L'Agenzia ha diramato nuove istruzioni per il REGIME DEI MINIMI introdotto con la finanziaria 2008:
Le trovate qui.
Alcuni aspetti e chiarimenti sembrano far capire che in quel regime non è davvero tutto oro quel che luccica e che il legislatore abbia person una occasione di vera novità.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
29 gennaio 2008
REGIME DEI MINIMI: nuove istruzioni
Etichette:
2008,
commerciale,
commercialista,
como,
finanziaria,
minimi,
Regime,
studio
28 gennaio 2008
Finanziaria 2008: estromissione agevolata dell'immobile dall'impresa
Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall’imprenditore individuale.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.
Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.
Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.
Etichette:
2008,
agevolata,
commerciale,
commercialista,
como,
estrazione,
estromissione,
finanziaria,
immobile,
imprenditore,
individuale,
studio,
uscita
25 gennaio 2008
Gestione separata INPS: per il 2008 aumentano le aliquote
La Legge n. 247 del 24/12/2007 (c.d. collegato “Welfare” alla Finanziaria 2008) ha stabilito un inasprimento delle aliquote contributive alla “gestione separata INPS” (Legge n. 335 del 08/08/1995).
In particolare:
- per i parasubordinati (es. collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, Amministratori di società ecc.) ed i cosiddetti “professionisti senza cassa” che siano privi di altra forma di copertura previdenziale, l’aliquota passa dal 23,72% al 24,72% per i compensi erogati dal 01 gennaio 2008. Sono previsti ulteriori inasprimenti a partire dal 2009.
- per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps (es. i già coperti da altra forma previdenziale) il contributo passa dal 16,00% al 17,00% con medesima decorrenza.
Restano invece invariati:
- la suddivisione 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente dell’onere previdenziale per i parasubordinati;
- la misura della rivalsa facoltativa del 4% in fattura concessa ai “professionisti senza cassa”.
Per i pagamenti fatti a parasubordinati entro il 12 gennaio 2008 vale il “principio di cassa allargato” per cui, se i compensi sono riferiti a periodi sino al 31/12/2007, ed erogati entro il 12 gennaio, l’aliquota contributiva resta ferma a quella vigente nel 2007.
Non sono stati ancora approvati invece i massimali contributivi annui ed i minimali di computo.
In particolare:
- per i parasubordinati (es. collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, Amministratori di società ecc.) ed i cosiddetti “professionisti senza cassa” che siano privi di altra forma di copertura previdenziale, l’aliquota passa dal 23,72% al 24,72% per i compensi erogati dal 01 gennaio 2008. Sono previsti ulteriori inasprimenti a partire dal 2009.
- per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps (es. i già coperti da altra forma previdenziale) il contributo passa dal 16,00% al 17,00% con medesima decorrenza.
Restano invece invariati:
- la suddivisione 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente dell’onere previdenziale per i parasubordinati;
- la misura della rivalsa facoltativa del 4% in fattura concessa ai “professionisti senza cassa”.
Per i pagamenti fatti a parasubordinati entro il 12 gennaio 2008 vale il “principio di cassa allargato” per cui, se i compensi sono riferiti a periodi sino al 31/12/2007, ed erogati entro il 12 gennaio, l’aliquota contributiva resta ferma a quella vigente nel 2007.
Non sono stati ancora approvati invece i massimali contributivi annui ed i minimali di computo.
Etichette:
%,
2008,
aliquote,
collaboratori,
commerciale,
commercialista,
como,
contributi,
gestione,
inps,
separata,
studio
CONTRIBUENTI MINIMI: guida e test di adesione
Per il nuovo regime contabile e fiscale dei cosiddetti "CONTRIBUENTI MINIMI" ( o "Regime dei Minimi") l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un area informativa ed un grossolano test per capire se si rientra nell'ambito di applicabilità.
Qui la sintesi, la guida, i riferimenti normativi ed il TEST.
Ricordiamo che la valutazione per aderire a questo regime dei minimi dovrebbe essere condotta con ben maggiore attenzione di quanto proposto da quel test ed anche tanti "riflettori puntati" sul nuovo regime non devono abbagliare i contribuenti, il regime è infatti vantaggioso in casi davvero limitati e spesso invece conduce addirittura a condizioni "impraticabili" per i contribuenti, che così operando corrono il rischio di una vera e propria "espulsione" dal mercato.
Si consiglia dunque di operare l'eventuale scelta con grandissima attenzione, semmai aiutati da un professionista.
Qui la sintesi, la guida, i riferimenti normativi ed il TEST.
Ricordiamo che la valutazione per aderire a questo regime dei minimi dovrebbe essere condotta con ben maggiore attenzione di quanto proposto da quel test ed anche tanti "riflettori puntati" sul nuovo regime non devono abbagliare i contribuenti, il regime è infatti vantaggioso in casi davvero limitati e spesso invece conduce addirittura a condizioni "impraticabili" per i contribuenti, che così operando corrono il rischio di una vera e propria "espulsione" dal mercato.
Si consiglia dunque di operare l'eventuale scelta con grandissima attenzione, semmai aiutati da un professionista.
Etichette:
2008,
commerciale,
commercialista,
como,
contribuenti,
finanziaria,
minimi,
Regime,
requisiti,
studio,
test,
tributario
Finanziaria 2008: Bonus per l’aggregazione di professionisti in studi associati
Gli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti (particolari disposizioni potranno essere varate per i medici convenzionati con il SSN) poste in essere nel periodo compreso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2010 potranno beneficiare di un credito di imposta da spendere in compensazione.
Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· beni mobili ed arredi specifici;
· attrezzature informatiche;
· macchine d’ufficio;
· impianti ed attrezzature varie;
· programmi informatici;
· brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
· spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il bonus non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Le disposizioni attendono l’autorizzazione della commissione UE.
Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· beni mobili ed arredi specifici;
· attrezzature informatiche;
· macchine d’ufficio;
· impianti ed attrezzature varie;
· programmi informatici;
· brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
· spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il bonus non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Le disposizioni attendono l’autorizzazione della commissione UE.
Etichette:
aggregazione,
associati,
bonus,
commerciale,
commercialista,
como,
professionisti,
studi,
studio
Finanziaria 2008: imprenditori individuali e soci di società di persone - tassazione separata al 27,50%
Viene introdotta la possibilità per gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone di tassare separatamente i redditi (di impresa o partecipazione) con una unica aliquota del 27,50% a patto che tali redditi tassati separatamente non siano prelevati o distribuiti.
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).
Etichette:
27,
50%,
commerciale,
commercialista,
como,
imprenditore,
individuale,
persone,
separata,
sociale,
studio,
tassazione
24 gennaio 2008
Finanziaria 2008: Imprese con contabilità semplificata e lavoratori autonomi - regime utilizzo perdite
Nuova modifica al regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; le stesse, riducono il reddito complessivo del contribuente e dunque non più devono trovare capienza nei redditi di medesima natura.
Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.
Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.
Etichette:
commerciale,
commercialista,
como,
compensazione,
contabilità,
perdite,
semplificata,
studio
23 gennaio 2008
Finanziaria 2008: autotrasporto - Contributo SSN sui premi assicurativi – possibilità di compensazione
Le somme versate nel periodo d’imposta 2007 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (modello F24).
La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Irap.
Si presume che resti immutato il codice tributo da utilizzare, il 6789 (Ris. Min. n.8/2006).
La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Irap.
Si presume che resti immutato il codice tributo da utilizzare, il 6789 (Ris. Min. n.8/2006).
Etichette:
2008,
assicurazione,
autotrasportatori,
autotrasporto,
commerciale,
commercialista,
como,
compensazione,
finanziaria,
ssn,
studio
Finanziaria 2008: modifiche al regime delle società di comodo
Sono state introdotte nuove modifiche alla disciplina delle società di comodo. In particolare tra le altre sono state previste nuove ipotesi di esclusione e ridotte alcune aliquote di calcolo.
Queste modifiche agevolative vedono peraltro l’introduzione tra le cause di esclusione l’avere avuto più di 10 dipendenti continuativamente per un triennio o l’avere un totale attivo inferiore ai componenti positivi di reddito di conto economico (voce A). Queste ipotesi porteranno all’esclusione dalla disciplina di molti contribuenti per cui la verifica di operatività era palesemente inutile.
Restano alcuni dubbi sulla data di effetto delle predette modifiche.
Queste modifiche agevolative vedono peraltro l’introduzione tra le cause di esclusione l’avere avuto più di 10 dipendenti continuativamente per un triennio o l’avere un totale attivo inferiore ai componenti positivi di reddito di conto economico (voce A). Queste ipotesi porteranno all’esclusione dalla disciplina di molti contribuenti per cui la verifica di operatività era palesemente inutile.
Restano alcuni dubbi sulla data di effetto delle predette modifiche.
Etichette:
commerciale,
commercialista,
como,
società,
società di comodo,
società non operative,
studio
22 gennaio 2008
Finanziaria 2008: destinazione di beni a finalità estranee - cessioni alle ONLUS
I beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, possono essere ceduti gratuitamente alle Onlus con beneficio fiscale.
In particolare la cessione avviene per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.
In particolare la cessione avviene per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.
Etichette:
2008,
cessione,
commerciale,
commercialista,
como,
estranee,
finanziaria,
onlus,
reddito d'impresa,
studio
21 gennaio 2008
Finanziaria 2008: scorporo dei terreni dai fabbricati, interpretazione autentica favorevole al contribuente
Viene introdotta una “norma di interpretazione autentica” sulle modalità di scorporo dei terreni dai fabbricati su di essi insistenti, valide ad esempio ai fini del calcolo degli ammortamenti. In pratica è consentito riproporzionare il fondo di ammortamento accantonato in precedenza proporzionalmente al fabbricato ed al terreno senza più imputarlo prioritariamente al fabbricato come era l’interpretazione precedente.
La norma esplica inoltre effetti particolarmente significativi per i leasing di immobili.
Ciò significa riconsiderare le analisi dello scorso periodo d’imposta ed è possibile la riemersione della possibilità di operare ammortamenti che in vigenza della precedente interpretazione si consideravano invece esauriti. Restano salvi gli effetti sul precedente periodo d’imposta.
In occasione della prossima redazione dei bilanci di esercizio si dovranno eventualmente operare i necessari correttivi alle impostazioni contabili adottate l’anno scorso.
La norma esplica inoltre effetti particolarmente significativi per i leasing di immobili.
Ciò significa riconsiderare le analisi dello scorso periodo d’imposta ed è possibile la riemersione della possibilità di operare ammortamenti che in vigenza della precedente interpretazione si consideravano invece esauriti. Restano salvi gli effetti sul precedente periodo d’imposta.
In occasione della prossima redazione dei bilanci di esercizio si dovranno eventualmente operare i necessari correttivi alle impostazioni contabili adottate l’anno scorso.
Etichette:
2008,
ammortamento,
commerciale,
commercialista,
como,
finanziaria,
leasing,
scorporo,
studio,
terreni
20 gennaio 2008
Rinnovata la veste grafica della NewsBlogLetter
Dopo due anni di rodaggio è on-line la versione beta (che vedete) della nuova veste grafica.
Introdotti anche gli "Argomenti" nell'apposita colonna che trovate sulla destra del sito, inoltre alcuni facili link al sito ufficiale dello Studio Malagoli ed un box di ricerca più facile.
Alcuni ritocchi saranno ancora necessari.
Introdotti anche gli "Argomenti" nell'apposita colonna che trovate sulla destra del sito, inoltre alcuni facili link al sito ufficiale dello Studio Malagoli ed un box di ricerca più facile.
Alcuni ritocchi saranno ancora necessari.
18 gennaio 2008
Finanziaria 2008: passaggio da Black list a White list
Viene cambiata l’impostazione delle norme di determinazione del reddito che fanno riferimento ai paesi c.d. “Black List”.
Le particolari norme attualmente riservate a relazioni con soggetti appartenenti a tali stati (deduzione dei costi, imprese estere controllate e collegate, residenza, tassazione dividendi ecc.) saranno riservate a tutti i paesi non appartenenti alla nuova “White List” che sarà approvata con futura disposizione.
Le particolari norme attualmente riservate a relazioni con soggetti appartenenti a tali stati (deduzione dei costi, imprese estere controllate e collegate, residenza, tassazione dividendi ecc.) saranno riservate a tutti i paesi non appartenenti alla nuova “White List” che sarà approvata con futura disposizione.
Etichette:
2008,
black list,
commerciale,
commercialista,
como,
deducibilità,
deduzione,
dividendi,
finanziaria,
studio,
white
Finanziaria 2008: operazioni straordinarie con emersione di maggiori valori e riconoscimento fiscale
Per determinate operazioni di natura societaria straordinaria (fusioni, scissioni e conferimenti) viene prevista la possibilità di dare valore fiscale ai maggiori valori eventualmente emergenti con il pagamento di una imposta sostitutiva a scaglioni (a partire dal 12%).
Viene profondamente rivista la disciplina fiscale del conferimento di azienda.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
Viene profondamente rivista la disciplina fiscale del conferimento di azienda.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.
Etichette:
2008,
commerciale,
commercialista,
como,
conferimento,
finanziaria,
fusione,
imposta,
operazioni,
scissione,
sostitutiva,
straordinarie,
studio
16 gennaio 2008
Finanziaria 2008: crediti Iva infrannuali e istanza telematica
Semplificata la procedura per la gestione dei crediti Iva infrannuali, mediante la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti.
Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.
Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.
Etichette:
2008,
commerciale,
commercialista,
como,
compensazione,
finanziaria,
istanza,
iva,
rimborso,
studio,
telematica,
trimestrale
Iscriviti a:
Post (Atom)