La circolare n. 20 del 13.06.2006 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni, tra le altre, in merito all'applicazione dell’Iva in caso di “vendite a distanza” intracomunitarie.
Ciò che prioritariamente qualifica le cosiddette “vendite a distanza”, è che il trasporto della merce venga direttamente effettuato dal fornitore, o per suo conto, nei confronti di un acquirente che opera come “privato consumatore”, e non tanto il fatto che nella conclusione del relativo contratto il cliente e il fornitore si avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax, telefono, e-mail, ecc…).
Sottolineando l'importanza di verificare le metodologie con cui viene applicata l'iva in questo tipo di operazioni, precisiamo che logicamente si deve intendere ricompresa la raccolta di ordini per il tramite di altri strumenti di e-commerce.
Lo Studio Commerciale è a disposizione per approfondimenti.