IMPRESE (IRES-IRAP)
L’Agenzia delle Entrate (Ris. Min. n.95 del 25 luglio 2006) ha chiarito il trattamento fiscale delle spese di ricerca sostenute per i progetti iniziati nel corso dell'anno 2005 ma non ancora disponibili per l’utilizzazione economica in quanto in fase di sviluppo.
Le spese di ricerca e sviluppo (R&D) capitalizzate nell’esercizio in cui sono state sostenute sono deducibili integralmente se non hanno dato origine a risultati economicamente apprezzabili.
Di contro, se dall’attività di ricerca è derivato un bene o un processo utilizzabile economicamente, i relativi costi iscritti a bilancio possono essere ammortizzati secondo le previsioni dell’art. 103 del Tuir come modificato dal D.L. n. 223/2006.