L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 11.02.2009 ha aggiornato la tabella allegata al decreto del ministro delle Finanze 10.09.92, inerente i calcoli presuntivi dell’imposta dovuta per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
L'Agenzia provvede periodicamente (ogni due anni) ad aggiornare i parametri di calcolo del c.d. "redditometro" sulla base delle variazioni ISTAT.
Per il periodo giugno 1992 - giugno 2008, l’ISTAT ha comunica una variazione in aumento del 56,2%. Il provvedimento cambia, pertanto, i valori di riferimento di alcuni elementi considerati per il calcolo dei redditi presuntivamente conseguiti nei periodi d'imposta 2008 e 2009.
Restano invece invariati i coefficienti di calcolo.
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17 febbraio 2009
REDDITOMETRO: aggiornamento 2008 - 2009
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10 febbraio 2009
Tassa vidimazione libri sociali: al 16 marzo la scadenza.
Le società di capitali entro il termine del 16 marzo 2009, sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La tassa dal 2001 sostituisce le bollature iniziali di alcuni libri e registri obbligatori (libro giornale, del libro degli inventari, registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e Iva).
Tali registri e libri, le cui pagine sono da numerare progressivamente in uso, sono soggetti all'imposta di bollo, ma non più a vidimazione preliminare alla loro messa in uso.
Detta vidimazione (bollatura iniziale) è stata sostituita da un versamento (peraltro deducibile ai fini delle imposte dirette) annuale a carico delle società di capitali di importo pari a:
- € 309,87 per la generalità delle società;
- € 516,46 per le società con capitale che al 1/1/2009 era superiore a € 516.456,90.
Il versamento è dovuto anche dalle società di capitali in liquidazione.
Sono esclusi:
- le società di persone;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali fallite.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale restano però soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da apporre alle pagine dei registri.
Il versamento deve essere effettuato attraverso con il modello F24, sezione Erario, utilizzando il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2009.
La tassa dal 2001 sostituisce le bollature iniziali di alcuni libri e registri obbligatori (libro giornale, del libro degli inventari, registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e Iva).
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Detta vidimazione (bollatura iniziale) è stata sostituita da un versamento (peraltro deducibile ai fini delle imposte dirette) annuale a carico delle società di capitali di importo pari a:
- € 309,87 per la generalità delle società;
- € 516,46 per le società con capitale che al 1/1/2009 era superiore a € 516.456,90.
Il versamento è dovuto anche dalle società di capitali in liquidazione.
Sono esclusi:
- le società di persone;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali fallite.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale restano però soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da apporre alle pagine dei registri.
Il versamento deve essere effettuato attraverso con il modello F24, sezione Erario, utilizzando il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2009.
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Disabili: nuova guida ai risparmi fiscali
L'Agenzia delle Entrate ha dedicato una nuova guida alle agevolazioni fiscali per i disabil
Potete leggerla a questo link.
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05 febbraio 2009
Liquidazione impresa individuale e dichiarazioni fiscali
Nella messa in liquidazione dell'impresa individuale bisogna fare attenzione ai complessi obblighi dichiarativi.
E' questo in sostanza il messaggio mandato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 04/02/2009, n. 31/E.
In particolare la messa in liquidazione di una ditta individuale comporta la presentazione di due dichiarazioni per il reddito d'impresa (una per il periodo ante liquidazione, una per la residua frazione del periodo) e di una dichiarazione per tutti i redditi.
E' questo in sostanza il messaggio mandato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 04/02/2009, n. 31/E.
In particolare la messa in liquidazione di una ditta individuale comporta la presentazione di due dichiarazioni per il reddito d'impresa (una per il periodo ante liquidazione, una per la residua frazione del periodo) e di una dichiarazione per tutti i redditi.
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27 gennaio 2009
Black List e White List: periodo transitorio per la deduzione dei costi
Dopo aver recentemente informato circa un accordo procedurale avvenuto con la Corea del Sud al fine di facilitare la dimostrazione di non appartenenza alla Black list prevista da TUIR, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito all'attuale disciplina ed in pratica rimanda l'entrata in vigore della nuova "White List".
Nere o bianche, le liste a cui qui si fa riferimento sono i famosi elenchi di stati a fiscalità privilegiata ed a fiscalità ordinaria cui le imprese italiane devono fare attenzione quando si accingono a dedurre i costi di fornitura sostenuti da controparti di quei paesi.
Rimandiamo alla chiarissima circolare n. 1 dell Agenzia delle Entrate, sensa far qui una ulteriore sintesi. Un nostro personale plauso all'estensore che è stato molto chiaro e sintetico nel riassumere lo stato dell'arte della disciplina fiscale.
Nere o bianche, le liste a cui qui si fa riferimento sono i famosi elenchi di stati a fiscalità privilegiata ed a fiscalità ordinaria cui le imprese italiane devono fare attenzione quando si accingono a dedurre i costi di fornitura sostenuti da controparti di quei paesi.
Rimandiamo alla chiarissima circolare n. 1 dell Agenzia delle Entrate, sensa far qui una ulteriore sintesi. Un nostro personale plauso all'estensore che è stato molto chiaro e sintetico nel riassumere lo stato dell'arte della disciplina fiscale.
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19 gennaio 2009
OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: il CUD o il certificato salvano il percipiente
Nella sentenza è la n.9 del 13 dicembre 2008della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia si statuisce il principio secondo il quale il sostituito non è responsabile del mancato versamento delle ritenute da parte del suo committente (o datore di lavoro).
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che nel caso in cui sostituto d'imposta che abbia omesso il versamento delle ritenute Irpef, il sostituito, o percipiente, non è da ritenersi esponsabile in solido del debito, qualora lo stesso sostituito dia prova di aver controllato che tale versamento sia avvenuto regolarmente.
Prova del versamento delle ritenute può essere fornita con copia del modello CUD (per i lavoratori dipendenti) o dalla certificazione dei compensi percepiti e soggetti a ritenuta (per i lavoratori autonomi).
In parole semplici l'approccio è pragmatico: se si è in possesso di CUD o Certificazione dei compensi si può tranquillamente operare lo scomputo delle ritenute senza preoccuparsi di indagare ulteriormente sull'effettivo versamento delle ritenute certificate con quei docuemnti.
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che nel caso in cui sostituto d'imposta che abbia omesso il versamento delle ritenute Irpef, il sostituito, o percipiente, non è da ritenersi esponsabile in solido del debito, qualora lo stesso sostituito dia prova di aver controllato che tale versamento sia avvenuto regolarmente.
Prova del versamento delle ritenute può essere fornita con copia del modello CUD (per i lavoratori dipendenti) o dalla certificazione dei compensi percepiti e soggetti a ritenuta (per i lavoratori autonomi).
In parole semplici l'approccio è pragmatico: se si è in possesso di CUD o Certificazione dei compensi si può tranquillamente operare lo scomputo delle ritenute senza preoccuparsi di indagare ulteriormente sull'effettivo versamento delle ritenute certificate con quei docuemnti.
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14 gennaio 2009
Intrastat: breve sintesi dei presupposti
I soggetti che, nell'anno solare 2008, abbiano effettuato operazioni intracomunitarie per un volume totale inferiore od uguale rispettivamente per vendite ad euro 40.000,00 e per acquisti ad euro 180.000,00 sono obbligati - entro il 31 gennaio 2009 - alla presentazione degli elenchi riepilogativi annuali (Modelli Intrastat) agli Uffici Doganali competenti.
Per i soggetti con un volume di scambi intracomunitari superiore ai sopraindicati importi, la frequenza degli elenchi è, invece, connessa all'entità delle stesse operazioni. In particolare:
SCAGLIONE CESSIONI INTRA-UE (ANNO PRECED., IN CORSO O PREVISTO) E
PERIODICITA’
Da 0 a 40.000,00 euro = > Annuale (3)
Da 40.000,00 a 250.000,00 euro = > Trimestrale (2) (3)
Oltre 250.000,00 euro => Mensile (1) (3)
SCAGLIONE ACQUISTI INTRA-UE (ANNO PRECED., IN CORSO O PREVISTO) E PERIODICITA’
Da 0 a 180.000,00 euro => Annuale (3)
Oltre 180.000,00 euro => Mensile (1) (3)
Note:
(1) la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre);
(2) la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascun trimestre solare;
(3) per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni.
La frequenza degli elenchi è, in tutti i casi, distinta per acquisti e cessioni: gli elenchi Intrastat clienti e fornitori possono, quindi, avere periodicità diverse.
Si ricorda inoltre che è stato introdotto un meccanismo di variazione in corso d’anno delle periodicità di presentazione (e non più dall’anno successivo) per cui è sempre necessario un accurato monitoraggio del superamento delle suddette soglie.
Nella tabella che segue sono riepilogati i paesi membri della UE, al fine della corretta individuazione delle operazioni da riepilogare negli elenchi.
Austria (AT)
Finlandia (FI)
Polonia (PL)
Lussemburgo (LU)
Ungheria (HU)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica Ceca (CZ)
Olanda (NL)
Bulgaria (BG)
Germania (DE)
Estonia (EE)
Francia (FR)
Portogallo (PT)
Romania (RO)
Danimarca (DK)
Lettonia (LV)
Gran Bretagna (GB)
Svezia (SE)
Grecia (EL)
Lituania (LT)
Irlanda (IE)
Slovacchia (SK)
Spagna (ES)
Malta (MT)
Italia (IT)
Slovenia (SI)
Per i soggetti con un volume di scambi intracomunitari superiore ai sopraindicati importi, la frequenza degli elenchi è, invece, connessa all'entità delle stesse operazioni. In particolare:
SCAGLIONE CESSIONI INTRA-UE (ANNO PRECED., IN CORSO O PREVISTO) E
PERIODICITA’
Da 0 a 40.000,00 euro = > Annuale (3)
Da 40.000,00 a 250.000,00 euro = > Trimestrale (2) (3)
Oltre 250.000,00 euro => Mensile (1) (3)
SCAGLIONE ACQUISTI INTRA-UE (ANNO PRECED., IN CORSO O PREVISTO) E PERIODICITA’
Da 0 a 180.000,00 euro => Annuale (3)
Oltre 180.000,00 euro => Mensile (1) (3)
Note:
(1) la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre);
(2) la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascun trimestre solare;
(3) per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni.
La frequenza degli elenchi è, in tutti i casi, distinta per acquisti e cessioni: gli elenchi Intrastat clienti e fornitori possono, quindi, avere periodicità diverse.
Si ricorda inoltre che è stato introdotto un meccanismo di variazione in corso d’anno delle periodicità di presentazione (e non più dall’anno successivo) per cui è sempre necessario un accurato monitoraggio del superamento delle suddette soglie.
Nella tabella che segue sono riepilogati i paesi membri della UE, al fine della corretta individuazione delle operazioni da riepilogare negli elenchi.
Austria (AT)
Finlandia (FI)
Polonia (PL)
Lussemburgo (LU)
Ungheria (HU)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica Ceca (CZ)
Olanda (NL)
Bulgaria (BG)
Germania (DE)
Estonia (EE)
Francia (FR)
Portogallo (PT)
Romania (RO)
Danimarca (DK)
Lettonia (LV)
Gran Bretagna (GB)
Svezia (SE)
Grecia (EL)
Lituania (LT)
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Slovacchia (SK)
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Malta (MT)
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Istanza 55% per il 2008: non si deve fare
Ad oggi 14 gennaio 2008 nessun modello o software per presentare l'istanza di fruizione (domanda) della agevolazione per il risparmio energetico 55% sono stati pubblicati.
Si deduce per logica e decenza che tale domanda non sarà da presentare per le spese relative al 2008, quantomeno non con la scadenza di invio a partire dal 15 gennaio 2009.
La vicenda è quella nota e che abbiamo trattato in altre news: la "compressione" della agevolazione 55% sulle spese volte a conseguire risparmio energetico su edifici esistenti (vedere Decreto legge 185/2008).
Come anticipato dallo stesso Ministro Tremonti parrebbe dunque materializzato il ripensamento del governo almeno per quanto riguarda il 2008.
Staremo a vedere nella conversione in legge (su cui è stata richiesta la "fiducia") le regole per le spese 2009 e 2010.
Si deduce per logica e decenza che tale domanda non sarà da presentare per le spese relative al 2008, quantomeno non con la scadenza di invio a partire dal 15 gennaio 2009.
La vicenda è quella nota e che abbiamo trattato in altre news: la "compressione" della agevolazione 55% sulle spese volte a conseguire risparmio energetico su edifici esistenti (vedere Decreto legge 185/2008).
Come anticipato dallo stesso Ministro Tremonti parrebbe dunque materializzato il ripensamento del governo almeno per quanto riguarda il 2008.
Staremo a vedere nella conversione in legge (su cui è stata richiesta la "fiducia") le regole per le spese 2009 e 2010.
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09 gennaio 2009
55%: detrazione per le spese del 2008, il modello non è ancora approvato.
Il Decreto legge anticrisi (D.L. 185/2008) ha apportato sogificative modifiche alla fruibilità della detrazione fiscali per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico su edifici esistenti (conosciuta come detrazione 55%).
La fruizione anche per il 2008 vede, nel testo normativo, una limitazione quanto a risorse disponibili ed una preventiva domanda obbligatoria da presentarsi a partire dal 15 gennaio 2009 (per le spese 2008).
Ad oggi non risulta ancora approvato il provvedimento con l'approvazione del modello. Neppure sono stati predisposti gli appositi canali telematici per la nuova procedura.
E' segno che il Governo e Tremonti in particolare si apprestano a confermare così come era la detrazione per il 2008 ??? Senza restrizioni o domande preliminari ???
Vedremo.
La fruizione anche per il 2008 vede, nel testo normativo, una limitazione quanto a risorse disponibili ed una preventiva domanda obbligatoria da presentarsi a partire dal 15 gennaio 2009 (per le spese 2008).
Ad oggi non risulta ancora approvato il provvedimento con l'approvazione del modello. Neppure sono stati predisposti gli appositi canali telematici per la nuova procedura.
E' segno che il Governo e Tremonti in particolare si apprestano a confermare così come era la detrazione per il 2008 ??? Senza restrizioni o domande preliminari ???
Vedremo.
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16 dicembre 2008
S. Natale 2008

Comunichiamo ai Sig. Clienti ed agli Utenti di questo sito web che lo Studio Paolo Malagoli resterà chiuso per la pausa natalizia dal 24.12.2008 al 06.01.2009.
Auguriamo a Tutti Voi un sereno Natale ed un felice anno 2009.
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09 dicembre 2008
DEPOSITI DORMIENTI: controlla se ci sei anche tu
Con D.P.R. n. 116 del 2007 sono stati disciplinati i criteri per individuare, nel sistema finanziario, i
conti definibili come "dormienti".
Rientrano in tale definizione i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) sui quali quali non sia stata effettuata nessuna operazione o movimentazione del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni.
Gli istituti di credito e gli altri intermediari hanno provveduto ad identificare tali rapporti e a comunicarne i dati al Ministero dell'Economia.
La definizione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme da parte del titolare: egli potrà infatti richiederne la restituzione alla banca o all’intermediario finanziario presso cui risultava tale rapporto o direttamente al Ministero dell'Economia, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla banca o dall’intermediario al relativo Fondo dei conti dormienti.
Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione dell’elenco dei conti definiti come dormienti, così come indicati da banche e intermediari finanziari.
A questo link è possibile scorrere l'elenco ed effettuare ricerche nominative.
conti definibili come "dormienti".
Rientrano in tale definizione i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) sui quali quali non sia stata effettuata nessuna operazione o movimentazione del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni.
Gli istituti di credito e gli altri intermediari hanno provveduto ad identificare tali rapporti e a comunicarne i dati al Ministero dell'Economia.
La definizione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme da parte del titolare: egli potrà infatti richiederne la restituzione alla banca o all’intermediario finanziario presso cui risultava tale rapporto o direttamente al Ministero dell'Economia, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla banca o dall’intermediario al relativo Fondo dei conti dormienti.
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02 dicembre 2008
MUTUI 4% ? Attenzione, non per tutti !
La lettura del decreto anticrisi (28/11/2008) genera indubbie perplessità per quella che sembra essere una vera difficoltà sintattica del redattore. Norme al limite dell'incomprensibile.
La sbandierata riduzione al 4% dei mutui variabili prima casa in realtà è da leggere con cura.
Il tetto del 4% ai mutui a tasso variabile varrà solo per quelli nati a tassi inferiori.
Quelli nati a tassi superiori avranno quel tasso superiore come tetto ed a nulla varrà quel 4%. Si può dire dunque nessun effetto per i mutui sorti dopo la primavera 2007.
Nessun beneficio di stato dunque se non quello dato dall'attuale andamento negativo dell'Euribor cui normalmente i mutui sono collegati.
Esistono cittadini con mutui di serie A e cittadini con mutui di serie B sembra dire il governo.
La sbandierata riduzione al 4% dei mutui variabili prima casa in realtà è da leggere con cura.
Il tetto del 4% ai mutui a tasso variabile varrà solo per quelli nati a tassi inferiori.
Quelli nati a tassi superiori avranno quel tasso superiore come tetto ed a nulla varrà quel 4%. Si può dire dunque nessun effetto per i mutui sorti dopo la primavera 2007.
Nessun beneficio di stato dunque se non quello dato dall'attuale andamento negativo dell'Euribor cui normalmente i mutui sono collegati.
Esistono cittadini con mutui di serie A e cittadini con mutui di serie B sembra dire il governo.
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PRENOTAZIONE-DOMANDA DETRAZIONE 55%: morte di una agevolazione ?
Il Decreto Legge 28/11/2008 ha forse sancito la morte di una agevolazione fiscale: la detrazione del 55% per gli interventi mirati di risparmio energetico sugli edifici esistenti.
In pratica l'art. 29 ha introdotto una comunicazione telematica preventiva (domanda) per prenotare il bonus del 55% anche per le spese già fatte nel 2008 !
Viene inoltre introdotto il "silenzio rifiuto" in base al quale se entro 30 giorni non si ha risposta favorevole dall'Agenzia Entrate non si potrà fruire del 55% di detrazione. Resterà esclusivamente il ricorso alla meno favorevole detrazione del 36%, con limiti più bassi, e con una preventiva comunicazione obbligatoria che forse neppure fu fatta, confidando nella diversa agevolazione. L'assenza della comunicazione preventiva per il 36% preclude la fruizione anche di questo beneficio.
Si stima che le scarse risorse prenotabili per il 55% proteranno al rifiuto di 9 domande su 10!
In pratica un colpo diretto e da KO ai contribuenti che hanno fatto od avevano in programma di fare interventi di recupero energetico.
Non resta che confidare in una diversa conversione in legge.
In pratica l'art. 29 ha introdotto una comunicazione telematica preventiva (domanda) per prenotare il bonus del 55% anche per le spese già fatte nel 2008 !
Viene inoltre introdotto il "silenzio rifiuto" in base al quale se entro 30 giorni non si ha risposta favorevole dall'Agenzia Entrate non si potrà fruire del 55% di detrazione. Resterà esclusivamente il ricorso alla meno favorevole detrazione del 36%, con limiti più bassi, e con una preventiva comunicazione obbligatoria che forse neppure fu fatta, confidando nella diversa agevolazione. L'assenza della comunicazione preventiva per il 36% preclude la fruizione anche di questo beneficio.
Si stima che le scarse risorse prenotabili per il 55% proteranno al rifiuto di 9 domande su 10!
In pratica un colpo diretto e da KO ai contribuenti che hanno fatto od avevano in programma di fare interventi di recupero energetico.
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28 novembre 2008
Bonus Famiglie, mutui casa al 4%, Iva al pagamento fatture ecc.
MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTICRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
Oggi 28 novembre siamo tra i primi a dare notizia e pubblicare il link al tanto atteso Decreto Legge 28/11/2008 (non ancora apparso sul sito dell'Agenzia Entrate) che stabilisce le misure urgenti del Governo anticrisi tra le quali:
Oggi 28 novembre siamo tra i primi a dare notizia e pubblicare il link al tanto atteso Decreto Legge 28/11/2008 (non ancora apparso sul sito dell'Agenzia Entrate) che stabilisce le misure urgenti del Governo anticrisi tra le quali:
- Riduzione acconti Ires ed Irap
- Bonus famiglie
- Mutui casa al massimo al 4% di interesse nel 2009
- Nuovi mutui casa agganciati al tassi ufficiale di riferimento BCE e non più all'Euribor
- Deduzione parziale dell'Irap dall'Ires
- Iva da versare allo Stato solo dopo l'incasso delle fatture
- Revisione degli studi di settore per tener conto della crisi congiunturale
- Velocizzazione dei rimborsi fiscali
- Potenziamento finanziario dei consorzi CONFIDI
- Posta elettronica certificata obbligatoria per molti soggetti economici
- Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all’estero
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27 novembre 2008
SCHEDA CARBURANTI: solo la corretta compilazione consente la deduzione
Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 05/11/2008, n. 26539 è stato chiarito che per ottenere la detraibilità dell'imposta IVa assolta sull'acquisto di carburanti l'unico documento valido è la Scheda carburanti. La sua corretta tenuta, compilazione e conservazione sono alla base della detrazione di imposta.
Si richiama l'attenzione in particolare, per le imprese, all'indicazione del chilometraggio, la cui specifica spesso sfugge al contribuente e dunque inficia la detrazione.
Si reputa che per la deduzione del costo valgano gli stessi principi appena indicati per la detrazione d'imposta.
Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di ammettere anche le speciali carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere tra gli strumenti adatti ed alternativi alla scheda carburante per la documentazione di tali costi e che per alcune categorie di contribuenti è invece necessaria la fattura di acquisto (es. autotrasportatori).
Si richiama l'attenzione in particolare, per le imprese, all'indicazione del chilometraggio, la cui specifica spesso sfugge al contribuente e dunque inficia la detrazione.
Si reputa che per la deduzione del costo valgano gli stessi principi appena indicati per la detrazione d'imposta.
Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di ammettere anche le speciali carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere tra gli strumenti adatti ed alternativi alla scheda carburante per la documentazione di tali costi e che per alcune categorie di contribuenti è invece necessaria la fattura di acquisto (es. autotrasportatori).
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