dunque diviene detraibile secondo i principi di inerenza all’attività e di afferenza alle operazioni imponibili. Si segnala che apposita ulteriore norma potenzia però l’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nel caso di detrazione superiore al 50% operata dal contribuente (da un lato dunque si consente una maggiore detrazione, ma dall’altro la si disincentiva con una minaccia di verifica).

30 gennaio 2008

Finanziaria 2008: IRAP modifiche sostanziali

Oltre alla già detta riduzione della aliquota base Irap al 3,90%, notevoli sono state le modifiche ai meccanismi di calcolo della base imponibile dell’Imposta con differenziazione anche in base alla categoria di contribuenti.

Società di capitali, cooperative, enti commerciali e trust:
Si fa riferimento diretto al bilancio civilistico. La base imponibile è data dalla differenza tra il Valore ed i Costi della produzione (lettere A e B del conto economico) con esclusione delle voci B.9 (costo del lavoro), B.10.c e .d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (alcuni accantonamenti).
In ogni caso non possono essere dedotti tra gli altri:
· costi per lavoro dipendente, assimilato (es. co.co.co.) e collaborazioni occasionali;
· perdite su crediti;
· Ici;
· Interessi impliciti in canoni di leasing.
Si perdono dunque le variazioni fiscali di diretta derivazione dal calcolo Ires, con il risultato che ad esempio ammortamenti e costi di gestione auto saranno integralmente deducibili ai fini Irap, ma anche le plusvalenze da cessione di immobili saranno imponibili senza possibilità di rateizzazione.
La norma fa specifico riferimento ai principi contabili adottati per individuare la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale e di bilancio e dunque la imponibilità delle componenti di reddito.

Imprese individuali, Snc e Sas:
La base imponibile, con le esclusioni specifiche già elencate sopra, è data dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni di magazzino e l’ammontare dei costi per i beni di magazzino, per i servizi, degli ammortamenti, dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali.
Il riferimento per la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale torna alle regole per la determinazione delle imposte sui redditi.
Per chi è in regime di contabilità ordinaria v’è la possibilità di optare per l’applicazione delle regole previste per le società di capitali. L’opzione ha durata pluriennale.

Persone fisiche, società semplici ed equiparate con attività artistica o professionale:
I compensi, le spese e gli altri componenti che incidono sulla determinazione dell’Irap si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

Deduzioni e “Cuneo Fiscale”:
Per tutti i soggetti vengono rimodulati gli importi di alcune deduzioni dalla base imponibile Irap.

Dichiarazione e decorrenza:
La dichiarazione Irap abbandona il modello Unico e verrà inviata direttamente alle regioni.
La decorrenza delle presenti modifiche Irap è stabilita dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

29 gennaio 2008

REGIME DEI MINIMI: nuove istruzioni

L'Agenzia ha diramato nuove istruzioni per il REGIME DEI MINIMI introdotto con la finanziaria 2008:

Le trovate qui.

Alcuni aspetti e chiarimenti sembrano far capire che in quel regime non è davvero tutto oro quel che luccica e che il legislatore abbia person una occasione di vera novità.

28 gennaio 2008

Finanziaria 2008: estromissione agevolata dell'immobile dall'impresa

Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall’imprenditore individuale.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.

Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.

25 gennaio 2008

Gestione separata INPS: per il 2008 aumentano le aliquote

La Legge n. 247 del 24/12/2007 (c.d. collegato “Welfare” alla Finanziaria 2008) ha stabilito un inasprimento delle aliquote contributive alla “gestione separata INPS” (Legge n. 335 del 08/08/1995).

In particolare:
- per i parasubordinati (es. collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, Amministratori di società ecc.) ed i cosiddetti “professionisti senza cassa” che siano privi di altra forma di copertura previdenziale, l’aliquota passa dal 23,72% al 24,72% per i compensi erogati dal 01 gennaio 2008. Sono previsti ulteriori inasprimenti a partire dal 2009.
- per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps (es. i già coperti da altra forma previdenziale) il contributo passa dal 16,00% al 17,00% con medesima decorrenza.

Restano invece invariati:
- la suddivisione 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente dell’onere previdenziale per i parasubordinati;
- la misura della rivalsa facoltativa del 4% in fattura concessa ai “professionisti senza cassa”.

Per i pagamenti fatti a parasubordinati entro il 12 gennaio 2008 vale il “principio di cassa allargato” per cui, se i compensi sono riferiti a periodi sino al 31/12/2007, ed erogati entro il 12 gennaio, l’aliquota contributiva resta ferma a quella vigente nel 2007.

Non sono stati ancora approvati invece i massimali contributivi annui ed i minimali di computo.

CONTRIBUENTI MINIMI: guida e test di adesione

Per il nuovo regime contabile e fiscale dei cosiddetti "CONTRIBUENTI MINIMI" ( o "Regime dei Minimi") l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un area informativa ed un grossolano test per capire se si rientra nell'ambito di applicabilità.

Qui la sintesi, la guida, i riferimenti normativi ed il TEST.

Ricordiamo che la valutazione per aderire a questo regime dei minimi dovrebbe essere condotta con ben maggiore attenzione di quanto proposto da quel test ed anche tanti "riflettori puntati" sul nuovo regime non devono abbagliare i contribuenti, il regime è infatti vantaggioso in casi davvero limitati e spesso invece conduce addirittura a condizioni "impraticabili" per i contribuenti, che così operando corrono il rischio di una vera e propria "espulsione" dal mercato.

Si consiglia dunque di operare l'eventuale scelta con grandissima attenzione, semmai aiutati da un professionista.