LAgenzia delle Entrate conferma la legittimità dello scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta con la risoluzione n. 68/E del 19/03/2009.
Lo scomputo delle ritenute d'acconto non certificate dal sostituto d’imposta che ha erogato i compensi soggetti, sarà possibile, per professionisti ed imprese, conservando una prova dell'avvenuto pagamento, cioè copia del bonifico bancario o della parcella incassata al netto della ritenuta subita.
La risoluzione in pratica amplia la nozione di “certificazioni richieste ai contribuenti”, contenuta nell’art.36-ter del DPR n.600/73. La nuova modalità "allargata" prevede, per giustificare lo scomputo delle ritenute subite nel modello Unico, l’esibizione sia della fattura che della relativa documentazione, proveniente da banche e similari, idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta.
Qualora, successivamente, fattura e documentazione siano prodotte in sede di
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, a questi documenti andrà aggiunta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che ha proceduto allo scomputo.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
24 marzo 2009
RITENUTE NON CERTIFICATE: ora possibile lo scomputo in Unico
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09 marzo 2009
AUTOFATTURA OMESSA: sanzioni pesanti.
L'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle sanzioni per omessa autofatturazione delle operazioni che lo richiedano ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72.
Qui si può leggere la risoluzione n. 56 del 06/06/2009.
In sintesi la sanzione applicabile risulta essere quella dal 100% al 200% dell'Iva non documentata con il meccanismo dell'autofatturazione.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea facendolo proprio un princio fissato da alcune sentenze della Corte di Giustizia UE secondo il quale la detrazione dell'Iva resta comunque possibile e dunque non diviene una sanzione accessoria (nel caso tale detrazione fosse stata negata).
La risoluzione, che reputo non si distingua per chiarezza espositiva, non può certo esprimersi contro principi sovranazionali immediatamente applicabili in Italia e per di più non tiene in considerazione due fondamentali, a mio giudizio, considerazioni:
- il principio di proporzionalità cui le sanzioni devono essere conformate secondo la disciplina comunitaria dell'Iva;
- il fatto che esistono spesso e volentieri fattispecie in cui dalla omessa autofatturazione nessun danno discenda comunque all'Erario.
Si pensi al caso di una omessa autofatturazione su provvigioni per royalties estere. Autofattura, doppia registrazione, Iva a debito ed Iva a credito... risultato assolutamente neutro... nessun danno all'Erario... eppure dal 100% al 200% di sanzione per l'imposta non documentata.
Nessun danno all'attività di controllo... la fattura estera è infatti registrata in contabilità generale, ha subito magari ritenute certificate, è stata pagata con movimento bancario... insomma direi una omissione meramente formale.
La proprozionalità ?
Qui si può leggere la risoluzione n. 56 del 06/06/2009.
In sintesi la sanzione applicabile risulta essere quella dal 100% al 200% dell'Iva non documentata con il meccanismo dell'autofatturazione.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea facendolo proprio un princio fissato da alcune sentenze della Corte di Giustizia UE secondo il quale la detrazione dell'Iva resta comunque possibile e dunque non diviene una sanzione accessoria (nel caso tale detrazione fosse stata negata).
La risoluzione, che reputo non si distingua per chiarezza espositiva, non può certo esprimersi contro principi sovranazionali immediatamente applicabili in Italia e per di più non tiene in considerazione due fondamentali, a mio giudizio, considerazioni:
- il principio di proporzionalità cui le sanzioni devono essere conformate secondo la disciplina comunitaria dell'Iva;
- il fatto che esistono spesso e volentieri fattispecie in cui dalla omessa autofatturazione nessun danno discenda comunque all'Erario.
Si pensi al caso di una omessa autofatturazione su provvigioni per royalties estere. Autofattura, doppia registrazione, Iva a debito ed Iva a credito... risultato assolutamente neutro... nessun danno all'Erario... eppure dal 100% al 200% di sanzione per l'imposta non documentata.
Nessun danno all'attività di controllo... la fattura estera è infatti registrata in contabilità generale, ha subito magari ritenute certificate, è stata pagata con movimento bancario... insomma direi una omissione meramente formale.
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06 marzo 2009
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI: i termini nello scadenziario ufficiale 2009
Breve sintesi delle principali scadenze fiscali sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla luce del decreto "Milleproproghe".
Qui lo scadenziario.
Qui lo scadenziario.
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04 marzo 2009
XBRL RINVIATO: Non si applica al bilancio 2008
Con circolare dell'Unioncamere viene definito ufficialmente il il rinvio dell'entrata in vigore dello standard XBRL per il deposito dei bilanci di esercizio.
Unioncamere ha diffuso il 24 febbraio 2009 una circolare con cui si precisa che la data a partire dalla quale diverrà obbligatoria l’applicazione del nuovo formato elettronico XBRL per il deposito del bilancio di esercizio, è fissata al 16 febbraio 2009.
I bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 potranno dunque essere depositati con le vecchie modalità, mentre il formato elettronico elaborabile XBRL si applicherà alle società che chiudono il bilancio a partire dal 16 febbraio di quest’anno.
Unioncamere ha diffuso il 24 febbraio 2009 una circolare con cui si precisa che la data a partire dalla quale diverrà obbligatoria l’applicazione del nuovo formato elettronico XBRL per il deposito del bilancio di esercizio, è fissata al 16 febbraio 2009.
I bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 potranno dunque essere depositati con le vecchie modalità, mentre il formato elettronico elaborabile XBRL si applicherà alle società che chiudono il bilancio a partire dal 16 febbraio di quest’anno.
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