18 gennaio 2008

Finanziaria 2008: passaggio da Black list a White list

Viene cambiata l’impostazione delle norme di determinazione del reddito che fanno riferimento ai paesi c.d. “Black List”.
Le particolari norme attualmente riservate a relazioni con soggetti appartenenti a tali stati (deduzione dei costi, imprese estere controllate e collegate, residenza, tassazione dividendi ecc.) saranno riservate a tutti i paesi non appartenenti alla nuova “White List” che sarà approvata con futura disposizione.

Finanziaria 2008: operazioni straordinarie con emersione di maggiori valori e riconoscimento fiscale

Per determinate operazioni di natura societaria straordinaria (fusioni, scissioni e conferimenti) viene prevista la possibilità di dare valore fiscale ai maggiori valori eventualmente emergenti con il pagamento di una imposta sostitutiva a scaglioni (a partire dal 12%).

Viene profondamente rivista la disciplina fiscale del conferimento di azienda.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.

16 gennaio 2008

Finanziaria 2008: crediti Iva infrannuali e istanza telematica

Semplificata la procedura per la gestione dei crediti Iva infrannuali, mediante la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti.

Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.

Beneficenza: la guida dall'Agenzia delle Entrate.

Approvata la nuova guida fiscale alle erogazioni liberali.
La trovate sul sito dell'Agenzia Entrate qui.

Approvato il modello per la Comunicazione annuale dati Iva 2008 (per il 2007)

Approvato il modello della comunicazione annuale dati Iva 2008 r reperibile a questa pagina del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Sontrini di farmacia: deducibili con codice fiscale solo se "parlanti"

Dal 1° gennaio 2008 la spesa per l’acquisto di medicinali per poter consentire la relativa detrazione Irpef dovrà essere certificata con fattura o con “scontrino parlante” da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale del destinatario.

Vista l'assenza di precisazioni contrarie, per le spese con “ticket” sarà necessaria anche la copia della prescrizione medica (“ricetta”).

Finanziaria 2008: modifiche alla disciplina del "Consolidato fiscale nazionale"

Il termine per esercitare l’opzione per aderire al “consolidato fiscale nazionale” viene fissato al giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo periodo cui si applica il regime.

Tra le altre sono state modificate alcune regole proprie del”consolidato fiscale nazionale”:
· eliminate le rettifiche di consolidamento che consentivano di non operare una doppia tassazione dei dividendi fra consolidate;
· eliminate le norme agevolative di neutralità su alcuni trasferimenti infragruppo.

14 gennaio 2008

Finanziaria 2008: abrogazione delle rettifiche extracontabili e sindacabilità delle scelte di bilancio

Viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili di componenti negative (es. ammortamenti con giustificazione solo civilistica).
Si torna dunque ad una derivazione del reddito imponibile più dipendente dalle scelte operate in sede di redazione del bilancio. A questo proposito e con riferimento alle scelte dei redattori in tema di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore viene introdotta la sindacabilità del bilancio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che potrà disconoscere eventuali benefici fiscali, salva la possibilità del contribuente di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

12 gennaio 2008

Finanziaria 2008: nuovo meccanismo di indeducibilità interessi passivi

Soggetti Ires
Viene rivista la disciplina delle indeducibilità degli interessi passivi con l’abrogazione dei meccanismi del “pro-rata patrimoniale” e della “Thin cap” (artt. 97 e 98 Tuir).

Viene introdotta una nuova ipotesi di indeducibilità.
Riassumendo saranno indeducibili gli interessi passivi risultanti dal seguente meccanismo di calcolo:
· innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
· l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di Conto economico civilistico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi).
· l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.

Esistono poi specifiche regole di individuazione delle componenti di calcolo, di esclusione di alcuni soggetti, di calcolo in caso di consolidato nazionale e blande attenuazioni per i primi periodi d’imposta.

Le disposizioni, che in taluni casi potrebbero essere molto punitive per il contribuente, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

11 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche alla di deducibilità delle spese di rappresentanza

Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro delle spese di rappresentanza, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo (ancora da emanare) viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà possibile nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti (nel decreto appunto).

Prevista, inoltre, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro. A tale ultimo fine si sottolinea che non è invece variata la disciplina Iva di tali costi, per cui l’Iva sui beni, estranei all’attività di produzione e/o commercializzazione dell’impresa, destinati ad omaggio di importo superiore a 25,82 euro sarà comunque indetraibile, e dunque da considerare quale componente di costo ai fini della verifica del limite di 50,00 euro, mentre sotto i 25,82 euro resterà la detraibilità dell’Iva.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

10 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifica alla durata minima fiscale dei leasing

Viene previsto un incremento della durata minima fiscale dei contratti di leasing, applicabile a partire da quelli stipulati dal 01.01.2008, come di seguito indicato:
· beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;
· beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);
· autovetture con limitazioni fiscali di cui all’art. 164 del Tuir: uguale al periodo di ammortamento (4 anni).

Finanziaria 2008: modifica alla disciplina degli ammortamenti

Abrogata la possibilità di stanziare ammortamenti anticipati ed accelerati a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007.
E’ prevista la revisione delle aliquote fiscali d’ammortamento (D.M. 31.12.1988).
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:
· non si applica la riduzione al 50% dell’aliquota fiscale;
· la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).

Ires al 27,50% ed Irap al 3,90% - Finanziaria 2008

L’aliquota Ires è ridotta dal 33% al 27,50% e quella Irap dal 4,25% al 3,90% (aliquota base**) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Le aliquote ridotte vengono compensate dall’allargamento della base imponibile con rimodulazione delle basi imponibili.
Si segnala che la conseguente modifica degli stanziamenti già esistenti per imposte anticipate e differite porteranno i loro effetti economici sul risultato già nell’esercizio 2007 (sopravvenienze attive e/o passive).

**: In realtà ove le aliquote Irap siano diverse dal 4,25% (es. per disposizioni particolari regionali) la Finanziaria ha disposto una riduzione percentualmente proporzionale alla riduzione della aliquota base.

07 gennaio 2008

Dal 1° gennaio 2008 interessi legali al 3%

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 il decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 2007, che modifica la misura del saggio degli interessi legali (art.1284 c.c. al 3%).
Decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Il "Regime dei Minimi" - Finanziaria 2008

Dal primo gennaio è al via il regime semplificato di tassazione dei contribuenti minimi (c.d. "Regime dei minimi").
Vengono previsti: imposta sostitutiva con aliquota al 20% al posto di Irpef, Irap e addizionali, contabilità ridottissima e inapplicabilità degli studi di settore.
Non si applicherà l'Iva sulle operazioni attive, nè si avrà diritto a detrarla sugli acquisti.
Sono previsti limiti di accesso al regime e tetti, superati i quali, si esce dal regime.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.73 del 21 dicembre, ha fornito le prime indicazioni sul suo funzionamento.

La nuova normativa abroga i regimi agevolati preesistenti (tranne alcuni che vanno avanti sino ad esaurimento). In particolare, scompaiono il regime dei contribuenti minimi in franchigia,
il regime delle attività marginali e il regime super semplificato.

L'ulteriore Decreto del Ministero Finanze del 02/01/08 ha attuato il "regime dei minimi".
Tra le novità più importanti i chiarimenti sul regime delle ritenute, che andranno scomputate dall’imposta sostitutiva a cui i minimi sono soggetti.