12 giugno 2006

La Co.co.co.pro. diventa lavoro dipendente se il progetto è diverso dall'attività

La sentenza n. 822 del 23/03/06 del Tribunale di Milano introduce la necessità di aderenza sostanziale della attività svolta dal collaboratore a progetto con quanto riportato nel progetto dedotto nel contratto di collaborazione.
In pratica potrà essere ricondotta a rapporto di lavoro dipendente (tipica sanzione accessoria prevista dalla normativa) quella collaborazione che si sostanzia in una attività differente rispetto a quella che sarebbe dovuta essere in base al contratto stipulato tra committente e collaboratore.
Dunque non più solo la mancanza del contratto in forma scritta con relativo progetto (aspetto formale) ma anche le concrete modalità di svolgimento dell'incarico (aspetto sostanziale) possono portare al re-inquadramento del rapporto di collaborazione.