Gli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti (particolari disposizioni potranno essere varate per i medici convenzionati con il SSN) poste in essere nel periodo compreso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2010 potranno beneficiare di un credito di imposta da spendere in compensazione.
Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· beni mobili ed arredi specifici;
· attrezzature informatiche;
· macchine d’ufficio;
· impianti ed attrezzature varie;
· programmi informatici;
· brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
· spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il bonus non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Le disposizioni attendono l’autorizzazione della commissione UE.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
25 gennaio 2008
Finanziaria 2008: Bonus per l’aggregazione di professionisti in studi associati
Etichette:
aggregazione,
associati,
bonus,
commerciale,
commercialista,
como,
professionisti,
studi,
studio
Finanziaria 2008: imprenditori individuali e soci di società di persone - tassazione separata al 27,50%
Viene introdotta la possibilità per gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone di tassare separatamente i redditi (di impresa o partecipazione) con una unica aliquota del 27,50% a patto che tali redditi tassati separatamente non siano prelevati o distribuiti.
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
Etichette:
27,
50%,
commerciale,
commercialista,
como,
imprenditore,
individuale,
persone,
separata,
sociale,
studio,
tassazione
24 gennaio 2008
Finanziaria 2008: Imprese con contabilità semplificata e lavoratori autonomi - regime utilizzo perdite
Nuova modifica al regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; le stesse, riducono il reddito complessivo del contribuente e dunque non più devono trovare capienza nei redditi di medesima natura.
Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.
Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.
Etichette:
commerciale,
commercialista,
como,
compensazione,
contabilità,
perdite,
semplificata,
studio
23 gennaio 2008
Finanziaria 2008: autotrasporto - Contributo SSN sui premi assicurativi – possibilità di compensazione
Le somme versate nel periodo d’imposta 2007 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (modello F24).
La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Irap.
Si presume che resti immutato il codice tributo da utilizzare, il 6789 (Ris. Min. n.8/2006).
La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Irap.
Si presume che resti immutato il codice tributo da utilizzare, il 6789 (Ris. Min. n.8/2006).
Etichette:
2008,
assicurazione,
autotrasportatori,
autotrasporto,
commerciale,
commercialista,
como,
compensazione,
finanziaria,
ssn,
studio
Finanziaria 2008: modifiche al regime delle società di comodo
Sono state introdotte nuove modifiche alla disciplina delle società di comodo. In particolare tra le altre sono state previste nuove ipotesi di esclusione e ridotte alcune aliquote di calcolo.
Queste modifiche agevolative vedono peraltro l’introduzione tra le cause di esclusione l’avere avuto più di 10 dipendenti continuativamente per un triennio o l’avere un totale attivo inferiore ai componenti positivi di reddito di conto economico (voce A). Queste ipotesi porteranno all’esclusione dalla disciplina di molti contribuenti per cui la verifica di operatività era palesemente inutile.
Restano alcuni dubbi sulla data di effetto delle predette modifiche.
Queste modifiche agevolative vedono peraltro l’introduzione tra le cause di esclusione l’avere avuto più di 10 dipendenti continuativamente per un triennio o l’avere un totale attivo inferiore ai componenti positivi di reddito di conto economico (voce A). Queste ipotesi porteranno all’esclusione dalla disciplina di molti contribuenti per cui la verifica di operatività era palesemente inutile.
Restano alcuni dubbi sulla data di effetto delle predette modifiche.
Etichette:
commerciale,
commercialista,
como,
società,
società di comodo,
società non operative,
studio
22 gennaio 2008
Finanziaria 2008: destinazione di beni a finalità estranee - cessioni alle ONLUS
I beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, possono essere ceduti gratuitamente alle Onlus con beneficio fiscale.
In particolare la cessione avviene per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.
In particolare la cessione avviene per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.
Etichette:
2008,
cessione,
commerciale,
commercialista,
como,
estranee,
finanziaria,
onlus,
reddito d'impresa,
studio
21 gennaio 2008
Finanziaria 2008: scorporo dei terreni dai fabbricati, interpretazione autentica favorevole al contribuente
Viene introdotta una “norma di interpretazione autentica” sulle modalità di scorporo dei terreni dai fabbricati su di essi insistenti, valide ad esempio ai fini del calcolo degli ammortamenti. In pratica è consentito riproporzionare il fondo di ammortamento accantonato in precedenza proporzionalmente al fabbricato ed al terreno senza più imputarlo prioritariamente al fabbricato come era l’interpretazione precedente.
La norma esplica inoltre effetti particolarmente significativi per i leasing di immobili.
Ciò significa riconsiderare le analisi dello scorso periodo d’imposta ed è possibile la riemersione della possibilità di operare ammortamenti che in vigenza della precedente interpretazione si consideravano invece esauriti. Restano salvi gli effetti sul precedente periodo d’imposta.
In occasione della prossima redazione dei bilanci di esercizio si dovranno eventualmente operare i necessari correttivi alle impostazioni contabili adottate l’anno scorso.
La norma esplica inoltre effetti particolarmente significativi per i leasing di immobili.
Ciò significa riconsiderare le analisi dello scorso periodo d’imposta ed è possibile la riemersione della possibilità di operare ammortamenti che in vigenza della precedente interpretazione si consideravano invece esauriti. Restano salvi gli effetti sul precedente periodo d’imposta.
In occasione della prossima redazione dei bilanci di esercizio si dovranno eventualmente operare i necessari correttivi alle impostazioni contabili adottate l’anno scorso.
Etichette:
2008,
ammortamento,
commerciale,
commercialista,
como,
finanziaria,
leasing,
scorporo,
studio,
terreni
20 gennaio 2008
Rinnovata la veste grafica della NewsBlogLetter
Dopo due anni di rodaggio è on-line la versione beta (che vedete) della nuova veste grafica.
Introdotti anche gli "Argomenti" nell'apposita colonna che trovate sulla destra del sito, inoltre alcuni facili link al sito ufficiale dello Studio Malagoli ed un box di ricerca più facile.
Alcuni ritocchi saranno ancora necessari.
Introdotti anche gli "Argomenti" nell'apposita colonna che trovate sulla destra del sito, inoltre alcuni facili link al sito ufficiale dello Studio Malagoli ed un box di ricerca più facile.
Alcuni ritocchi saranno ancora necessari.
18 gennaio 2008
Finanziaria 2008: passaggio da Black list a White list
Viene cambiata l’impostazione delle norme di determinazione del reddito che fanno riferimento ai paesi c.d. “Black List”.
Le particolari norme attualmente riservate a relazioni con soggetti appartenenti a tali stati (deduzione dei costi, imprese estere controllate e collegate, residenza, tassazione dividendi ecc.) saranno riservate a tutti i paesi non appartenenti alla nuova “White List” che sarà approvata con futura disposizione.
Le particolari norme attualmente riservate a relazioni con soggetti appartenenti a tali stati (deduzione dei costi, imprese estere controllate e collegate, residenza, tassazione dividendi ecc.) saranno riservate a tutti i paesi non appartenenti alla nuova “White List” che sarà approvata con futura disposizione.
Etichette:
2008,
black list,
commerciale,
commercialista,
como,
deducibilità,
deduzione,
dividendi,
finanziaria,
studio,
white
Finanziaria 2008: operazioni straordinarie con emersione di maggiori valori e riconoscimento fiscale
Per determinate operazioni di natura societaria straordinaria (fusioni, scissioni e conferimenti) viene prevista la possibilità di dare valore fiscale ai maggiori valori eventualmente emergenti con il pagamento di una imposta sostitutiva a scaglioni (a partire dal 12%).
Viene profondamente rivista la disciplina fiscale del conferimento di azienda.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
Viene profondamente rivista la disciplina fiscale del conferimento di azienda.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
Etichette:
2008,
commerciale,
commercialista,
como,
conferimento,
finanziaria,
fusione,
imposta,
operazioni,
scissione,
sostitutiva,
straordinarie,
studio
16 gennaio 2008
Finanziaria 2008: crediti Iva infrannuali e istanza telematica
Semplificata la procedura per la gestione dei crediti Iva infrannuali, mediante la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti.
Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.
Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.
Etichette:
2008,
commerciale,
commercialista,
como,
compensazione,
finanziaria,
istanza,
iva,
rimborso,
studio,
telematica,
trimestrale
Beneficenza: la guida dall'Agenzia delle Entrate.
Approvata la nuova guida fiscale alle erogazioni liberali.
La trovate sul sito dell'Agenzia Entrate qui.
La trovate sul sito dell'Agenzia Entrate qui.
Etichette:
beneficenza,
commerciale,
commercialista,
como,
erogazioni,
guida,
liberali,
manuale,
studio
Approvato il modello per la Comunicazione annuale dati Iva 2008 (per il 2007)
Approvato il modello della comunicazione annuale dati Iva 2008 r reperibile a questa pagina del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
Etichette:
annuale,
commerciale,
commercialista,
como,
Comunicazione,
dati,
iva,
modello,
studio
Sontrini di farmacia: deducibili con codice fiscale solo se "parlanti"
Dal 1° gennaio 2008 la spesa per l’acquisto di medicinali per poter consentire la relativa detrazione Irpef dovrà essere certificata con fattura o con “scontrino parlante” da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale del destinatario.
Vista l'assenza di precisazioni contrarie, per le spese con “ticket” sarà necessaria anche la copia della prescrizione medica (“ricetta”).
Vista l'assenza di precisazioni contrarie, per le spese con “ticket” sarà necessaria anche la copia della prescrizione medica (“ricetta”).
Finanziaria 2008: modifiche alla disciplina del "Consolidato fiscale nazionale"
Il termine per esercitare l’opzione per aderire al “consolidato fiscale nazionale” viene fissato al giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo periodo cui si applica il regime.
Tra le altre sono state modificate alcune regole proprie del”consolidato fiscale nazionale”:
· eliminate le rettifiche di consolidamento che consentivano di non operare una doppia tassazione dei dividendi fra consolidate;
· eliminate le norme agevolative di neutralità su alcuni trasferimenti infragruppo.
Tra le altre sono state modificate alcune regole proprie del”consolidato fiscale nazionale”:
· eliminate le rettifiche di consolidamento che consentivano di non operare una doppia tassazione dei dividendi fra consolidate;
· eliminate le norme agevolative di neutralità su alcuni trasferimenti infragruppo.
Etichette:
commerciale,
commercialista,
como,
consolidato,
fiscale,
nazionale,
opzione,
scadenza,
studio
Iscriviti a:
Post (Atom)