Dal primo gennaio è al via il regime semplificato di tassazione dei contribuenti minimi (c.d. "Regime dei minimi").
Vengono previsti: imposta sostitutiva con aliquota al 20% al posto di Irpef, Irap e addizionali, contabilità ridottissima e inapplicabilità degli studi di settore.
Non si applicherà l'Iva sulle operazioni attive, nè si avrà diritto a detrarla sugli acquisti.
Sono previsti limiti di accesso al regime e tetti, superati i quali, si esce dal regime.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.73 del 21 dicembre, ha fornito le prime indicazioni sul suo funzionamento.
La nuova normativa abroga i regimi agevolati preesistenti (tranne alcuni che vanno avanti sino ad esaurimento). In particolare, scompaiono il regime dei contribuenti minimi in franchigia,
il regime delle attività marginali e il regime super semplificato.
L'ulteriore Decreto del Ministero Finanze del 02/01/08 ha attuato il "regime dei minimi".
Tra le novità più importanti i chiarimenti sul regime delle ritenute, che andranno scomputate dall’imposta sostitutiva a cui i minimi sono soggetti.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
07 gennaio 2008
Il "Regime dei Minimi" - Finanziaria 2008
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17 dicembre 2007
Buon Natale e felice 2008
Paolo Malagoli e tutto lo Staff dello Studio Paolo Malagoli Como augurano ai clienti ed ai visitatori del blog un sereno S. Natale ed un 2008 ricco di soddisfazioni.
Con l'occasione Vi avvisiamo che lo Studio sarà chiuso dal giorno 22 dicembre 2007 al giorno 4 gennaio 2008.
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11 dicembre 2007
Acconto Iva 2007
Ricordiamo che il giorno 27 dicembre 2007 scadrà il termine di versamento dell'acconto Iva per il periodo d'imposta 2007.
L'adempimento riguarda genericamente tutti i soggetti Iva.
Il calcolo potrà essere effettuato secondo i consueti metodi (storico, previsionale ecc.).
Il versamento dovrà avvenire con modello F24 per via telematica.
L'adempimento riguarda genericamente tutti i soggetti Iva.
Il calcolo potrà essere effettuato secondo i consueti metodi (storico, previsionale ecc.).
Il versamento dovrà avvenire con modello F24 per via telematica.
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Ateco 2007: pronti i nuovi codici attività
E' stata approvata con provvedimento del 16 novembre 2007 la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, chiamata "ATECO 2007" che, dal 1° gennaio 2008 dovrà essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.
Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate è prelevabile la tabella di raccordo dei codici di classificazione aconomica Atecofin 2007 con i precedenti codici Atecofin 2004 (quelli in uso sino al 31.12.2007).
Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate è prelevabile la tabella di raccordo dei codici di classificazione aconomica Atecofin 2007 con i precedenti codici Atecofin 2004 (quelli in uso sino al 31.12.2007).
19 novembre 2007
Certificazione utili corrisposti 2007
Certificazione utili corrisposti
Approvato il nuovo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti da utilizzare per il 2008.
Lo utilizzeranno ad esempio le società di capitali che abbiano corrisposto ad i propri soci dividendi.
Approvato il nuovo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti da utilizzare per il 2008.
Lo utilizzeranno ad esempio le società di capitali che abbiano corrisposto ad i propri soci dividendi.
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Anche la permuta di immobili al "prezzo - valore"
Il sistema del c.d. "prezzo – valore", si ritiene applicabile anche alle permute di immobili ad uso abitativo effettuata tra privati.
Questo è il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 320 dello 9 novembre 2007. Nella nozione di “cessione”, di cui al c. 497 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006), rientra anche il contratto di permuta (art. 1552 del Codice Civile).
A questo fine, sarà comunque necessario indicare nell'atto il conguaglio stabilito tra le parti ed il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.
Questo è il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 320 dello 9 novembre 2007. Nella nozione di “cessione”, di cui al c. 497 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006), rientra anche il contratto di permuta (art. 1552 del Codice Civile).
A questo fine, sarà comunque necessario indicare nell'atto il conguaglio stabilito tra le parti ed il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.
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07 novembre 2007
Nuovo modello F24
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti. I modelli sono stati variati sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze.
Il provvedimento rende obbligatorio a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l’utilizzo dei nuovi modelli F24 ed F24 accise, a partire dal 29 ottobre 2007. Sarà cura del Vs. istituto di credito aggiornare i relativi sistemi e modelli software, mentre sarà Vs. cura prestare attenzione alle nuove modalità di compilazione.
Tra le altre è stata prevista l’informazione del mese di riferimento nelle sezioni Erario, Regioni e Ici ed Altri Tributi Locali, da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione: in pratica si tratterà dei versamenti con cadenza periodica, per i quali nel campo “rateazione / regione / provincia / mese rif.” andrà indicato appunto il mese di riferimento (es. per le ritenute di lavoro dipendente di ottobre, occorrerà scrivere 0010).
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito web una apposita area informativa a questa pagina
Il provvedimento rende obbligatorio a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l’utilizzo dei nuovi modelli F24 ed F24 accise, a partire dal 29 ottobre 2007. Sarà cura del Vs. istituto di credito aggiornare i relativi sistemi e modelli software, mentre sarà Vs. cura prestare attenzione alle nuove modalità di compilazione.
Tra le altre è stata prevista l’informazione del mese di riferimento nelle sezioni Erario, Regioni e Ici ed Altri Tributi Locali, da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione: in pratica si tratterà dei versamenti con cadenza periodica, per i quali nel campo “rateazione / regione / provincia / mese rif.” andrà indicato appunto il mese di riferimento (es. per le ritenute di lavoro dipendente di ottobre, occorrerà scrivere 0010).
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La firma del distributore rende valida la scheda carburante
La Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato (sent. n.21941, 19/10/2007) che non è consentita la detrazione dell’Iva per l’acquisto del carburante se la scheda carburante non riporta la firma del soggetto gestore dell’impianto di distribuzione.
Secondo la sezione tributaria della Sorte la firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento di carburante ed è elemento imprescindibile per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto.
Secondo la sezione tributaria della Sorte la firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento di carburante ed è elemento imprescindibile per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto.
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22 ottobre 2007
Prevalenza: il principio per l'iscrizione INPS dell'amministratore - socio lavoratore
La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n.20886 del 5 ottobre 2007 sulla materia della contemporanea e parallela iscrizione alla "gestione degli esercenti attività commerciali" (commercianti) ed alla "gestione separata" per i soci d’opera di Srl che percepiscano anche compensi come amministratori, sottolineando l'incompatibilità della doppia iscrizione.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
Secondo i giudici:
“Se una persona esercita in una o più imprese attività commerciale e artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa; l’amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio, può essere iscritto solo nella gestione separata o commercianti, a cui sia riferibile l’attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente”.
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16 ottobre 2007
Registrare i contratti di locazione: la guida
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida alla registrazione dei contrattidi locazione immobiliare.
La guida è accessibile qui.
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10 ottobre 2007
Promotori finanziari soggetti ad Irap secondo l'Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i promotori finanziari, in quanto produttori di reddito d'impresa (non di reddito di lavoro autonomo) sono soggetti passivi Irap.
La Risoluzione n.254/2007 dell'Agenzia, dopo richiamo alla sentenza n.3678/2007 della Cassazione, sottolinea che per le imprese, il requisito dell'autonoma organizzazione è connaturato alla stessa dell'attività svolta (ex art.2082 c.c.)
Sussiste pertanto sempre il presupposto idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.
Si segnala la presa di posizione critica di associazioni di categoria dei promotori finanziari apparsa sulla stampa specializzata.
La Risoluzione n.254/2007 dell'Agenzia, dopo richiamo alla sentenza n.3678/2007 della Cassazione, sottolinea che per le imprese, il requisito dell'autonoma organizzazione è connaturato alla stessa dell'attività svolta (ex art.2082 c.c.)
Sussiste pertanto sempre il presupposto idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.
Si segnala la presa di posizione critica di associazioni di categoria dei promotori finanziari apparsa sulla stampa specializzata.
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01 ottobre 2007
Insieme fatture elettroniche e documenti analogici
La Ris.Min. 267 del 27 settembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando un soggetto eserciti più attività dotate di contabilità separate, è permesso emettere nei confronti del medesimo cliente sia fatture in formato analogico riferite ad un settore omogeneo di
attività, trasmesse con i canali tradizionali, annotare in appositi registri sezionali e conservare in formato analogico, che fatture elettroniche relative a diverso ed altrettanto omogeneo settore di business, da trasmettere per via elettronica o con canali tradizionali, annotare in registri sezionali distinti e conservare in elettronicamente.
attività, trasmesse con i canali tradizionali, annotare in appositi registri sezionali e conservare in formato analogico, che fatture elettroniche relative a diverso ed altrettanto omogeneo settore di business, da trasmettere per via elettronica o con canali tradizionali, annotare in registri sezionali distinti e conservare in elettronicamente.
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21 settembre 2007
Elenchi Clienti e Fornitori 2006
Riportiamo una breve sintesi operativa delle istruzioni ad oggi disponibili per l'adempimento di cui in oggetto. Residuano molti punti ancora dubbi per cui si auspica l'intervento ministeriale.
"ELENCHI CLIENTI E FORNITORI ANNO 2006"
A) REQUISITI GENERALI
- Sia clienti che fornitori
- Per il 2006 solo operazioni documentate da fattura (no note di debito)
- Solo per le operazioni nazionali
- Per il 2006 consentito omettere i codici fiscali, bastano le partite Iva
- Si devono considerare le operazioni in regime di non imponibilità di
"esportatori abituali" (es. art. 8, lett. C, Dpr 633/72)
B) PER CIASCUN CLIENTE.
FATTURE EMESSE:
Solo se data emissione fattura è 2006
1 Totale ammontare imponibile
2 Relativa imposta complessiva
3 Totale ammontare non imponibile (es. art. 8, lett. C, Dpr 633/72)
4 Totale ammontare esente
5 Totale importi fatturati senza distinta evidenza dell'imposta (casi particolari)
NOTE DI VARIAZIONE ART. 26 (IN AUMENTO O DIMINUZIONE) SIA EMESSE CHE RICEVUTE
Solo se data emissione Nota è 2006 e contemporaneamente riferita a fattura emessa nel 2006
1 Totale ammontare imponibile
2 Relativa imposta complessiva
3 Totale ammontare non imponibile (es. art. 8C)
4 Totale ammontare esente
5 Totale importi fatturati senza distinta evidenza dell'imposta (casi particolari)
C) PER CIASCUN FORNITORE:
FATTURE RICEVUTE:
Solo se data emissione fattura 2006 (anche se non registrate negli acquisti nel 2006)
1 Totale ammontare imponibile
2 Relativa imposta complessiva
3 Totale ammontare non imponibile (es. art. 8C)
4 Totale ammontare esente
5 Totale importi fatturati senza distinta evidenza dell'imposta (casi particolari)
NOTE DI VARIAZIONE ART. 26 (IN AUMENTO O DIMINUZIONE) SIA EMESSE CHE RICEVUTE
Solo se data emissione Nota è 2006 e contemporaneamente riferita a fattura emessa nel 2006
1 Totale ammontare imponibile
2 Relativa imposta complessiva
3 Totale ammontare non imponibile (es. art. 8C)
4 Totale ammontare esente
5 Totale importi fatturati senza distinta evidenza dell'imposta (casi particolari)
D) ESCLUSIONI:
- No operazioni intracomunitarie (cessioni, acquisti e prestazioni di servizi)
- No operazioni di esportazione (non imponibili art. 8 lettere A e B del Dpr 633/72)
- No operazioni di importazione (es. con bolletta doganale)
- No acquisti da privati
- No cessioni a privati anche se giustificate da fattura
- No schede carburante
- Per il 2006 è consentito omettere i dati delle fatture non soggette a registrazione obbligatoria
come ad esempio quelle inerenti a operazioni con Iva totalmente indetraibile (es. ristoranti)
Lo studio resta a dispozione per l'adempimento e per approfondimenti.
"ELENCHI CLIENTI E FORNITORI ANNO 2006"
A) REQUISITI GENERALI
- Sia clienti che fornitori
- Per il 2006 solo operazioni documentate da fattura (no note di debito)
- Solo per le operazioni nazionali
- Per il 2006 consentito omettere i codici fiscali, bastano le partite Iva
- Si devono considerare le operazioni in regime di non imponibilità di
"esportatori abituali" (es. art. 8, lett. C, Dpr 633/72)
B) PER CIASCUN CLIENTE.
FATTURE EMESSE:
Solo se data emissione fattura è 2006
1 Totale ammontare imponibile
2 Relativa imposta complessiva
3 Totale ammontare non imponibile (es. art. 8, lett. C, Dpr 633/72)
4 Totale ammontare esente
5 Totale importi fatturati senza distinta evidenza dell'imposta (casi particolari)
NOTE DI VARIAZIONE ART. 26 (IN AUMENTO O DIMINUZIONE) SIA EMESSE CHE RICEVUTE
Solo se data emissione Nota è 2006 e contemporaneamente riferita a fattura emessa nel 2006
1 Totale ammontare imponibile
2 Relativa imposta complessiva
3 Totale ammontare non imponibile (es. art. 8C)
4 Totale ammontare esente
5 Totale importi fatturati senza distinta evidenza dell'imposta (casi particolari)
C) PER CIASCUN FORNITORE:
FATTURE RICEVUTE:
Solo se data emissione fattura 2006 (anche se non registrate negli acquisti nel 2006)
1 Totale ammontare imponibile
2 Relativa imposta complessiva
3 Totale ammontare non imponibile (es. art. 8C)
4 Totale ammontare esente
5 Totale importi fatturati senza distinta evidenza dell'imposta (casi particolari)
NOTE DI VARIAZIONE ART. 26 (IN AUMENTO O DIMINUZIONE) SIA EMESSE CHE RICEVUTE
Solo se data emissione Nota è 2006 e contemporaneamente riferita a fattura emessa nel 2006
1 Totale ammontare imponibile
2 Relativa imposta complessiva
3 Totale ammontare non imponibile (es. art. 8C)
4 Totale ammontare esente
5 Totale importi fatturati senza distinta evidenza dell'imposta (casi particolari)
D) ESCLUSIONI:
- No operazioni intracomunitarie (cessioni, acquisti e prestazioni di servizi)
- No operazioni di esportazione (non imponibili art. 8 lettere A e B del Dpr 633/72)
- No operazioni di importazione (es. con bolletta doganale)
- No acquisti da privati
- No cessioni a privati anche se giustificate da fattura
- No schede carburante
- Per il 2006 è consentito omettere i dati delle fatture non soggette a registrazione obbligatoria
come ad esempio quelle inerenti a operazioni con Iva totalmente indetraibile (es. ristoranti)
Lo studio resta a dispozione per l'adempimento e per approfondimenti.
03 agosto 2007
Pausa estiva: chiusura dello Studio
Ricordiamo che lo Studio Paolo Malagoli resterà chiuso per la pausa estiva dal giorno 06 agosto al giorno 31 agosto 2007.
Auguriamo a tutti buone vacanze.
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Pausa estiva di agosto: rinvio termini versamenti fiscali e contributivi.
Per consentire ai contribuenti di usufruire di un più adeguato periodo di tempo per l’effettuazione dei versamenti scadenti nel periodo delle vacanze estive, con comunicato stampa del 1 agosto 2007 l’Agenzia delle Entrate anticipa il contenuto di un apposito decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dispone il differimento al 20 agosto 2007 dei pagamenti fissati nel periodo dal 01 al 20 agosto stesso.
Tale proroga riguarda, tra l’altro,
- le imposte sui redditi (si pensi ai pagamenti rateali);
- le ritenute alla fonte dovute dai sostituti di imposta;
- le addizionali regionali e comunali;
- l’Irap;
- l’Iva mensile di luglio e quella del secondo trimestre 2007;
- i contributi e premi Inps per dipendenti, collaboratori e gestioni previdenziali di artigiani e commercianti;
- l’Inail;
- l’Inpdai ed ogni altro versamento da effettuarsi per il tramite del modello F24.
Resta invece fissata al giorno 8 agosto 2007 la scadenza per i versamenti legati alla dichiarazione dei redditi dei contribuenti interessati da studi di settore che, come noto, hanno già beneficiato di un precedente differimento dei termini.
Ricordiamo inoltre che il termine di presentazione dei modelli Intrastat relativi a luglio (obbligati mensili) è fissato al 06 settembre. In merito sottolineiamo l’indipendenza della periodicità di presentazione dei modelli relativi alle cessioni da quella relativa agli elenchi degli acquisti intracomunitari.
Cogliamo infine l’occasione per ricordare inoltre, che ai fini doganali, non vige il rinvio automatico degli adempimenti scadenti di sabato al primo giorno lavorativo successivo, gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane sono infatti aperti anche di sabato.
Tale proroga riguarda, tra l’altro,
- le imposte sui redditi (si pensi ai pagamenti rateali);
- le ritenute alla fonte dovute dai sostituti di imposta;
- le addizionali regionali e comunali;
- l’Irap;
- l’Iva mensile di luglio e quella del secondo trimestre 2007;
- i contributi e premi Inps per dipendenti, collaboratori e gestioni previdenziali di artigiani e commercianti;
- l’Inail;
- l’Inpdai ed ogni altro versamento da effettuarsi per il tramite del modello F24.
Resta invece fissata al giorno 8 agosto 2007 la scadenza per i versamenti legati alla dichiarazione dei redditi dei contribuenti interessati da studi di settore che, come noto, hanno già beneficiato di un precedente differimento dei termini.
Ricordiamo inoltre che il termine di presentazione dei modelli Intrastat relativi a luglio (obbligati mensili) è fissato al 06 settembre. In merito sottolineiamo l’indipendenza della periodicità di presentazione dei modelli relativi alle cessioni da quella relativa agli elenchi degli acquisti intracomunitari.
Cogliamo infine l’occasione per ricordare inoltre, che ai fini doganali, non vige il rinvio automatico degli adempimenti scadenti di sabato al primo giorno lavorativo successivo, gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane sono infatti aperti anche di sabato.
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