21 novembre 2008

CIAO ALFREDO !

Questo è un sito dove raccolgo informazioni fiscali... ma è pur sempre un blog, un sito nato come diario personale... purtroppo lo riconduco per una volta a quella dimensione.


Oggi se ne è andato un mio vero, grande Amico...

CIAO ALFRE, ANZI ARRIVEDERCI !

Sei stato quello che auguro al mio futuro figlio di trovare quando sarà giovane... un esempio di come l'amicizia dovrebbe essere. Grazie.
Il Tuo ricordo resterà sempre con me.

Paolo

PERDITE SU CREDITI: deducibili durante tutta la durata della procedura concorsuale

Con Norma di Comportamento n. 172 del 01/11/2008 dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti (ex Associazione Dottori Commercialisti di Milano) è entarta nel merito della disciplina fiscale delle predite su crediti.

L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono contabilizzate in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Questo può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi sino a chiusura della procedura.

Questo orientamento si contrappone ai più recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria con i quali viene superano il vecchio parere Secit (che invece era del medesimo avviso espresso nella nuova norma di comportamento).

18 novembre 2008

INDEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI (art. 96 Tuir): interessi attivi impliciti su crediti di breve durata.

La nuova normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires (Art. 96 del DPR 917/86) mi porta a fare qui alcune brevi riflessioni su una particolarità del meccanismo di calcolo.

Le mie riflessioni precedono qualsiasi intervento dell’Agenzia delle Entrate (che dunque potrebbe avere opposto parere) e qualsiasi eventuale intervento “alleviante” da parte del Governo, vista la incombente crisi dei mercati finanziari.

In particolare prendo spunto da un articolo apparso su una autorevole rivista fiscale (Corriere Tributario) circa la considerazione di quali interessi attivi considerare a scomputo degli interessi passivi prima del noto confronto con il 30% del ROL.
In quell’articolo si afferma che tra gli interessi attivi non possono essere considerati quelli impliciti su crediti commerciali quando il termine di pagamento sia inferiore all’anno. Tali invece potrebbero essere considerati quelli attivi scomputati da crediti commerciali di durata superiore a dodici mesi.
A ragione di ciò l’Autore pone sia una presunta portata della norma (che invece è chiara e non distingue i crediti per durata) che il principio contabile OIC 15, che al suo paragrafo D.III, spiega la attualizzazione dei crediti commerciali in particolari casi.

Orbene giungo ora dalla lettura della norma, dell’articolo di dottrina e del principio contabile OIC 15 e sinceramente devo affermare la mia contrarietà ad escludere dal calcolo ex art. 96 del Tuir gli interessi attivi su crediti commerciali a breve termine, intendendo con ciò quelli di durata inferiore a 12 mesi.

Il mio modesto giudizio si basa sulle seguenti considerazioni:

1) Il principio contabile OIC 15 esordisce affermando che i crediti sono “disponibilità di denaro a termine” e prosegue definendoli poi “immobilizzo finanziario”. Da questi due concetti traspare con evidenza, dato il normale funzionamento dei mercati finanziari, che il denaro ha un valore nel tempo… che sia per una durata di un giorno (per esempio si pensi al “denaro caldo”, certo non gratuito) o sia di dieci anni. E dunque un valore finanziario deve comunque essere attribuito ad una dilazione anche di 30 giorni, ad esempio, e non solo nel caso in cui il termine di pagamento sia superiore all’anno. Si andrebbe contro qualsiasi logica di funzionamento dei mercati finanziari. E ciò anche quando l'origine del credito non sia da individuare in una causa finanziaria, ma in una normale transazione commerciale.

2) Il principio contabile impone lo scomputo dell’interesse implicito dai crediti quando questi abbiano scadenza superiore all’anno. Questa non può essere intesa come affermazione che crediti di più corta durata superino il concetto di “valore del denaro nel tempo” e dunque siano privi di un interesse implicito. I principi contabili hanno uno scopo primario di integrazione del Codice Civile nei compiti di rappresentazione contabile. Essi reputo dunque che richiedano la separata contabilizzazione solo per i crediti di durata superiore all’anno, in ossequio:

A) al principio di significatività dell’informazione per il fruitore del bilancio (seppur comunque anche qui vi sarebbe da commentare);

B) avuto comunque riguardo alla particolarità del sistema italiano dove dilazioni di alcuni mesi sono comunque normali e diffuse ampiamente, rendendo dunque omogeneo (per settori) il panorama dei bilanci.

3) Quando i principi contabili affrontano tecnicamente lo scomputo dell’interesse implicito per i crediti oltre 12 mesi considerano anche i primi 12 mesi di vita del credito stesso, ammettendone dunque direttamente la non gratuità per quel periodo. Altrimenti avrebbero dovuto imporre il calcolo sul solo periodo eccedente.

4) Il principio contabile recita in proposito della scelta del tasso di attualizzazione: “… al tasso di interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari”. Letto ciò, affermare che i crediti di durata inferiore ad un anno siano privi di un interesse implicito vorrebbe dire che tali crediti dovrebbero poter essere finanziati sul mercato (es. castelletti) a costo zero; così non è.


In sintesi la transazione attiva dell'imprenditore è attinente all'aspetto economico (ricavo) dell'operazione e deve essere misurato nella dimensione commerciale. La regolazione del flusso di cassa (incasso) è attinente all'aspetto finanziario e dovrà misurarsi nella dimensione finanziaria, avuto riferimento al mercato finanziario, con le regole proprie di quel mercato, interessi compresi, anche su brevi periodi. Come detto in precedenza lo stesso principio contabile ci dice che i crediti sono "immobilizzi finanziari".


Staccandosi dal principio contabile OIC 15 ed affrontando il problema dal punto di vista pragmatico si possono fare ulteriori considerazioni:

1) le metodologie di formazione dei prezzi delle imprese (moltiplicatori o divisori) sono la maggior parte delle volte comprensive di maggiorazioni per il pagamento dilazionato anche solo di qualche mese, proprio per coprire finanziariamente “il termine”.

2) Le condizioni contrattuali concesse prevedono a volte, anche magari solo in fattura, uno “sconto pagamento pronta cassa” e ciò non solo quando le sottostanti condizioni normali prevedrebbero pagamenti a termine superiori ai 12 mesi, ma anche quando la dilazione normale sarebbe di solo qualche mese. E’ dunque riconosciuto un “valore del denaro nel tempo” anche quando si parla di comuni crediti commerciali di durata inferiore all’anno.

3) Non risolutivamente è poi comunque da tenere in considerazione che quando il Legislatore ha voluto introdurre discrimini tra diverse fattispecie lo ha fatto chiaramente. Qui la norma (art. 96 Tuir) parla di crediti commerciali non escludendone nessuno.


Giungo dunque a mio modesto avviso a concludere che non si possa prescindere dal considerare anche gli interessi attivi su crediti commerciali a breve termine dal calcolo di cui all’art. 96 del Tuir.
Un calcolo dunque laborioso per i contribuenti che vorranno sfruttare tutte le opportunità di risparmio fiscale, ma che potrebbe portare a notevoli benefici annullando o neutralizzando almeno parzialmente la temuta indeducibilità.

L'Agenzia delle Entrate potrà certamente nascondere ragioni di gettito dietro un eventuale parere differente, ma dubito che possa sensatamente negare un valore temporale al denaro anche sol per un giorno.

Resto in attesa di pronunciamenti ufficiali, modifiche normative e/o altri interventi di dottrina.

17 novembre 2008

Provvigioni di agenzia e intermediazione: regime Iva per quelle estere nella risoluzione 437/2008

L’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 437 del 12/11/2008, ha ricapitolato il corretto regime ai fini Iva delle prestazioni di agenzia e intermediazione, rese da soggetti non residenti relative alla commercializzazione di beni mobili, di cessioni all’esportazione, di cessioni intracomunitarie e di cessioni che si perfezionano al di fuori del territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.

A parere dell'agenzia, nelle esportazioni, nelle cessioni intracomunitarie di beni localizzati in Italia e nelle esportazioni di beni che si trovano in un altro Stato comunitario, le prestazioni di intermediazione sono considerate territorialmente rilevanti in Italia.

11 novembre 2008

Oltre 100.000 visite al nostro blog: GRAZIE

Non credevamo ai nostri occhi quando abbiamo visto i risultati statistici raggiunti da questo progetto sperimentale del nostro Studio professionale.

Da quando abbiamo rifatto la grafica della NewsBlogLetter ed adottato il nuovo sistema di statistica (meno di 4 mesi) abbiamo registrato già più di 100.000 visite.

Per questo ringraziamo i colleghi e dipendenti dello Studio, che collaborano alla redazione delle news, i clienti, cui prioritariamente questa servizio è rivolto quale integrazione delle nostre circolari informative, e tutti gli utenti del web che sono passati di qui, in particolare quelli che hanno deciso di farne una tappa fissa del proprio percorso informativo quotidiano.

Grazie

Paolo Malagoli

Circolare n. 7/IR del CNDC: liti col fisco ed autotutela

L'Itituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) ha elaborato con il Consiglio Nazionale di Categoria la Circolare n. 7/IR del 2008 in cui ha trattato il tema della risoluzione delle liti con il fisco per il tramite del ricorso all'"autotutela".

Si tratta di una ampia ed interessante disamina dell'istituto, delle istanze e del diniego eventuale.

Relazione sulla gestione: le novità spiegate dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) ha pubblicato il Documento n. 1 del 2008 in cui spiega alcune delle più recenti novità introdotte a proposito di Relazione sulla Gestione.

Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stata attuata parzialmente la direttiva comunitaria n. 51/2003 che, tra le altre cose, è intervenuta sulla disciplina della Relazione sulla gestione (documento da allegare ai bilanci di esercizio redatti in forma estesa).

10 novembre 2008

IRAP - Elevati compensi non costituiscono da soli indice di imponibilità sufficiente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26681 del 08/11/2008, ha rilevato che gli elevati compensi conseguiti da un professionista non sono di da soli sufficienti a far presupporre la presenza di un'attività professionale autonomamente organizzata e, quindi, l'assoggettabilità all'IRAP dei compensi derivanti della stessa attività professionale.

Nota integrativa, bilancio abbreviato e consolidato: novità in gazzetta ufficiale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n.260, il D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008 che aumenta il contenuto informativo della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.

Le disposizioni di tale decreto si applicano ai bilanci di esercizio ed alle relazioni, relativi agli esercizi che hanno inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (21 novembre 08).

Il decreto, in particolare, modifica l’art.2427 del Codice Civile, sulle informazioni da dare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Inoltre, vengono aumentate le soglie per redigere il bilancio abbreviato e consolidato.

05 novembre 2008

Il disavanzo da concambio nelle fusioni ed il "bonus aggragazioni"

Nella Risoluzione n. 406/2008 dell'Agenzia delle Entrate si entra nel tema del c.d. "Bonus aggregazioni" affrontando il tema dell'eventuale disavanzo da concambio emergente da una fusione propria.

L'Agenzia afferma che nelle operazioni di fusione propria, la rivalutazione volontaria dei beni non è tra le fattispecie che possono fruire del "bonus aggregazioni".

Emerge un disavanzo da concambio quando il capitale sociale della nuova società risultante è maggiore della somma dei singoli patrimoni netti contabili delle società fuse. Quando ciò non si verifica, il maggior valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali non può godere dell’agevolazione e, dunque, del riconoscimento fiscale gratuito.

29 ottobre 2008

Tremonti: rotta la linea di sviluppo

Roma, 29 ottobre 2008

Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno, ha affermato che la crisi in atto è una crisi sicuramente globale, "non c'e' dubbio". Egli ha poi proseguito spiegando che: "che si tratti di recessione è una formula ottimistica ed eufemistica. Piuttosto c'è l'impressione che qualcosa di diverso stia avvenendo, è una rottura della linea di sviluppo".

Secondo Giulio Tremonti la crisi in atto non è certamente da considerare un fenomeno "di ciclo. E' la globalizzazione -ha proseguito Tremonti- che sta provocando la situazione in cui ci troviamo".

Circolare Irap per le nuove modalità di tassazione per imprese e società di persone

L'Agenzia delle Entrate ha fornito con propria circolare n. 60/E del 28 attobre 2008 i primi chiarimenti in merito alle nuove modalità di determinazione dell'IRAP per le imprese individuali e società di persone.

Ricordiamo che l'ultima riforma dell'IRAP separata le imprese tra società di capitali e società di persone e imprese indiviaduali. Mentre per le prime il calcolo è ora "agganciato" più fortemente alle risultanze del bilancio, per le seconde e terze resta un calcolo da farsi a partire dalle regole proprie dell'imposta ed integrate dalle norme del TUIR.

Residua l'opzione concessa alle società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria di optare per il metodo nuovo proprio delle società di capitali. L'opzione si esercita telematicamente, quest'anno entro l'imminente 31 ottobre 2008.

Interessantissima occasione per effettuare una pianificazione fiscale con il proprio consuelnte viste ad esempio le diverse imponibilità di alcune componenti di reddito anche legate a riorganizzazione delle imprese.

27 ottobre 2008

Tassazione straordinari e premi: chiarimenti

Con Circolare del 22 orrobre sono giunti nuovi chiarimenti sul regime fiscale agevolato per gli straordinari e i premi. Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, hanno fornito congiuntamente ulteriori chiarimenti (dopo la precedente Circolare n.49/08) sul campo di applicazione del regime fiscale agevolato, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro,
previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati
che, nell’anno 2007, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a
30.000 euro.

Tra gli altri segnaliamo i seguenti chiarimenti:
  • i compensi per le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e festivi rientrano nel regime di tassazione agevolata qualora diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa;
  • la tassazione agevolata degli straordinari forfetizzati si riferisce all’importo complessivo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario senza correlazione al lavoro eccedente l’orario normale;
  • sono agevolabili anche le somme corrisposte per i permessi cosiddetti Rol residui, le ferie, i permessi non fruiti nei limiti stabiliti e le indennità di turno;
  • la verifica del limite di 30.000 euro deve essere effettuata anche per coloro che, nel 2007, erano residenti e svolgevano la propria attività di lavoro dipendente fuori dall'Italia.

Trasferimento quote di SRL: circolare 6/IR dei Dottori Commercialisti

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha prodotto la Circolare 6/IR in tema di trasferimento quote di società a responsabilità limitata ad opera del Dottore Commercialista e senza l'intervento del notaio.

Il tema, già trattato in alcuni dei nostri precedenti post (dove trovate i link a tutti i documenti ufficiali che illustrano le novità), trova dunque ulteriori istruzioni.

19 ottobre 2008

Cessione quote di S.r.l.: iter sempre più chiaro con l'Agenzia delle Entrate

Dalle pagine di questo blog, abbiamo già avuto modo di informarvi in merito alle ultime novità in tema di diritto societario scrivendo della possibilità, ora sancita per legge, di effettuare le operazioni di cessione delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata avvalendosi della sola assistenza del Dottore Commercialista e senza più dover ricorrere al notaio.

Questa novità, portata dal Decreto Legge 112 del 2008, ha trovato istruzioni nei vari interventi degli organismi interessati:

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Unioncamere (Camere di commercio d'Italia)
Ed ora anche da parte dell'Agenzia delle entrate:

Mentre già si ha notizia dei primi atti di trasferimento delle quote di S.R.L. compiuti con il solo intervento del Dottore Commercialista, diviene dunque definitivamente chiaro l'iter da compiere.