Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
10 novembre 2008
IRAP - Elevati compensi non costituiscono da soli indice di imponibilità sufficiente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26681 del 08/11/2008, ha rilevato che gli elevati compensi conseguiti da un professionista non sono di da soli sufficienti a far presupporre la presenza di un'attività professionale autonomamente organizzata e, quindi, l'assoggettabilità all'IRAP dei compensi derivanti della stessa attività professionale.
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Nota integrativa, bilancio abbreviato e consolidato: novità in gazzetta ufficiale
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n.260, il D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008 che aumenta il contenuto informativo della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.
Le disposizioni di tale decreto si applicano ai bilanci di esercizio ed alle relazioni, relativi agli esercizi che hanno inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (21 novembre 08).
Il decreto, in particolare, modifica l’art.2427 del Codice Civile, sulle informazioni da dare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Inoltre, vengono aumentate le soglie per redigere il bilancio abbreviato e consolidato.
Le disposizioni di tale decreto si applicano ai bilanci di esercizio ed alle relazioni, relativi agli esercizi che hanno inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (21 novembre 08).
Il decreto, in particolare, modifica l’art.2427 del Codice Civile, sulle informazioni da dare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Inoltre, vengono aumentate le soglie per redigere il bilancio abbreviato e consolidato.
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05 novembre 2008
Il disavanzo da concambio nelle fusioni ed il "bonus aggragazioni"
Nella Risoluzione n. 406/2008 dell'Agenzia delle Entrate si entra nel tema del c.d. "Bonus aggregazioni" affrontando il tema dell'eventuale disavanzo da concambio emergente da una fusione propria.
L'Agenzia afferma che nelle operazioni di fusione propria, la rivalutazione volontaria dei beni non è tra le fattispecie che possono fruire del "bonus aggregazioni".
Emerge un disavanzo da concambio quando il capitale sociale della nuova società risultante è maggiore della somma dei singoli patrimoni netti contabili delle società fuse. Quando ciò non si verifica, il maggior valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali non può godere dell’agevolazione e, dunque, del riconoscimento fiscale gratuito.
L'Agenzia afferma che nelle operazioni di fusione propria, la rivalutazione volontaria dei beni non è tra le fattispecie che possono fruire del "bonus aggregazioni".
Emerge un disavanzo da concambio quando il capitale sociale della nuova società risultante è maggiore della somma dei singoli patrimoni netti contabili delle società fuse. Quando ciò non si verifica, il maggior valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali non può godere dell’agevolazione e, dunque, del riconoscimento fiscale gratuito.
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29 ottobre 2008
Tremonti: rotta la linea di sviluppo
Roma, 29 ottobre 2008
Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno, ha affermato che la crisi in atto è una crisi sicuramente globale, "non c'e' dubbio". Egli ha poi proseguito spiegando che: "che si tratti di recessione è una formula ottimistica ed eufemistica. Piuttosto c'è l'impressione che qualcosa di diverso stia avvenendo, è una rottura della linea di sviluppo".
Secondo Giulio Tremonti la crisi in atto non è certamente da considerare un fenomeno "di ciclo. E' la globalizzazione -ha proseguito Tremonti- che sta provocando la situazione in cui ci troviamo".
Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno, ha affermato che la crisi in atto è una crisi sicuramente globale, "non c'e' dubbio". Egli ha poi proseguito spiegando che: "che si tratti di recessione è una formula ottimistica ed eufemistica. Piuttosto c'è l'impressione che qualcosa di diverso stia avvenendo, è una rottura della linea di sviluppo".
Secondo Giulio Tremonti la crisi in atto non è certamente da considerare un fenomeno "di ciclo. E' la globalizzazione -ha proseguito Tremonti- che sta provocando la situazione in cui ci troviamo".
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Circolare Irap per le nuove modalità di tassazione per imprese e società di persone
L'Agenzia delle Entrate ha fornito con propria circolare n. 60/E del 28 attobre 2008 i primi chiarimenti in merito alle nuove modalità di determinazione dell'IRAP per le imprese individuali e società di persone.
Ricordiamo che l'ultima riforma dell'IRAP separata le imprese tra società di capitali e società di persone e imprese indiviaduali. Mentre per le prime il calcolo è ora "agganciato" più fortemente alle risultanze del bilancio, per le seconde e terze resta un calcolo da farsi a partire dalle regole proprie dell'imposta ed integrate dalle norme del TUIR.
Residua l'opzione concessa alle società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria di optare per il metodo nuovo proprio delle società di capitali. L'opzione si esercita telematicamente, quest'anno entro l'imminente 31 ottobre 2008.
Interessantissima occasione per effettuare una pianificazione fiscale con il proprio consuelnte viste ad esempio le diverse imponibilità di alcune componenti di reddito anche legate a riorganizzazione delle imprese.
Ricordiamo che l'ultima riforma dell'IRAP separata le imprese tra società di capitali e società di persone e imprese indiviaduali. Mentre per le prime il calcolo è ora "agganciato" più fortemente alle risultanze del bilancio, per le seconde e terze resta un calcolo da farsi a partire dalle regole proprie dell'imposta ed integrate dalle norme del TUIR.
Residua l'opzione concessa alle società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria di optare per il metodo nuovo proprio delle società di capitali. L'opzione si esercita telematicamente, quest'anno entro l'imminente 31 ottobre 2008.
Interessantissima occasione per effettuare una pianificazione fiscale con il proprio consuelnte viste ad esempio le diverse imponibilità di alcune componenti di reddito anche legate a riorganizzazione delle imprese.
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27 ottobre 2008
Tassazione straordinari e premi: chiarimenti
Con Circolare del 22 orrobre sono giunti nuovi chiarimenti sul regime fiscale agevolato per gli straordinari e i premi. Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, hanno fornito congiuntamente ulteriori chiarimenti (dopo la precedente Circolare n.49/08) sul campo di applicazione del regime fiscale agevolato, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro,
previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati
che, nell’anno 2007, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a
30.000 euro.
Tra gli altri segnaliamo i seguenti chiarimenti:
previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati
che, nell’anno 2007, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a
30.000 euro.
Tra gli altri segnaliamo i seguenti chiarimenti:
- i compensi per le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e festivi rientrano nel regime di tassazione agevolata qualora diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa;
- la tassazione agevolata degli straordinari forfetizzati si riferisce all’importo complessivo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario senza correlazione al lavoro eccedente l’orario normale;
- sono agevolabili anche le somme corrisposte per i permessi cosiddetti Rol residui, le ferie, i permessi non fruiti nei limiti stabiliti e le indennità di turno;
- la verifica del limite di 30.000 euro deve essere effettuata anche per coloro che, nel 2007, erano residenti e svolgevano la propria attività di lavoro dipendente fuori dall'Italia.
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Trasferimento quote di SRL: circolare 6/IR dei Dottori Commercialisti
L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha prodotto la Circolare 6/IR in tema di trasferimento quote di società a responsabilità limitata ad opera del Dottore Commercialista e senza l'intervento del notaio.
Il tema, già trattato in alcuni dei nostri precedenti post (dove trovate i link a tutti i documenti ufficiali che illustrano le novità), trova dunque ulteriori istruzioni.
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19 ottobre 2008
Cessione quote di S.r.l.: iter sempre più chiaro con l'Agenzia delle Entrate
Dalle pagine di questo blog, abbiamo già avuto modo di informarvi in merito alle ultime novità in tema di diritto societario scrivendo della possibilità, ora sancita per legge, di effettuare le operazioni di cessione delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata avvalendosi della sola assistenza del Dottore Commercialista e senza più dover ricorrere al notaio.
Questa novità, portata dal Decreto Legge 112 del 2008, ha trovato istruzioni nei vari interventi degli organismi interessati:
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Unioncamere (Camere di commercio d'Italia)
Ed ora anche da parte dell'Agenzia delle entrate:
Mentre già si ha notizia dei primi atti di trasferimento delle quote di S.R.L. compiuti con il solo intervento del Dottore Commercialista, diviene dunque definitivamente chiaro l'iter da compiere.
Questa novità, portata dal Decreto Legge 112 del 2008, ha trovato istruzioni nei vari interventi degli organismi interessati:
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Unioncamere (Camere di commercio d'Italia)
Ed ora anche da parte dell'Agenzia delle entrate:
Mentre già si ha notizia dei primi atti di trasferimento delle quote di S.R.L. compiuti con il solo intervento del Dottore Commercialista, diviene dunque definitivamente chiaro l'iter da compiere.
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07 ottobre 2008
Spese di trasferta: ulteriori interpretazioni
La stampa specializzata di oggi da notizia della prossima pubblicazione di una seconda interpretazione dell'Agenzia delle Entrate in cui vengono precisate alcune questioni in merito alla nuova disciplina tributaria delle spese per trasferte. In particolare:
- La cointestazione delle fatture, quando erano molti i dipendenti a fruire ad esempio di un ristorante, che poneva evidenti problemi formali di compilazione, potrà essere sostituita da una più comoda allegazione di una apposita nota in cui siano riportati i fruitori (dipendenti), mentre l'intestazione della fattura potrà restare al solo datore di lavoro;
- le spese sostenute dagli amministratori (con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) per trasferte non sono soggette alla limitazione del 75%, ma solo alle limitazioni già previste per i dipendenti;
- le spese sostenute dai soci di società di persone per trasferte inerenti l'attività d'impresa sono soggette alla limitazione del 75%.
Si attende la trasposizione di queste indicazioni in una circolare o risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
- La cointestazione delle fatture, quando erano molti i dipendenti a fruire ad esempio di un ristorante, che poneva evidenti problemi formali di compilazione, potrà essere sostituita da una più comoda allegazione di una apposita nota in cui siano riportati i fruitori (dipendenti), mentre l'intestazione della fattura potrà restare al solo datore di lavoro;
- le spese sostenute dagli amministratori (con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) per trasferte non sono soggette alla limitazione del 75%, ma solo alle limitazioni già previste per i dipendenti;
- le spese sostenute dai soci di società di persone per trasferte inerenti l'attività d'impresa sono soggette alla limitazione del 75%.
Si attende la trasposizione di queste indicazioni in una circolare o risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
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02 ottobre 2008
Esportazioni: art. 8 lettera B DPR 633/72 - in dubbio la disciplina
Con una propria circolare l’Agenzia delle Dogane getta scompiglio nella procedura di esportazione di beni a cura del cessionario non residente regolata dall’art. 8 lettera B del DPR 633/72 (IVA).
In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.
Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.
Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere
Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.
La circolare in oggetto è disponibile cliccando qui
In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.
L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.
Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.
Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere
Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.
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30 settembre 2008
Libro inventari, registri e libri fiscali: termini per la stesura e la stampa
Ai sensi dell'art. 15 dei DPR 29 settembre 1973, n. 600, la scadenza per la compilazione del Libro inventari, con riferimento alla data del 31 dicembre 2007 , per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è fissata al 31 dicembre 2008.
Ricordiamo che per compilazione si intende la trascrizione sull'apposito libro dei dettagli contabili dovuti, completata dalla annotazione del bilancio, completo di nota integrativa (società di capitali), e dalla dovuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante.
L’articolo 1 comma 161 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) prevede, per la stampa dei registri e libri fiscali meccanografici, il termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quindi per i soggetti, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine per la stampa dei registri fiscali è fissata al 31 dicembre 2008, così come la stampa dei mastri e mastrini contabili.
Il libro cespiti ammortizzabili ha come termine legale per l'annotazione la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che presentano la dichiarazione telematicamente tale scadenza viene dunque a trovarsi oggi, 30 settembre 2008, data entro la quale dovranno essere annotati acquisti, dismissioni ed ammortamenti relativi al 2007.
Ricordiamo che per compilazione si intende la trascrizione sull'apposito libro dei dettagli contabili dovuti, completata dalla annotazione del bilancio, completo di nota integrativa (società di capitali), e dalla dovuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante.
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Quindi per i soggetti, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine per la stampa dei registri fiscali è fissata al 31 dicembre 2008, così come la stampa dei mastri e mastrini contabili.
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24 settembre 2008
Mondo immobiliare: con RE BROKER una nuova figura, l'Exclusive Buyer Agent, apre a Como
RE BROKER. E' questo il nome della società che ha importato dal mondo anglosassone la figura dell'"Exclusive Buyer Agent" facendolo sbarcare nel mondo immobiliare comasco.
Il Buyer Agent assume incarico da un potenziale acquirente di ricercare sul mercato un immobile sulla base di specifiche caratteristiche e in quella direzione si muove selezionando gli immobili più interessanti e proponendo solo quelli che più si avvicinano ai desideri del cliente.
Se il cliente viene soddisfatto e si giunge alla conclusione della compravendita, il Buyer Agent avrà diritto ad un compenso prestabilito che proverrà dal suo cliente (l'acquirente) e non dalla parte venditrice. L'Exclusive Buyer Agent infatti avrà il solo mandato del compratore e si muoverà esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo.
L'Exclusive Buyer Agent fornirà al suo cliente tutti gli ulteriori servizi ausiliari alla conclusione della compravendita, compresi i controlli catastali, ipotecari, fiscali, anche avvalendosi di professionisti esterni specialmente competenti.
Qui potrete trovare ulteriori informazioni: RE BROKER Como
Il Buyer Agent assume incarico da un potenziale acquirente di ricercare sul mercato un immobile sulla base di specifiche caratteristiche e in quella direzione si muove selezionando gli immobili più interessanti e proponendo solo quelli che più si avvicinano ai desideri del cliente.
Se il cliente viene soddisfatto e si giunge alla conclusione della compravendita, il Buyer Agent avrà diritto ad un compenso prestabilito che proverrà dal suo cliente (l'acquirente) e non dalla parte venditrice. L'Exclusive Buyer Agent infatti avrà il solo mandato del compratore e si muoverà esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo.
L'Exclusive Buyer Agent fornirà al suo cliente tutti gli ulteriori servizi ausiliari alla conclusione della compravendita, compresi i controlli catastali, ipotecari, fiscali, anche avvalendosi di professionisti esterni specialmente competenti.
Qui potrete trovare ulteriori informazioni: RE BROKER Como
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22 settembre 2008
CESSIONE QUOTE SRL: al Dottore Commercialista piene competenze
E' finalmente nella nostra normativa la possibilità che la pratica di cessione di quote di Società a Responsabilità Limitata possa essere conclusa dal solo Dottore Commercialista.
Sin oggi le cessioni di quote di SRL trovavano nello studio del Dottore Commercialista assistenza sia nelle prime fasi, di studio, valutazione e ricerca di eventuali controparti che in quelle successive di assistenza alla contrattazione e consulenza contrattuale.
La pratica andava poi conclusa nello studio di un notaio con la redazione di un contratto di compravendita delle quote e l'ufficializzazione con deposito presso il registro imprese a cura del notaio.
La nuova procedura prevista dalla legge invece consente di evitare questo ulteriore passaggio presso il notaio e di "chiudere" dunque la pratica di cessione delle quote di SRL con il solo intervento del Dottore Commercialista. Egli dunque redigerà il vero e proprio contratto di compravendita e provvederà anche al deposito di rito presso il registro imprese per l'iscrizione.
I cittadini ne avranno vantaggi sia in termini di unico interlocutore, il Dottore Commercialista, che di costi.
Qui potete trovare i commenti del Presidente dei Dottori Commercialisti in merito alla nuova disciplina e la circolare n. 5 / IR del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in merito alla cessione di quote di SRL.
Si informa che lo Studio Paolo Malagoli offre piena e completa assistenza alla clientela circa la cessione di quote di Società a Responsabilità Limitata.
Sin oggi le cessioni di quote di SRL trovavano nello studio del Dottore Commercialista assistenza sia nelle prime fasi, di studio, valutazione e ricerca di eventuali controparti che in quelle successive di assistenza alla contrattazione e consulenza contrattuale.
La pratica andava poi conclusa nello studio di un notaio con la redazione di un contratto di compravendita delle quote e l'ufficializzazione con deposito presso il registro imprese a cura del notaio.
La nuova procedura prevista dalla legge invece consente di evitare questo ulteriore passaggio presso il notaio e di "chiudere" dunque la pratica di cessione delle quote di SRL con il solo intervento del Dottore Commercialista. Egli dunque redigerà il vero e proprio contratto di compravendita e provvederà anche al deposito di rito presso il registro imprese per l'iscrizione.
I cittadini ne avranno vantaggi sia in termini di unico interlocutore, il Dottore Commercialista, che di costi.
Qui potete trovare i commenti del Presidente dei Dottori Commercialisti in merito alla nuova disciplina e la circolare n. 5 / IR del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in merito alla cessione di quote di SRL.
Si informa che lo Studio Paolo Malagoli offre piena e completa assistenza alla clientela circa la cessione di quote di Società a Responsabilità Limitata.
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21 settembre 2008
Off topic: "L'Ordine" un nuovo quotidiano a Como
Ebbene si, Como (e provincia) guadagnano un nuovo quotidiano, "L'Ordine". In realtà la riedizione di un giornale che ha fatto la storia dell'informazione, questa volta diretto da Alessandro Sallusti.
Viste e avidamente lette le prime due uscite, la testata non smentisce le aspettative: affari locali letti da un punto di vista nuovo, profondo ed ampio.
Per una volta scriviamo qui qualcosa di diverso da economia, fisco ed azienda e ci permettiamo dalle pagine del nostro blog di fare i nostri migliori auguri per il successo di questa nuova iniziativa.
Viste e avidamente lette le prime due uscite, la testata non smentisce le aspettative: affari locali letti da un punto di vista nuovo, profondo ed ampio.
Per una volta scriviamo qui qualcosa di diverso da economia, fisco ed azienda e ci permettiamo dalle pagine del nostro blog di fare i nostri migliori auguri per il successo di questa nuova iniziativa.
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08 settembre 2008
Spese per ristoranti e alberghi: modifiche alla disciplina fiscale
Con la cosidetta "Manovra d'estate" è stato modificato il profilo tributario dei costi sostenuti per alimenti e alberghi.
Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.
Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).
Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.
Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.
Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.
Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).
Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.
Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.
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