14 gennaio 2008

Finanziaria 2008: abrogazione delle rettifiche extracontabili e sindacabilità delle scelte di bilancio

Viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili di componenti negative (es. ammortamenti con giustificazione solo civilistica).
Si torna dunque ad una derivazione del reddito imponibile più dipendente dalle scelte operate in sede di redazione del bilancio. A questo proposito e con riferimento alle scelte dei redattori in tema di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore viene introdotta la sindacabilità del bilancio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che potrà disconoscere eventuali benefici fiscali, salva la possibilità del contribuente di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

12 gennaio 2008

Finanziaria 2008: nuovo meccanismo di indeducibilità interessi passivi

Soggetti Ires
Viene rivista la disciplina delle indeducibilità degli interessi passivi con l’abrogazione dei meccanismi del “pro-rata patrimoniale” e della “Thin cap” (artt. 97 e 98 Tuir).

Viene introdotta una nuova ipotesi di indeducibilità.
Riassumendo saranno indeducibili gli interessi passivi risultanti dal seguente meccanismo di calcolo:
· innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
· l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di Conto economico civilistico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi).
· l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.

Esistono poi specifiche regole di individuazione delle componenti di calcolo, di esclusione di alcuni soggetti, di calcolo in caso di consolidato nazionale e blande attenuazioni per i primi periodi d’imposta.

Le disposizioni, che in taluni casi potrebbero essere molto punitive per il contribuente, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

11 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche alla di deducibilità delle spese di rappresentanza

Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro delle spese di rappresentanza, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo (ancora da emanare) viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà possibile nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti (nel decreto appunto).

Prevista, inoltre, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro. A tale ultimo fine si sottolinea che non è invece variata la disciplina Iva di tali costi, per cui l’Iva sui beni, estranei all’attività di produzione e/o commercializzazione dell’impresa, destinati ad omaggio di importo superiore a 25,82 euro sarà comunque indetraibile, e dunque da considerare quale componente di costo ai fini della verifica del limite di 50,00 euro, mentre sotto i 25,82 euro resterà la detraibilità dell’Iva.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

10 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifica alla durata minima fiscale dei leasing

Viene previsto un incremento della durata minima fiscale dei contratti di leasing, applicabile a partire da quelli stipulati dal 01.01.2008, come di seguito indicato:
· beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;
· beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);
· autovetture con limitazioni fiscali di cui all’art. 164 del Tuir: uguale al periodo di ammortamento (4 anni).

Finanziaria 2008: modifica alla disciplina degli ammortamenti

Abrogata la possibilità di stanziare ammortamenti anticipati ed accelerati a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007.
E’ prevista la revisione delle aliquote fiscali d’ammortamento (D.M. 31.12.1988).
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:
· non si applica la riduzione al 50% dell’aliquota fiscale;
· la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).

Ires al 27,50% ed Irap al 3,90% - Finanziaria 2008

L’aliquota Ires è ridotta dal 33% al 27,50% e quella Irap dal 4,25% al 3,90% (aliquota base**) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Le aliquote ridotte vengono compensate dall’allargamento della base imponibile con rimodulazione delle basi imponibili.
Si segnala che la conseguente modifica degli stanziamenti già esistenti per imposte anticipate e differite porteranno i loro effetti economici sul risultato già nell’esercizio 2007 (sopravvenienze attive e/o passive).

**: In realtà ove le aliquote Irap siano diverse dal 4,25% (es. per disposizioni particolari regionali) la Finanziaria ha disposto una riduzione percentualmente proporzionale alla riduzione della aliquota base.

07 gennaio 2008

Dal 1° gennaio 2008 interessi legali al 3%

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 il decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 2007, che modifica la misura del saggio degli interessi legali (art.1284 c.c. al 3%).
Decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Il "Regime dei Minimi" - Finanziaria 2008

Dal primo gennaio è al via il regime semplificato di tassazione dei contribuenti minimi (c.d. "Regime dei minimi").
Vengono previsti: imposta sostitutiva con aliquota al 20% al posto di Irpef, Irap e addizionali, contabilità ridottissima e inapplicabilità degli studi di settore.
Non si applicherà l'Iva sulle operazioni attive, nè si avrà diritto a detrarla sugli acquisti.
Sono previsti limiti di accesso al regime e tetti, superati i quali, si esce dal regime.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.73 del 21 dicembre, ha fornito le prime indicazioni sul suo funzionamento.

La nuova normativa abroga i regimi agevolati preesistenti (tranne alcuni che vanno avanti sino ad esaurimento). In particolare, scompaiono il regime dei contribuenti minimi in franchigia,
il regime delle attività marginali e il regime super semplificato.

L'ulteriore Decreto del Ministero Finanze del 02/01/08 ha attuato il "regime dei minimi".
Tra le novità più importanti i chiarimenti sul regime delle ritenute, che andranno scomputate dall’imposta sostitutiva a cui i minimi sono soggetti.

17 dicembre 2007

Buon Natale e felice 2008

Paolo Malagoli e tutto lo Staff dello Studio Paolo Malagoli Como augurano ai clienti ed ai visitatori del blog un sereno S. Natale ed un 2008 ricco di soddisfazioni.

Con l'occasione Vi avvisiamo che lo Studio sarà chiuso dal giorno 22 dicembre 2007 al giorno 4 gennaio 2008.




11 dicembre 2007

Acconto Iva 2007

Ricordiamo che il giorno 27 dicembre 2007 scadrà il termine di versamento dell'acconto Iva per il periodo d'imposta 2007.
L'adempimento riguarda genericamente tutti i soggetti Iva.

Il calcolo potrà essere effettuato secondo i consueti metodi (storico, previsionale ecc.).

Il versamento dovrà avvenire con modello F24 per via telematica.

Ateco 2007: pronti i nuovi codici attività

E' stata approvata con provvedimento del 16 novembre 2007 la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, chiamata "ATECO 2007" che, dal 1° gennaio 2008 dovrà essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate è prelevabile la tabella di raccordo dei codici di classificazione aconomica Atecofin 2007 con i precedenti codici Atecofin 2004 (quelli in uso sino al 31.12.2007).

19 novembre 2007

Certificazione utili corrisposti 2007

Certificazione utili corrisposti
Approvato il nuovo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti da utilizzare per il 2008.

Lo utilizzeranno ad esempio le società di capitali che abbiano corrisposto ad i propri soci dividendi.

Anche la permuta di immobili al "prezzo - valore"

Il sistema del c.d. "prezzo – valore", si ritiene applicabile anche alle permute di immobili ad uso abitativo effettuata tra privati.
Questo è il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 320 dello 9 novembre 2007. Nella nozione di “cessione”, di cui al c. 497 della Legge n.266/2005 (Finanziaria 2006), rientra anche il contratto di permuta (art. 1552 del Codice Civile).
A questo fine, sarà comunque necessario indicare nell'atto il conguaglio stabilito tra le parti ed il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati.

07 novembre 2007

Nuovo modello F24

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti. I modelli sono stati variati sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze.

Il provvedimento rende obbligatorio a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l’utilizzo dei nuovi modelli F24 ed F24 accise, a partire dal 29 ottobre 2007. Sarà cura del Vs. istituto di credito aggiornare i relativi sistemi e modelli software, mentre sarà Vs. cura prestare attenzione alle nuove modalità di compilazione.

Tra le altre è stata prevista l’informazione del mese di riferimento nelle sezioni Erario, Regioni e Ici ed Altri Tributi Locali, da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione: in pratica si tratterà dei versamenti con cadenza periodica, per i quali nel campo “rateazione / regione / provincia / mese rif.” andrà indicato appunto il mese di riferimento (es. per le ritenute di lavoro dipendente di ottobre, occorrerà scrivere 0010).

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito web una apposita area informativa a questa pagina

La firma del distributore rende valida la scheda carburante

La Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato (sent. n.21941, 19/10/2007) che non è consentita la detrazione dell’Iva per l’acquisto del carburante se la scheda carburante non riporta la firma del soggetto gestore dell’impianto di distribuzione.
Secondo la sezione tributaria della Sorte la firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento di carburante ed è elemento imprescindibile per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto.