La stampa specializzata di oggi da notizia della prossima pubblicazione di una seconda interpretazione dell'Agenzia delle Entrate in cui vengono precisate alcune questioni in merito alla nuova disciplina tributaria delle spese per trasferte. In particolare:
- La cointestazione delle fatture, quando erano molti i dipendenti a fruire ad esempio di un ristorante, che poneva evidenti problemi formali di compilazione, potrà essere sostituita da una più comoda allegazione di una apposita nota in cui siano riportati i fruitori (dipendenti), mentre l'intestazione della fattura potrà restare al solo datore di lavoro;
- le spese sostenute dagli amministratori (con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) per trasferte non sono soggette alla limitazione del 75%, ma solo alle limitazioni già previste per i dipendenti;
- le spese sostenute dai soci di società di persone per trasferte inerenti l'attività d'impresa sono soggette alla limitazione del 75%.
Si attende la trasposizione di queste indicazioni in una circolare o risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
07 ottobre 2008
Spese di trasferta: ulteriori interpretazioni
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02 ottobre 2008
Esportazioni: art. 8 lettera B DPR 633/72 - in dubbio la disciplina
Con una propria circolare l’Agenzia delle Dogane getta scompiglio nella procedura di esportazione di beni a cura del cessionario non residente regolata dall’art. 8 lettera B del DPR 633/72 (IVA).
In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.
Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.
Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere
Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.
La circolare in oggetto è disponibile cliccando qui
In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.
Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.
Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere
Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.
La circolare in oggetto è disponibile cliccando qui
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30 settembre 2008
Libro inventari, registri e libri fiscali: termini per la stesura e la stampa
Ai sensi dell'art. 15 dei DPR 29 settembre 1973, n. 600, la scadenza per la compilazione del Libro inventari, con riferimento alla data del 31 dicembre 2007 , per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è fissata al 31 dicembre 2008.
Ricordiamo che per compilazione si intende la trascrizione sull'apposito libro dei dettagli contabili dovuti, completata dalla annotazione del bilancio, completo di nota integrativa (società di capitali), e dalla dovuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante.
L’articolo 1 comma 161 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) prevede, per la stampa dei registri e libri fiscali meccanografici, il termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quindi per i soggetti, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine per la stampa dei registri fiscali è fissata al 31 dicembre 2008, così come la stampa dei mastri e mastrini contabili.
Il libro cespiti ammortizzabili ha come termine legale per l'annotazione la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che presentano la dichiarazione telematicamente tale scadenza viene dunque a trovarsi oggi, 30 settembre 2008, data entro la quale dovranno essere annotati acquisti, dismissioni ed ammortamenti relativi al 2007.
Ricordiamo che per compilazione si intende la trascrizione sull'apposito libro dei dettagli contabili dovuti, completata dalla annotazione del bilancio, completo di nota integrativa (società di capitali), e dalla dovuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante.
L’articolo 1 comma 161 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) prevede, per la stampa dei registri e libri fiscali meccanografici, il termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quindi per i soggetti, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine per la stampa dei registri fiscali è fissata al 31 dicembre 2008, così come la stampa dei mastri e mastrini contabili.
Il libro cespiti ammortizzabili ha come termine legale per l'annotazione la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che presentano la dichiarazione telematicamente tale scadenza viene dunque a trovarsi oggi, 30 settembre 2008, data entro la quale dovranno essere annotati acquisti, dismissioni ed ammortamenti relativi al 2007.
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24 settembre 2008
Mondo immobiliare: con RE BROKER una nuova figura, l'Exclusive Buyer Agent, apre a Como
RE BROKER. E' questo il nome della società che ha importato dal mondo anglosassone la figura dell'"Exclusive Buyer Agent" facendolo sbarcare nel mondo immobiliare comasco.
Il Buyer Agent assume incarico da un potenziale acquirente di ricercare sul mercato un immobile sulla base di specifiche caratteristiche e in quella direzione si muove selezionando gli immobili più interessanti e proponendo solo quelli che più si avvicinano ai desideri del cliente.
Se il cliente viene soddisfatto e si giunge alla conclusione della compravendita, il Buyer Agent avrà diritto ad un compenso prestabilito che proverrà dal suo cliente (l'acquirente) e non dalla parte venditrice. L'Exclusive Buyer Agent infatti avrà il solo mandato del compratore e si muoverà esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo.
L'Exclusive Buyer Agent fornirà al suo cliente tutti gli ulteriori servizi ausiliari alla conclusione della compravendita, compresi i controlli catastali, ipotecari, fiscali, anche avvalendosi di professionisti esterni specialmente competenti.
Qui potrete trovare ulteriori informazioni: RE BROKER Como
Il Buyer Agent assume incarico da un potenziale acquirente di ricercare sul mercato un immobile sulla base di specifiche caratteristiche e in quella direzione si muove selezionando gli immobili più interessanti e proponendo solo quelli che più si avvicinano ai desideri del cliente.
Se il cliente viene soddisfatto e si giunge alla conclusione della compravendita, il Buyer Agent avrà diritto ad un compenso prestabilito che proverrà dal suo cliente (l'acquirente) e non dalla parte venditrice. L'Exclusive Buyer Agent infatti avrà il solo mandato del compratore e si muoverà esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo.
L'Exclusive Buyer Agent fornirà al suo cliente tutti gli ulteriori servizi ausiliari alla conclusione della compravendita, compresi i controlli catastali, ipotecari, fiscali, anche avvalendosi di professionisti esterni specialmente competenti.
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22 settembre 2008
CESSIONE QUOTE SRL: al Dottore Commercialista piene competenze
E' finalmente nella nostra normativa la possibilità che la pratica di cessione di quote di Società a Responsabilità Limitata possa essere conclusa dal solo Dottore Commercialista.
Sin oggi le cessioni di quote di SRL trovavano nello studio del Dottore Commercialista assistenza sia nelle prime fasi, di studio, valutazione e ricerca di eventuali controparti che in quelle successive di assistenza alla contrattazione e consulenza contrattuale.
La pratica andava poi conclusa nello studio di un notaio con la redazione di un contratto di compravendita delle quote e l'ufficializzazione con deposito presso il registro imprese a cura del notaio.
La nuova procedura prevista dalla legge invece consente di evitare questo ulteriore passaggio presso il notaio e di "chiudere" dunque la pratica di cessione delle quote di SRL con il solo intervento del Dottore Commercialista. Egli dunque redigerà il vero e proprio contratto di compravendita e provvederà anche al deposito di rito presso il registro imprese per l'iscrizione.
I cittadini ne avranno vantaggi sia in termini di unico interlocutore, il Dottore Commercialista, che di costi.
Qui potete trovare i commenti del Presidente dei Dottori Commercialisti in merito alla nuova disciplina e la circolare n. 5 / IR del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in merito alla cessione di quote di SRL.
Si informa che lo Studio Paolo Malagoli offre piena e completa assistenza alla clientela circa la cessione di quote di Società a Responsabilità Limitata.
Sin oggi le cessioni di quote di SRL trovavano nello studio del Dottore Commercialista assistenza sia nelle prime fasi, di studio, valutazione e ricerca di eventuali controparti che in quelle successive di assistenza alla contrattazione e consulenza contrattuale.
La pratica andava poi conclusa nello studio di un notaio con la redazione di un contratto di compravendita delle quote e l'ufficializzazione con deposito presso il registro imprese a cura del notaio.
La nuova procedura prevista dalla legge invece consente di evitare questo ulteriore passaggio presso il notaio e di "chiudere" dunque la pratica di cessione delle quote di SRL con il solo intervento del Dottore Commercialista. Egli dunque redigerà il vero e proprio contratto di compravendita e provvederà anche al deposito di rito presso il registro imprese per l'iscrizione.
I cittadini ne avranno vantaggi sia in termini di unico interlocutore, il Dottore Commercialista, che di costi.
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21 settembre 2008
Off topic: "L'Ordine" un nuovo quotidiano a Como
Ebbene si, Como (e provincia) guadagnano un nuovo quotidiano, "L'Ordine". In realtà la riedizione di un giornale che ha fatto la storia dell'informazione, questa volta diretto da Alessandro Sallusti.
Viste e avidamente lette le prime due uscite, la testata non smentisce le aspettative: affari locali letti da un punto di vista nuovo, profondo ed ampio.
Per una volta scriviamo qui qualcosa di diverso da economia, fisco ed azienda e ci permettiamo dalle pagine del nostro blog di fare i nostri migliori auguri per il successo di questa nuova iniziativa.
Viste e avidamente lette le prime due uscite, la testata non smentisce le aspettative: affari locali letti da un punto di vista nuovo, profondo ed ampio.
Per una volta scriviamo qui qualcosa di diverso da economia, fisco ed azienda e ci permettiamo dalle pagine del nostro blog di fare i nostri migliori auguri per il successo di questa nuova iniziativa.
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08 settembre 2008
Spese per ristoranti e alberghi: modifiche alla disciplina fiscale
Con la cosidetta "Manovra d'estate" è stato modificato il profilo tributario dei costi sostenuti per alimenti e alberghi.
Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.
Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).
Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.
Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.
Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.
Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).
Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.
Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.
05 settembre 2008
Il Blog è prodotto editoriale ? Il Tribunale di Modica si pronuncia.
Il Tribunale di Modica ha depositato le motivazioni della sua recente sentenza di condanna di un Blogger che non aveva proceduto alla registrazione in tribunale del suo Blog, considerato dalla Corte un prodotto editoriale a tutti gli effetti e dunque soggetto a tale obbligo.
La Corte ha ritenuto che tale Blog fosse realmente un giornale on line, con aggiornamento "pressochè" periodico e dunque un vero e proprio prodotto editoriale.
Si delinea dunque anche nell'assenza di una periodicità definibile il metodo per mantenere i propri Blog non soggetti alla Legge sull'editoria ed in particolare alla registrazione delle testate presso il Tribunale competente.
La Corte ha ritenuto che tale Blog fosse realmente un giornale on line, con aggiornamento "pressochè" periodico e dunque un vero e proprio prodotto editoriale.
Si delinea dunque anche nell'assenza di una periodicità definibile il metodo per mantenere i propri Blog non soggetti alla Legge sull'editoria ed in particolare alla registrazione delle testate presso il Tribunale competente.
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28 luglio 2008
Scadenze rinviate al 20 agosto: modelli F24
La stampa specializzata di sabato 26 luglio 2008 da notizia del rinvio al 20 di agosto delle scadenze di versamento da effettuarsi con modello F24 (il cui termine ordinario sarebbe il 16 agosto).
I contribuenti avranno dunque tempo sino al 20 di agosto per i versamenti da effettuarsi con modello F24 di imposte (Iva, ritenute, imposte dirette ecc.), contributi, Inail ecc.
Nessuna proroga è invece disposta per i versamenti con modelli F23.
Ricordiamo che anche la presentazione del modello Intrastat mensile relativo alle operazioni del mese di luglio non verrà presentato entro il giorno 20 di agosto, ma entro il giorno 6 settembre.
I contribuenti avranno dunque tempo sino al 20 di agosto per i versamenti da effettuarsi con modello F24 di imposte (Iva, ritenute, imposte dirette ecc.), contributi, Inail ecc.
Nessuna proroga è invece disposta per i versamenti con modelli F23.
Ricordiamo che anche la presentazione del modello Intrastat mensile relativo alle operazioni del mese di luglio non verrà presentato entro il giorno 20 di agosto, ma entro il giorno 6 settembre.
18 luglio 2008
Detassazione degli straordinari: circolare di Ministero del lavoro ed Agenzia delle Entrate con i chiarimenti
E' partita il 1° luglio l'agevolazione fiscale che consente sino al 31 dicembre 2008 l'applicazione (in via sperimentale) di una imposta sostitutiva pari al solo 10% sui premi di produttività e straordinari per i lavoratori appartenenti al settore privato.
E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:
- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.
- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto
In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.
L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.
E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.
E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:
- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.
- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto
In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.
L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.
E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.
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16 luglio 2008
Chiusura Studio per la pausa estiva 2008
Avvisiamo i gentili Clienti dello Studio e gli Utenti della NewsBlogLetter che lo Studio rimarrà chiuso per la pausa estiva dal giorno 2 agosto al giorno 1 settembre 2008 compresi.
Auguriamo a tutti una pausa estiva ritemprante e preparatoria alle prossime sfide delle Vs. attività.
Auguriamo a tutti una pausa estiva ritemprante e preparatoria alle prossime sfide delle Vs. attività.
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15 luglio 2008
Studi di settore: arriva la circolare 4 del 2008 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti
Pubblicata qui la Circolare numero 4 del 16 luglio 2008 da parte dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.
Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.
Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.
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10 luglio 2008
Google adsense: nostro intervento nell'articolo sulla rivista Computer Magazine
In merito al sistema Google Adsense segnaliamo l'interessante inchiesta pubblicata sul n. 141 della rivista "Computer Magazine" di agosto 2008 (ed. Sprea) alla pagina 26.
L'autore ha richiesto al Dott. Paolo Malagoli un intervento in merito all'annoso problema dell'inquadramento fiscale, per i piccoli publisher, dei ricavi derivanti da Adsense.
Potete accedere all'intervento riportato nell'articolo cliccando qui.
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L'autore ha richiesto al Dott. Paolo Malagoli un intervento in merito all'annoso problema dell'inquadramento fiscale, per i piccoli publisher, dei ricavi derivanti da Adsense.
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Codice tributo 1127: che anno indicare ?
Una incertezza di non poco conto suscita la lettura della risoluzione 237 / E del 10 giugno 2008 (di cui abbiamo dato notizia in nostro precedente post in questo sito).
A proposito del codice tributo 1127 (Imposta sostitutiva sull'estromissione immobile imprenditore individuale Art. 1, c.37, L.244/2007) la risoluzione riporta "...nel campo anno di riferimento l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione...."
Evidente il dubbio applicativo del codice tributo 1127 quando un immobilie è posseduto da svariati anni dall'imprenditore individuale (caso più frequente).
Neppure la guida ai codici tributo del sito web dell'Agenzia delle Entrate bastava a dirimere la questione dell'anno da utilizzare per il codice 1127. Si legga qui.
A nostra domanda l'Agenzia delle Entrate ha risposto quanto segue:
"Quanto scritto nella risoluzione citata è probabilmente un refuso. L'anno da indicare nel mod.F24 è l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, quindi, l'anno di estromissione dell'immobile.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000."
A proposito del codice tributo 1127 (Imposta sostitutiva sull'estromissione immobile imprenditore individuale Art. 1, c.37, L.244/2007) la risoluzione riporta "...nel campo anno di riferimento l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione...."
Evidente il dubbio applicativo del codice tributo 1127 quando un immobilie è posseduto da svariati anni dall'imprenditore individuale (caso più frequente).
Neppure la guida ai codici tributo del sito web dell'Agenzia delle Entrate bastava a dirimere la questione dell'anno da utilizzare per il codice 1127. Si legga qui.
A nostra domanda l'Agenzia delle Entrate ha risposto quanto segue:
"Quanto scritto nella risoluzione citata è probabilmente un refuso. L'anno da indicare nel mod.F24 è l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, quindi, l'anno di estromissione dell'immobile.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000."
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04 luglio 2008
Fattura per il commercio elettronico diretto
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di un contribuente in merito alla certificazione fiscale da rilasciare quando si svolge attività di "commercio elettronico diretto".
E' bene premettere che ai fini Iva:
- per "commercio elettronico diretto" si intende la vendita on line di servizi come ad esempio contenuti digitali, software, servizi informatici, hosting, siti web, immagini, testi, informazioni, film, giochi, musica, e-learning, testi, e-book ecc. In pratica, dunque, quando la vendita si sostanzia in nulla di materialmente tangibile, ma resta virtuale in ogni suo aspetto (contatto, scelta, contratto, pagamento, download ecc.) . Ai fini Iva sono comunque intesi quali servizi.
- per "commercio elettronico indiretto" si intende la vendita di beni materiali effettuata per il tramite di contatto on line con il cliente, ma con spedizione tradizionale del bene compravenduto (es. racchetta da tennis). Ai fini Iva sono comunque intesi quali cessioni di beni.
Nel primo caso dunque la risoluzione n. 274 / E del 03 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni dovranno sempre essere certificate da fattura, anche se compiute nei confronti di privati.
Neppure se le operazioni di incasso sono canalizzate per il tramite di sistemi di pagamento elettronici (es. carte di credito) si può dunque fare a meno della fattura.
Il discorso resta diverso nel caso invece di "commercio elettronico indiretto", ove esiste la possibilità di notevole semplificazione nella certificazione fiscale delle operazioni compiute.
E' bene premettere che ai fini Iva:
- per "commercio elettronico diretto" si intende la vendita on line di servizi come ad esempio contenuti digitali, software, servizi informatici, hosting, siti web, immagini, testi, informazioni, film, giochi, musica, e-learning, testi, e-book ecc. In pratica, dunque, quando la vendita si sostanzia in nulla di materialmente tangibile, ma resta virtuale in ogni suo aspetto (contatto, scelta, contratto, pagamento, download ecc.) . Ai fini Iva sono comunque intesi quali servizi.
- per "commercio elettronico indiretto" si intende la vendita di beni materiali effettuata per il tramite di contatto on line con il cliente, ma con spedizione tradizionale del bene compravenduto (es. racchetta da tennis). Ai fini Iva sono comunque intesi quali cessioni di beni.
Nel primo caso dunque la risoluzione n. 274 / E del 03 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni dovranno sempre essere certificate da fattura, anche se compiute nei confronti di privati.
Neppure se le operazioni di incasso sono canalizzate per il tramite di sistemi di pagamento elettronici (es. carte di credito) si può dunque fare a meno della fattura.
Il discorso resta diverso nel caso invece di "commercio elettronico indiretto", ove esiste la possibilità di notevole semplificazione nella certificazione fiscale delle operazioni compiute.
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