05 settembre 2008

Il Blog è prodotto editoriale ? Il Tribunale di Modica si pronuncia.

Il Tribunale di Modica ha depositato le motivazioni della sua recente sentenza di condanna di un Blogger che non aveva proceduto alla registrazione in tribunale del suo Blog, considerato dalla Corte un prodotto editoriale a tutti gli effetti e dunque soggetto a tale obbligo.

La Corte ha ritenuto che tale Blog fosse realmente un giornale on line, con aggiornamento "pressochè" periodico e dunque un vero e proprio prodotto editoriale.

Si delinea dunque anche nell'assenza di una periodicità definibile il metodo per mantenere i propri Blog non soggetti alla Legge sull'editoria ed in particolare alla registrazione delle testate presso il Tribunale competente.

28 luglio 2008

Scadenze rinviate al 20 agosto: modelli F24

La stampa specializzata di sabato 26 luglio 2008 da notizia del rinvio al 20 di agosto delle scadenze di versamento da effettuarsi con modello F24 (il cui termine ordinario sarebbe il 16 agosto).

I contribuenti avranno dunque tempo sino al 20 di agosto per i versamenti da effettuarsi con modello F24 di imposte (Iva, ritenute, imposte dirette ecc.), contributi, Inail ecc.

Nessuna proroga è invece disposta per i versamenti con modelli F23.

Ricordiamo che anche la presentazione del modello Intrastat mensile relativo alle operazioni del mese di luglio non verrà presentato entro il giorno 20 di agosto, ma entro il giorno 6 settembre.

18 luglio 2008

Detassazione degli straordinari: circolare di Ministero del lavoro ed Agenzia delle Entrate con i chiarimenti

E' partita il 1° luglio l'agevolazione fiscale che consente sino al 31 dicembre 2008 l'applicazione (in via sperimentale) di una imposta sostitutiva pari al solo 10% sui premi di produttività e straordinari per i lavoratori appartenenti al settore privato.

E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:

- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.

- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto

In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.

E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.

16 luglio 2008

Chiusura Studio per la pausa estiva 2008

Avvisiamo i gentili Clienti dello Studio e gli Utenti della NewsBlogLetter che lo Studio rimarrà chiuso per la pausa estiva dal giorno 2 agosto al giorno 1 settembre 2008 compresi.

Auguriamo a tutti una pausa estiva ritemprante e preparatoria alle prossime sfide delle Vs. attività.

15 luglio 2008

Studi di settore: arriva la circolare 4 del 2008 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti

Pubblicata qui la Circolare numero 4 del 16 luglio 2008 da parte dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.

10 luglio 2008

Google adsense: nostro intervento nell'articolo sulla rivista Computer Magazine

In merito al sistema Google Adsense segnaliamo l'interessante inchiesta pubblicata sul n. 141 della rivista "Computer Magazine" di agosto 2008 (ed. Sprea) alla pagina 26.

L'autore ha richiesto al Dott. Paolo Malagoli un intervento in merito all'annoso problema dell'inquadramento fiscale, per i piccoli publisher, dei ricavi derivanti da Adsense.

Potete accedere all'intervento riportato nell'articolo cliccando qui.

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Codice tributo 1127: che anno indicare ?

Una incertezza di non poco conto suscita la lettura della risoluzione 237 / E del 10 giugno 2008 (di cui abbiamo dato notizia in nostro precedente post in questo sito).

A proposito del codice tributo 1127 (Imposta sostitutiva sull'estromissione immobile imprenditore individuale Art. 1, c.37, L.244/2007) la risoluzione riporta "...nel campo anno di riferimento l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione...."

Evidente il dubbio applicativo del codice tributo 1127 quando un immobilie è posseduto da svariati anni dall'imprenditore individuale (caso più frequente).

Neppure la guida ai codici tributo del sito web dell'Agenzia delle Entrate bastava a dirimere la questione dell'anno da utilizzare per il codice 1127. Si legga qui.


A nostra domanda l'Agenzia delle Entrate ha risposto quanto segue:

"Quanto scritto nella risoluzione citata è probabilmente un refuso. L'anno da indicare nel mod.F24 è l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, quindi, l'anno di estromissione dell'immobile.

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000."

04 luglio 2008

Fattura per il commercio elettronico diretto

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di un contribuente in merito alla certificazione fiscale da rilasciare quando si svolge attività di "commercio elettronico diretto".

E' bene premettere che ai fini Iva:

- per "commercio elettronico diretto" si intende la vendita on line di servizi come ad esempio contenuti digitali, software, servizi informatici, hosting, siti web, immagini, testi, informazioni, film, giochi, musica, e-learning, testi, e-book ecc. In pratica, dunque, quando la vendita si sostanzia in nulla di materialmente tangibile, ma resta virtuale in ogni suo aspetto (contatto, scelta, contratto, pagamento, download ecc.) . Ai fini Iva sono comunque intesi quali servizi.

- per "commercio elettronico indiretto" si intende la vendita di beni materiali effettuata per il tramite di contatto on line con il cliente, ma con spedizione tradizionale del bene compravenduto (es. racchetta da tennis). Ai fini Iva sono comunque intesi quali cessioni di beni.

Nel primo caso dunque la risoluzione n. 274 / E del 03 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni dovranno sempre essere certificate da fattura, anche se compiute nei confronti di privati.

Neppure se le operazioni di incasso sono canalizzate per il tramite di sistemi di pagamento elettronici (es. carte di credito) si può dunque fare a meno della fattura.



Il discorso resta diverso nel caso invece di "commercio elettronico indiretto", ove esiste la possibilità di notevole semplificazione nella certificazione fiscale delle operazioni compiute.

28 giugno 2008

Auto: interessi passivi sui finanziamenti seguono l'art. 164

Riesaminando il contenuto della Circolare n. 47/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, ci si accorge di una interpretazione che potrebbe avere ulteriore impatto sui calcoli fiscali dei contribuenti.

L'Agenzia afferma che: gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti contratti per all’acquisto di autoveicoli, sono deducibili nei limiti previsti dall’art.164 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) in quanto, tale articolo, stabilisce una disciplina di carattere generale.
Quindi gli interessi passivi sono deducibili al pari di altri costi di gestione delle autovetture:
- veicoli strumentali: 100%;
- veicoli promiscui: 40%;
- veicoli in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: 90%.

I contribuenti dovranno dunque verificare sempre gli interessi connessi ai singoli finanziamenti ed, a logica, anche dei contratti di leasing onde operare la corretta deduzione.


Da notare l'impostazione diametralmente opposta tenuta dalla Agenzia in questa occasione rispetto alla nota vicenda degli interessi passivi sostenuti per la parte attribuibile alle "quote terreno" contenute negli immobili acquistati. In quell'occasione, era stato affermato, in maniera assolutamente condivisibile, che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili erano comunque deducibili anche per la parte ipoteticamente riferibile alla "quota terreno" su cui i fabbricati insistevano, nonostante l'eventuale ammortamento di quest'ultima fosse integralmente indeducibilie.

26 giugno 2008

"Manovra d'estate": novità dal Decreto Legge 112 del 2008

E' entrato in vigore il 25 giugno 2008 il decreto legge del Governo n. 112. Si attende dunque la conversione in Legge come di consueto.

Sotto il profilo fiscale / aziendale sono da segnalare alcune norme di interesse:

Soglia per pagamenti in contanti, assegni trasferibili e libretti di risparmio al portatore: scesa a 5.000 euro dal 30 aprile 2008, torna a 12.500.

Codice fiscale del girante sugli assegni trasferibili: è abrogato l'obbligo di inserirlo.

Professionisti: abrogati i limiti agli incassi in contanti (non più dunque massimo 500 euro dal 1° luglio 2008 come da precedente norma e nostro topic di qualche giorno fa) ed al transito obbligatorio delle somme sul conto corrente del professionista.

Elenco clienti e fornitori: cancellato l'obbligo di presentazione, scompare dunque l'adempimento.

Studi di settore: i modelli dovranno essere approvati entro il 30 settembre dell'anno cui saranno applicabili e non più, come accade adesso, nell'anno successivo.

24 giugno 2008

Schede telefoniche cellulare: deducibili se documentate

Finalmente l'Agenzia delle Entrate ha dato il proprio parere su un tema sentito dai contribuenti, ma che non aveva mai trovato risposta certa e sicura.

Nella circolare 47 / E del 18 giugno 2008 (riportata qui) è infatti entrata nel merito della questione della deducibilità dal reddito dei lavoratori autonomi (ma vale anche per le imprese viste l'identità della norma) dei costi per ricariche telefoniche di cellulari.

Dunque si va oltre il concetto di abbonamento telefonico, che prima era il solo modo sancito per legge che consentiva la deduzione dei costi di telefonia mobile.

E' da notare che non si riportano metodi di documentazione obbligatori, ma solo criteri generali:
- i costi dovranno essere inerenti all'attività professionale od artistica;
- dovranno essere spese tracciabili rimaste a suo carico (modalità di pagamento).

Non dovrebbe dunque essere obbligatoria la fattura intestata al professionista, pagata dal conto corrente professionale (o personale se promiscuo).
Potrebbe essere sufficiente la ricevuta del bancomat di ricarica o la stampata della ricarica online, sempre che sia possibile, da tali documenti, abbinare il professionista-contribuente, la sua utenza telefonica e la modalità di pagamento a suo carico.


Si riporta di seguito lo stralcio della circolare:


3.4 Ricariche cellulari – deducibilità

Domanda: Le spese per l’acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?

Risposta: L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).

17 giugno 2008

Ristrutturazioni edilizie: on line la guida aggiornata 2008

Pubblicata oggi dall'Agenzia delle Entrate la nuova guida aggiornata per le agevolazioni fiscali inerenti le ristrutturazioni edilizie.

La guida 2008

14 giugno 2008

LA CIRCOLARE IRAP E' USCITA: L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13 giugno 2008 la tanto attesa circolare 45 / E

L'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 45 / E del 13 giugno 2008 in tema di assoggettamento ad IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.

La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.

La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.

In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.

E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.

Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.

Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.

12 giugno 2008

16 giugno 2008: importante scadenza fiscale

Ricordiamo che il giorno 16 giugno 2008 è una importante scadenza fiscale.

In quella data non solo saranno da versare come di consueto le ritenute, i contributi, l'Iva ecc., ma anche le imposte sui redditi inerenti il 2007, gli acconti delle imposte per il 2008, saldi ed acconti contributivi, ICI ecc.

Richiamiamo dunque la Vs. attenzione su tutti i debiti per tributi in modo da non lasciarsi sfuggire la predetta scadenza ed eventualmente pianificare pagamenti rateali (o traslati a luglio).