14 giugno 2006

Trasferte dei professionisti

I rimborsi di spese di professionisti, sostenuti dai propri committenti, costituiscono reddito per i professionisti stessi. Tali spese sono inoltre deducibili per i committenti esclusivamente se ricompresi nelle fatture emesse dagli studi.
Questa precisazione è stata data in una risposta dell'Agenzia delle Entrate (già peraltro affermata dalla D.r.e. del Piemonte, ad un convegno di aggiornamento dei dottori commercialisti svoltosi il 18/05/06).
Il caso esaminato dall'Agenzia attiene un libero professionista che per compiere una prestazione è tenuto a sostenere oneri di viaggio, vitto e alloggio, pagati direttamente dal committente nei confronti del quale vengono emesse le fatture del professionista.
L'Agenzia precisa che:
A) il fatto che le spese siano sostenute dal committente, con fatture di vitto, alloggio ecc. a lui intestate non comporta alcuna conseguenza particolare sulla posizione fiscale del professionista. Esse costituiscono una parte del "compenso professionale" (e come tale saranno riaddebitate);
B) tali oneri restano indeducibili dal reddito per il committente, ma potranno essere dedotti come costi di questi nel caso siano ricompresi nella fattura del professionista.

Commento: la posizione dell'Agenzia delle Entrate in merito a questo caso risulta contorta in quanto si tratta di una inutile duplicazione di adempimenti, che potrebbe essere facilmente risolta riconoscendo la possibilità di dedurre il costo direttamente al committente, senza che generi reddito per il professionista, con impatto equivalente per le casse dello Stato.

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