28 novembre 2008

Bonus Famiglie, mutui casa al 4%, Iva al pagamento fatture ecc.

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTICRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

Oggi 28 novembre siamo tra i primi a dare notizia e pubblicare il link al tanto atteso Decreto Legge 28/11/2008 (non ancora apparso sul sito dell'Agenzia Entrate) che stabilisce le misure urgenti del Governo anticrisi tra le quali:

  • Riduzione acconti Ires ed Irap
  • Bonus famiglie
  • Mutui casa al massimo al 4% di interesse nel 2009
  • Nuovi mutui casa agganciati al tassi ufficiale di riferimento BCE e non più all'Euribor
  • Deduzione parziale dell'Irap dall'Ires
  • Iva da versare allo Stato solo dopo l'incasso delle fatture
  • Revisione degli studi di settore per tener conto della crisi congiunturale
  • Velocizzazione dei rimborsi fiscali
  • Potenziamento finanziario dei consorzi CONFIDI
  • Posta elettronica certificata obbligatoria per molti soggetti economici
  • Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all’estero

27 novembre 2008

SCHEDA CARBURANTI: solo la corretta compilazione consente la deduzione

Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 05/11/2008, n. 26539 è stato chiarito che per ottenere la detraibilità dell'imposta IVa assolta sull'acquisto di carburanti l'unico documento valido è la Scheda carburanti. La sua corretta tenuta, compilazione e conservazione sono alla base della detrazione di imposta.

Si richiama l'attenzione in particolare, per le imprese, all'indicazione del chilometraggio, la cui specifica spesso sfugge al contribuente e dunque inficia la detrazione.

Si reputa che per la deduzione del costo valgano gli stessi principi appena indicati per la detrazione d'imposta.

Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di ammettere anche le speciali carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere tra gli strumenti adatti ed alternativi alla scheda carburante per la documentazione di tali costi e che per alcune categorie di contribuenti è invece necessaria la fattura di acquisto (es. autotrasportatori).

21 novembre 2008

CIAO ALFREDO !

Questo è un sito dove raccolgo informazioni fiscali... ma è pur sempre un blog, un sito nato come diario personale... purtroppo lo riconduco per una volta a quella dimensione.


Oggi se ne è andato un mio vero, grande Amico...

CIAO ALFRE, ANZI ARRIVEDERCI !

Sei stato quello che auguro al mio futuro figlio di trovare quando sarà giovane... un esempio di come l'amicizia dovrebbe essere. Grazie.
Il Tuo ricordo resterà sempre con me.

Paolo

PERDITE SU CREDITI: deducibili durante tutta la durata della procedura concorsuale

Con Norma di Comportamento n. 172 del 01/11/2008 dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti (ex Associazione Dottori Commercialisti di Milano) è entarta nel merito della disciplina fiscale delle predite su crediti.

L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono contabilizzate in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Questo può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi sino a chiusura della procedura.

Questo orientamento si contrappone ai più recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria con i quali viene superano il vecchio parere Secit (che invece era del medesimo avviso espresso nella nuova norma di comportamento).

18 novembre 2008

INDEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI (art. 96 Tuir): interessi attivi impliciti su crediti di breve durata.

La nuova normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires (Art. 96 del DPR 917/86) mi porta a fare qui alcune brevi riflessioni su una particolarità del meccanismo di calcolo.

Le mie riflessioni precedono qualsiasi intervento dell’Agenzia delle Entrate (che dunque potrebbe avere opposto parere) e qualsiasi eventuale intervento “alleviante” da parte del Governo, vista la incombente crisi dei mercati finanziari.

In particolare prendo spunto da un articolo apparso su una autorevole rivista fiscale (Corriere Tributario) circa la considerazione di quali interessi attivi considerare a scomputo degli interessi passivi prima del noto confronto con il 30% del ROL.
In quell’articolo si afferma che tra gli interessi attivi non possono essere considerati quelli impliciti su crediti commerciali quando il termine di pagamento sia inferiore all’anno. Tali invece potrebbero essere considerati quelli attivi scomputati da crediti commerciali di durata superiore a dodici mesi.
A ragione di ciò l’Autore pone sia una presunta portata della norma (che invece è chiara e non distingue i crediti per durata) che il principio contabile OIC 15, che al suo paragrafo D.III, spiega la attualizzazione dei crediti commerciali in particolari casi.

Orbene giungo ora dalla lettura della norma, dell’articolo di dottrina e del principio contabile OIC 15 e sinceramente devo affermare la mia contrarietà ad escludere dal calcolo ex art. 96 del Tuir gli interessi attivi su crediti commerciali a breve termine, intendendo con ciò quelli di durata inferiore a 12 mesi.

Il mio modesto giudizio si basa sulle seguenti considerazioni:

1) Il principio contabile OIC 15 esordisce affermando che i crediti sono “disponibilità di denaro a termine” e prosegue definendoli poi “immobilizzo finanziario”. Da questi due concetti traspare con evidenza, dato il normale funzionamento dei mercati finanziari, che il denaro ha un valore nel tempo… che sia per una durata di un giorno (per esempio si pensi al “denaro caldo”, certo non gratuito) o sia di dieci anni. E dunque un valore finanziario deve comunque essere attribuito ad una dilazione anche di 30 giorni, ad esempio, e non solo nel caso in cui il termine di pagamento sia superiore all’anno. Si andrebbe contro qualsiasi logica di funzionamento dei mercati finanziari. E ciò anche quando l'origine del credito non sia da individuare in una causa finanziaria, ma in una normale transazione commerciale.

2) Il principio contabile impone lo scomputo dell’interesse implicito dai crediti quando questi abbiano scadenza superiore all’anno. Questa non può essere intesa come affermazione che crediti di più corta durata superino il concetto di “valore del denaro nel tempo” e dunque siano privi di un interesse implicito. I principi contabili hanno uno scopo primario di integrazione del Codice Civile nei compiti di rappresentazione contabile. Essi reputo dunque che richiedano la separata contabilizzazione solo per i crediti di durata superiore all’anno, in ossequio:

A) al principio di significatività dell’informazione per il fruitore del bilancio (seppur comunque anche qui vi sarebbe da commentare);

B) avuto comunque riguardo alla particolarità del sistema italiano dove dilazioni di alcuni mesi sono comunque normali e diffuse ampiamente, rendendo dunque omogeneo (per settori) il panorama dei bilanci.

3) Quando i principi contabili affrontano tecnicamente lo scomputo dell’interesse implicito per i crediti oltre 12 mesi considerano anche i primi 12 mesi di vita del credito stesso, ammettendone dunque direttamente la non gratuità per quel periodo. Altrimenti avrebbero dovuto imporre il calcolo sul solo periodo eccedente.

4) Il principio contabile recita in proposito della scelta del tasso di attualizzazione: “… al tasso di interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari”. Letto ciò, affermare che i crediti di durata inferiore ad un anno siano privi di un interesse implicito vorrebbe dire che tali crediti dovrebbero poter essere finanziati sul mercato (es. castelletti) a costo zero; così non è.


In sintesi la transazione attiva dell'imprenditore è attinente all'aspetto economico (ricavo) dell'operazione e deve essere misurato nella dimensione commerciale. La regolazione del flusso di cassa (incasso) è attinente all'aspetto finanziario e dovrà misurarsi nella dimensione finanziaria, avuto riferimento al mercato finanziario, con le regole proprie di quel mercato, interessi compresi, anche su brevi periodi. Come detto in precedenza lo stesso principio contabile ci dice che i crediti sono "immobilizzi finanziari".


Staccandosi dal principio contabile OIC 15 ed affrontando il problema dal punto di vista pragmatico si possono fare ulteriori considerazioni:

1) le metodologie di formazione dei prezzi delle imprese (moltiplicatori o divisori) sono la maggior parte delle volte comprensive di maggiorazioni per il pagamento dilazionato anche solo di qualche mese, proprio per coprire finanziariamente “il termine”.

2) Le condizioni contrattuali concesse prevedono a volte, anche magari solo in fattura, uno “sconto pagamento pronta cassa” e ciò non solo quando le sottostanti condizioni normali prevedrebbero pagamenti a termine superiori ai 12 mesi, ma anche quando la dilazione normale sarebbe di solo qualche mese. E’ dunque riconosciuto un “valore del denaro nel tempo” anche quando si parla di comuni crediti commerciali di durata inferiore all’anno.

3) Non risolutivamente è poi comunque da tenere in considerazione che quando il Legislatore ha voluto introdurre discrimini tra diverse fattispecie lo ha fatto chiaramente. Qui la norma (art. 96 Tuir) parla di crediti commerciali non escludendone nessuno.


Giungo dunque a mio modesto avviso a concludere che non si possa prescindere dal considerare anche gli interessi attivi su crediti commerciali a breve termine dal calcolo di cui all’art. 96 del Tuir.
Un calcolo dunque laborioso per i contribuenti che vorranno sfruttare tutte le opportunità di risparmio fiscale, ma che potrebbe portare a notevoli benefici annullando o neutralizzando almeno parzialmente la temuta indeducibilità.

L'Agenzia delle Entrate potrà certamente nascondere ragioni di gettito dietro un eventuale parere differente, ma dubito che possa sensatamente negare un valore temporale al denaro anche sol per un giorno.

Resto in attesa di pronunciamenti ufficiali, modifiche normative e/o altri interventi di dottrina.

17 novembre 2008

Provvigioni di agenzia e intermediazione: regime Iva per quelle estere nella risoluzione 437/2008

L’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 437 del 12/11/2008, ha ricapitolato il corretto regime ai fini Iva delle prestazioni di agenzia e intermediazione, rese da soggetti non residenti relative alla commercializzazione di beni mobili, di cessioni all’esportazione, di cessioni intracomunitarie e di cessioni che si perfezionano al di fuori del territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.

A parere dell'agenzia, nelle esportazioni, nelle cessioni intracomunitarie di beni localizzati in Italia e nelle esportazioni di beni che si trovano in un altro Stato comunitario, le prestazioni di intermediazione sono considerate territorialmente rilevanti in Italia.

11 novembre 2008

Oltre 100.000 visite al nostro blog: GRAZIE

Non credevamo ai nostri occhi quando abbiamo visto i risultati statistici raggiunti da questo progetto sperimentale del nostro Studio professionale.

Da quando abbiamo rifatto la grafica della NewsBlogLetter ed adottato il nuovo sistema di statistica (meno di 4 mesi) abbiamo registrato già più di 100.000 visite.

Per questo ringraziamo i colleghi e dipendenti dello Studio, che collaborano alla redazione delle news, i clienti, cui prioritariamente questa servizio è rivolto quale integrazione delle nostre circolari informative, e tutti gli utenti del web che sono passati di qui, in particolare quelli che hanno deciso di farne una tappa fissa del proprio percorso informativo quotidiano.

Grazie

Paolo Malagoli

Circolare n. 7/IR del CNDC: liti col fisco ed autotutela

L'Itituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) ha elaborato con il Consiglio Nazionale di Categoria la Circolare n. 7/IR del 2008 in cui ha trattato il tema della risoluzione delle liti con il fisco per il tramite del ricorso all'"autotutela".

Si tratta di una ampia ed interessante disamina dell'istituto, delle istanze e del diniego eventuale.

Relazione sulla gestione: le novità spiegate dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) ha pubblicato il Documento n. 1 del 2008 in cui spiega alcune delle più recenti novità introdotte a proposito di Relazione sulla Gestione.

Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stata attuata parzialmente la direttiva comunitaria n. 51/2003 che, tra le altre cose, è intervenuta sulla disciplina della Relazione sulla gestione (documento da allegare ai bilanci di esercizio redatti in forma estesa).

10 novembre 2008

IRAP - Elevati compensi non costituiscono da soli indice di imponibilità sufficiente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26681 del 08/11/2008, ha rilevato che gli elevati compensi conseguiti da un professionista non sono di da soli sufficienti a far presupporre la presenza di un'attività professionale autonomamente organizzata e, quindi, l'assoggettabilità all'IRAP dei compensi derivanti della stessa attività professionale.

Nota integrativa, bilancio abbreviato e consolidato: novità in gazzetta ufficiale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n.260, il D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008 che aumenta il contenuto informativo della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.

Le disposizioni di tale decreto si applicano ai bilanci di esercizio ed alle relazioni, relativi agli esercizi che hanno inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (21 novembre 08).

Il decreto, in particolare, modifica l’art.2427 del Codice Civile, sulle informazioni da dare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Inoltre, vengono aumentate le soglie per redigere il bilancio abbreviato e consolidato.

05 novembre 2008

Il disavanzo da concambio nelle fusioni ed il "bonus aggragazioni"

Nella Risoluzione n. 406/2008 dell'Agenzia delle Entrate si entra nel tema del c.d. "Bonus aggregazioni" affrontando il tema dell'eventuale disavanzo da concambio emergente da una fusione propria.

L'Agenzia afferma che nelle operazioni di fusione propria, la rivalutazione volontaria dei beni non è tra le fattispecie che possono fruire del "bonus aggregazioni".

Emerge un disavanzo da concambio quando il capitale sociale della nuova società risultante è maggiore della somma dei singoli patrimoni netti contabili delle società fuse. Quando ciò non si verifica, il maggior valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali non può godere dell’agevolazione e, dunque, del riconoscimento fiscale gratuito.