Studio Rezzonico Malagoli Associati - Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Como
31 luglio 2006
Chiusura estiva 2006 dello studio
Si comunica a tutta la gentile clientela che lo Studio Commerciale in Como resterà chiuso per la pausa estiva dal giorno 07 agosto 2006 al giorno 04 settembre 2006.
Deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo
IMPRESE (IRES-IRAP)
L’Agenzia delle Entrate (Ris. Min. n.95 del 25 luglio 2006) ha chiarito il trattamento fiscale delle spese di ricerca sostenute per i progetti iniziati nel corso dell'anno 2005 ma non ancora disponibili per l’utilizzazione economica in quanto in fase di sviluppo.
Le spese di ricerca e sviluppo (R&D) capitalizzate nell’esercizio in cui sono state sostenute sono deducibili integralmente se non hanno dato origine a risultati economicamente apprezzabili.
Di contro, se dall’attività di ricerca è derivato un bene o un processo utilizzabile economicamente, i relativi costi iscritti a bilancio possono essere ammortizzati secondo le previsioni dell’art. 103 del Tuir come modificato dal D.L. n. 223/2006.
L’Agenzia delle Entrate (Ris. Min. n.95 del 25 luglio 2006) ha chiarito il trattamento fiscale delle spese di ricerca sostenute per i progetti iniziati nel corso dell'anno 2005 ma non ancora disponibili per l’utilizzazione economica in quanto in fase di sviluppo.
Le spese di ricerca e sviluppo (R&D) capitalizzate nell’esercizio in cui sono state sostenute sono deducibili integralmente se non hanno dato origine a risultati economicamente apprezzabili.
Di contro, se dall’attività di ricerca è derivato un bene o un processo utilizzabile economicamente, i relativi costi iscritti a bilancio possono essere ammortizzati secondo le previsioni dell’art. 103 del Tuir come modificato dal D.L. n. 223/2006.
28 luglio 2006
Il contribuente è obbligato in solido con il sostituto di imposta
Qualora il sostituto di imposta non versi al Fisco la ritenuta di acconto, il percettore delle somme si considera debitore in solido al pagamento dell’imposta e, come tale, soggetto all’accertamento e a tutti i conseguenti oneri.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 14033, 16/06/2006)
L'orientamento della Suprema Corte non risulta del tutto condivisibile, ma rappresenta ora un sicuro punto a sfavore del contribuente.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 14033, 16/06/2006)
L'orientamento della Suprema Corte non risulta del tutto condivisibile, ma rappresenta ora un sicuro punto a sfavore del contribuente.
24 luglio 2006
Comunicato Stampa del 21/07/2006 - Rimborsi truffa
Riportiamo di seguito il comunicato dell'Agenzia delle Entrate con cui si mette in guardia il contribuente su possibili truffe.
"False lettere dell'Agenzia delle Entrate per richiedere ai contribuenti le coordinate bancarie e gli estremi (fotocopia) della carta d'identita' e del codice fiscale. E' questa l'ultima frontiera delle tentate truffe ai danni dei cittadini, utilizzando l'autorevolezza dell'Amministrazione finanziaria. "Gentile Contribuente, il controllo automatico ... ha evidenziato che i conteggi relativi ai dati dichiarati sono risultati inesatti, si e' riscontrata una eccedenza di versamenti ...": cosi' si legge su una lettera intercettata a Verona, grazie all'iniziativa di un contribuente che, insospettito, l'ha consegnata al front-office delle Entrate.
Carta intestata con il vecchio logo dell'Agenzia, in calce la firma di un funzionario che un tempo, effettivamente, firmava corrispondenze simili, un
linguaggio tanto approssimativo quanto scorretto, per una comunicazione che, in qualche maniera nei contenuti, ricorda veri avvisi dell'Amministrazione finanziaria: "Le suggeriamo di compilare i dati sottodescritti e inviare urgentemente la presente comunicazione al numero di fax 06 96708536" (che risulta realmente attivo, ma non appartiene, ne' e' mai appartenuto, all'Agenzia delle Entrate).
In sostanza, il tentativo di raggiro consiste nell'invitare il contribuente ad autorizzare l'Agenzia a effettuare un bonifico bancario su un conto corrente di cui si chiede il numero, il codice Abi, il Cab, il nome della banca, l'indirizzo e quant'altro. Di quest'ultima modalita' di tentata truffa a scapito dei contribuenti e di danno all'immagine dell'Amministrazione - come per altro delle numerose e frequenti altre tipologie (abbonamenti a riviste fiscali, partecipazione a spese postali, eccetera) - l'Agenzia ha doverosamente messo al corrente le Autorita' di polizia competenti.
Come sempre, in ogni caso, s'invitano tutti coloro che dovessero essere oggetto di tali tentativi di raggiro - o, quantomeno, ne venissero a conoscenza - a darne immediata notizia: alle Autorita' di polizia competenti o anche presso qualsiasi ufficio delle Entrate presente sul territorio nazionale."
Comunicato riportato per pubblica utilità.
"False lettere dell'Agenzia delle Entrate per richiedere ai contribuenti le coordinate bancarie e gli estremi (fotocopia) della carta d'identita' e del codice fiscale. E' questa l'ultima frontiera delle tentate truffe ai danni dei cittadini, utilizzando l'autorevolezza dell'Amministrazione finanziaria. "Gentile Contribuente, il controllo automatico ... ha evidenziato che i conteggi relativi ai dati dichiarati sono risultati inesatti, si e' riscontrata una eccedenza di versamenti ...": cosi' si legge su una lettera intercettata a Verona, grazie all'iniziativa di un contribuente che, insospettito, l'ha consegnata al front-office delle Entrate.
Carta intestata con il vecchio logo dell'Agenzia, in calce la firma di un funzionario che un tempo, effettivamente, firmava corrispondenze simili, un
linguaggio tanto approssimativo quanto scorretto, per una comunicazione che, in qualche maniera nei contenuti, ricorda veri avvisi dell'Amministrazione finanziaria: "Le suggeriamo di compilare i dati sottodescritti e inviare urgentemente la presente comunicazione al numero di fax 06 96708536" (che risulta realmente attivo, ma non appartiene, ne' e' mai appartenuto, all'Agenzia delle Entrate).
In sostanza, il tentativo di raggiro consiste nell'invitare il contribuente ad autorizzare l'Agenzia a effettuare un bonifico bancario su un conto corrente di cui si chiede il numero, il codice Abi, il Cab, il nome della banca, l'indirizzo e quant'altro. Di quest'ultima modalita' di tentata truffa a scapito dei contribuenti e di danno all'immagine dell'Amministrazione - come per altro delle numerose e frequenti altre tipologie (abbonamenti a riviste fiscali, partecipazione a spese postali, eccetera) - l'Agenzia ha doverosamente messo al corrente le Autorita' di polizia competenti.
Come sempre, in ogni caso, s'invitano tutti coloro che dovessero essere oggetto di tali tentativi di raggiro - o, quantomeno, ne venissero a conoscenza - a darne immediata notizia: alle Autorita' di polizia competenti o anche presso qualsiasi ufficio delle Entrate presente sul territorio nazionale."
Comunicato riportato per pubblica utilità.
21 luglio 2006
31 luglio il termine per la presentazione cartacea dei modelli Unico 2006
La Scadenza
Presentazione, entro il 31 luglio 2006, da parte dei contribuenti non obbligati alla presentazione telematica, della dichiarazione Unico 2006 Persone Fisiche e Società di Persone, su supporto cartaceo, presso banche e uffici postali.
I Soggetti coinvolti
Sono interessati all’adempimento le persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione esclusivamente in via telematica.
Si tratta, in particolare, dei soggetti che:
- non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto eccetto quelli che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2005 un volume d’affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- non sono tenuti per il periodo d’imposta 2005 a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- non sono tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
Va ricordato che le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
Soggetti a cui presentare la dichiarazione
La dichiarazione Unico 2006 con modello cartaceo deve essere presentata, entro il 31 luglio 2006, presso:
- gli uffici postali;
- le banche convenzionate.
Oppure presso:
- gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all’Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente decida di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.
La presentazione può avvenire presso uno qualsiasi dei predetti soggetti indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente.
Lo studio commercialista in Como resta a disposizione per qualsiasi chiarimento
Presentazione, entro il 31 luglio 2006, da parte dei contribuenti non obbligati alla presentazione telematica, della dichiarazione Unico 2006 Persone Fisiche e Società di Persone, su supporto cartaceo, presso banche e uffici postali.
I Soggetti coinvolti
Sono interessati all’adempimento le persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione esclusivamente in via telematica.
Si tratta, in particolare, dei soggetti che:
- non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto eccetto quelli che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2005 un volume d’affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- non sono tenuti per il periodo d’imposta 2005 a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- non sono tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
Va ricordato che le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
Soggetti a cui presentare la dichiarazione
La dichiarazione Unico 2006 con modello cartaceo deve essere presentata, entro il 31 luglio 2006, presso:
- gli uffici postali;
- le banche convenzionate.
Oppure presso:
- gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all’Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente decida di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.
La presentazione può avvenire presso uno qualsiasi dei predetti soggetti indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente.
Lo studio commercialista in Como resta a disposizione per qualsiasi chiarimento
17 luglio 2006
Irap: nuovi chiarimenti bonus assunzioni
Con la circolare n. 26 del 12 luglio 2006, l’Agenzia delle Entrate pubblica nuovi chiarimenti in merito a quesiti posti circa l'applicazione delle deduzioni dalla base imponibile Irap spettanti ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale, ai sensi del co.4-quater dell’art.11 del D.Lgs. n. 446/97 (IRAP).
12 luglio 2006
Lavoro autonomo - trattamento fiscale delle banche dati
La Risoluzione dell'’Agenzia delle Entrate n.72/E del 25.05.2006 ha affermato che il costo di una banca dati che contiene formulari, istanze, comunicazioni, ricorsi, bilanci, atti vari in materia di fallimento, perizie, fac-simili, documentazione, ecc. deve considerarsi assimilata ad una immobilizzazione materiale (in particolare ad una attrezzatura) e deve essere ammortizzata al 15% secondo le aliquote contenute nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 31.12.1988.
La risposta all’interpello avanzato da un professionista (quindi relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo) prende a prestito alcuni concetti della normativa in materia doganale (che danno prevalenza al supporto piuttosto che al contenuto) ed arriva ad affermare che ci si deve confrontare con un bene materiale e non con un bene immateriale. Da questa assimilazione consegue la necessità di un procedimento di ammortamento.
A nostro giudizio, invece, i contenuti della risoluzione meriterebbero maggiore approfondimento, dato che l’assimilazione proposta può funzionare in rari casi, mentre pare assolutamente non reggere per la generalità delle situazioni.
E’ noto che le principali banche dati in commercio non rappresentino null’altro che:
· raccolte di informazioni che vanno dalla normativa, alla prassi ed a contributi di dottrina, eventualmente integrate con alcune piccole utilità (simili a fogli di lavoro e fac simili);
· dei “software”, per l'espletamento di particolari pratiche, che consentono la memorizzazione e la gestione delle stesse, specialmente quando si tratta di operazioni continuative.
Le stesse, tra l’altro, sono solitamente commercializzate in varie modalità, tra cui:
· edizioni singole;
· edizioni singole e abbonamento.
Subordinare, dunque, il trattamento fiscale alla disciplina doganale, appare sostanzialmente non corretto, seppur ora il contribuente almeno sarà conscio del parere dell’Agenzia e, se ritiene, può aderire allo stesso.
Inoltre, nella realtà quotidiana, si deve anche considerare che:
· se le stesse informazioni fossero contenute in un formulario cartaceo, il costo di acquisto sarebbe interamente deducibile nell’esercizio di sostenimento della spesa;
· se fosse attivata un servizio simile a mezzo internet (es. banca dati on line), analogamente ci si troverebbe dinnanzi ad un costo per servizi ugualmente deducibile secondo il criterio di cassa (nell'anno di pagamento).
Reddito di impresa
Tutte le predette considerazioni dovrebbero trovare applicazione anche nella determinazionedel reddito di impresa, fermo restando il rispetto del criterio di competenza e non di cassa.
Il nostro studio commerciale resta a disposizione per eventuali chirimenti.
La risposta all’interpello avanzato da un professionista (quindi relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo) prende a prestito alcuni concetti della normativa in materia doganale (che danno prevalenza al supporto piuttosto che al contenuto) ed arriva ad affermare che ci si deve confrontare con un bene materiale e non con un bene immateriale. Da questa assimilazione consegue la necessità di un procedimento di ammortamento.
A nostro giudizio, invece, i contenuti della risoluzione meriterebbero maggiore approfondimento, dato che l’assimilazione proposta può funzionare in rari casi, mentre pare assolutamente non reggere per la generalità delle situazioni.
E’ noto che le principali banche dati in commercio non rappresentino null’altro che:
· raccolte di informazioni che vanno dalla normativa, alla prassi ed a contributi di dottrina, eventualmente integrate con alcune piccole utilità (simili a fogli di lavoro e fac simili);
· dei “software”, per l'espletamento di particolari pratiche, che consentono la memorizzazione e la gestione delle stesse, specialmente quando si tratta di operazioni continuative.
Le stesse, tra l’altro, sono solitamente commercializzate in varie modalità, tra cui:
· edizioni singole;
· edizioni singole e abbonamento.
Subordinare, dunque, il trattamento fiscale alla disciplina doganale, appare sostanzialmente non corretto, seppur ora il contribuente almeno sarà conscio del parere dell’Agenzia e, se ritiene, può aderire allo stesso.
Inoltre, nella realtà quotidiana, si deve anche considerare che:
· se le stesse informazioni fossero contenute in un formulario cartaceo, il costo di acquisto sarebbe interamente deducibile nell’esercizio di sostenimento della spesa;
· se fosse attivata un servizio simile a mezzo internet (es. banca dati on line), analogamente ci si troverebbe dinnanzi ad un costo per servizi ugualmente deducibile secondo il criterio di cassa (nell'anno di pagamento).
Reddito di impresa
Tutte le predette considerazioni dovrebbero trovare applicazione anche nella determinazionedel reddito di impresa, fermo restando il rispetto del criterio di competenza e non di cassa.
Il nostro studio commerciale resta a disposizione per eventuali chirimenti.
06 luglio 2006
Decreto correttivo fiscale del 04 luglio 2006
Il 4 luglio 2006 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il Decreto Legge fiscale del Governo che modifica, a volte in maniera sostanziale, la disciplina tributaria vigente.
L'ambito della manovra è molto ampio e ben riassunto nei suoi aspetti fondamentali nello speciale del Sole 24 Ore.
L'ambito della manovra è molto ampio e ben riassunto nei suoi aspetti fondamentali nello speciale del Sole 24 Ore.
03 luglio 2006
Elusiva la scissione totale per ripartire un immobile
Il Comitato antielusivo, con il parere n.18 del 16 maggio 2006, ha ritenuto
operazione elusiva, una scissione societaria totale di una S.p.a. così strutturata:
- la S.p.a. è proprietaria di un immobile destinato ad uso abitativo, che gestisce
attraverso la locazione delle varie unità immobiliari in parte a terzi, in parte ai propri soci;
- il cui capitale sociale è suddiviso tra 3 nuclei familiari, ognuno dei quali ne
detiene un 1/3;
- con costituzione di 3 nuove società, rispettivamente attribuite alla integrale
titolarità dei 3 diversi nuclei familiari;
- ciascuna delle quali riceverebbe dalla società scindenda una percentuale del patrimonio di quest’ultima di valore corrispondente alla quota attualmente posseduta da ciascun nucleo familiare all’interno della S.p.a. scindenda.
Secondo il Comitato, l’operazione è evidentemente preordinata non a realizzare una riorganizzazione aziendale nell’interesse della società scindenda (e di quelle beneficiarie), ma a soddisfare l'esigenza di scioglimento della S.p.a., con assegnazione di porzioni del patrimonio immobiliare a favore dei soci uscenti ed
ha evidenziato i seguenti indici a sostegno del proprio giudizio:
1. la ristretta base familiare della compagine societaria protagonista della scissione;
2. l’estinzione della società istante a seguito della scissione;
3. la mancanza di prospettive di ingresso di nuovi capitali e/o soci nelle società beneficiarie;
4. la tendenza ad una diretta utilizzazione delle unità immobiliari da parte dei soci;
5. la mancata rappresentazione di reali strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione;
6. l’assenza di effettivi propositi di gestione imprenditoriale collettiva.
Operazione dunque ritenuta elusiva.
Per maggiori chiarimenti contattarelo Studio qui.
operazione elusiva, una scissione societaria totale di una S.p.a. così strutturata:
- la S.p.a. è proprietaria di un immobile destinato ad uso abitativo, che gestisce
attraverso la locazione delle varie unità immobiliari in parte a terzi, in parte ai propri soci;
- il cui capitale sociale è suddiviso tra 3 nuclei familiari, ognuno dei quali ne
detiene un 1/3;
- con costituzione di 3 nuove società, rispettivamente attribuite alla integrale
titolarità dei 3 diversi nuclei familiari;
- ciascuna delle quali riceverebbe dalla società scindenda una percentuale del patrimonio di quest’ultima di valore corrispondente alla quota attualmente posseduta da ciascun nucleo familiare all’interno della S.p.a. scindenda.
Secondo il Comitato, l’operazione è evidentemente preordinata non a realizzare una riorganizzazione aziendale nell’interesse della società scindenda (e di quelle beneficiarie), ma a soddisfare l'esigenza di scioglimento della S.p.a., con assegnazione di porzioni del patrimonio immobiliare a favore dei soci uscenti ed
ha evidenziato i seguenti indici a sostegno del proprio giudizio:
1. la ristretta base familiare della compagine societaria protagonista della scissione;
2. l’estinzione della società istante a seguito della scissione;
3. la mancanza di prospettive di ingresso di nuovi capitali e/o soci nelle società beneficiarie;
4. la tendenza ad una diretta utilizzazione delle unità immobiliari da parte dei soci;
5. la mancata rappresentazione di reali strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione;
6. l’assenza di effettivi propositi di gestione imprenditoriale collettiva.
Operazione dunque ritenuta elusiva.
Per maggiori chiarimenti contattarelo Studio qui.
Provvigioni agli agenti - va dedotta nell’esercizio di consegna
Le provvigioni agli agenti va dedotta (dalla casa mandante) nell’esercizio di
consegna.
Con la Risoluzione n.15/2005, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che gli intermediari e i loro preponenti dovevano imputare le provvigioni attive e passive all’esercizio nel corso del quale era stato concluso il contratto di vendita. Forti dubbi erano sorti circa i contratti conclusi a fine anno. In questi casi la consegna dei beni e la registrazione dei ricavi avvengono, infatti, nell’esercizio successivo.
Con la risposta all’istanza di interpello n.954-87316 del 22 giugno 2006,
l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che se la conclusione del contratto e la consegna dei beni non coincidono, il principio di correlazione (costi-ricavi) prevale su quello di competenza.
Il preponente (o casa mandante) deve procedere alla deduzione della provvigione passiva pagata all’agente, non nel periodo di conclusione del contratto di vendita, ma in quello dell’effettiva consegna e della registrazione dei ricavi.
consegna.
Con la Risoluzione n.15/2005, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che gli intermediari e i loro preponenti dovevano imputare le provvigioni attive e passive all’esercizio nel corso del quale era stato concluso il contratto di vendita. Forti dubbi erano sorti circa i contratti conclusi a fine anno. In questi casi la consegna dei beni e la registrazione dei ricavi avvengono, infatti, nell’esercizio successivo.
Con la risposta all’istanza di interpello n.954-87316 del 22 giugno 2006,
l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che se la conclusione del contratto e la consegna dei beni non coincidono, il principio di correlazione (costi-ricavi) prevale su quello di competenza.
Il preponente (o casa mandante) deve procedere alla deduzione della provvigione passiva pagata all’agente, non nel periodo di conclusione del contratto di vendita, ma in quello dell’effettiva consegna e della registrazione dei ricavi.
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