12 luglio 2006

Lavoro autonomo - trattamento fiscale delle banche dati

La Risoluzione dell'’Agenzia delle Entrate n.72/E del 25.05.2006 ha affermato che il costo di una banca dati che contiene formulari, istanze, comunicazioni, ricorsi, bilanci, atti vari in materia di fallimento, perizie, fac-simili, documentazione, ecc. deve considerarsi assimilata ad una immobilizzazione materiale (in particolare ad una attrezzatura) e deve essere ammortizzata al 15% secondo le aliquote contenute nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 31.12.1988.
La risposta all’interpello avanzato da un professionista (quindi relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo) prende a prestito alcuni concetti della normativa in materia doganale (che danno prevalenza al supporto piuttosto che al contenuto) ed arriva ad affermare che ci si deve confrontare con un bene materiale e non con un bene immateriale. Da questa assimilazione consegue la necessità di un procedimento di ammortamento.
A nostro giudizio, invece, i contenuti della risoluzione meriterebbero maggiore approfondimento, dato che l’assimilazione proposta può funzionare in rari casi, mentre pare assolutamente non reggere per la generalità delle situazioni.
E’ noto che le principali banche dati in commercio non rappresentino null’altro che:
· raccolte di informazioni che vanno dalla normativa, alla prassi ed a contributi di dottrina, eventualmente integrate con alcune piccole utilità (simili a fogli di lavoro e fac simili);
· dei “software”, per l'espletamento di particolari pratiche, che consentono la memorizzazione e la gestione delle stesse, specialmente quando si tratta di operazioni continuative.
Le stesse, tra l’altro, sono solitamente commercializzate in varie modalità, tra cui:
· edizioni singole;
· edizioni singole e abbonamento.
Subordinare, dunque, il trattamento fiscale alla disciplina doganale, appare sostanzialmente non corretto, seppur ora il contribuente almeno sarà conscio del parere dell’Agenzia e, se ritiene, può aderire allo stesso.
Inoltre, nella realtà quotidiana, si deve anche considerare che:
· se le stesse informazioni fossero contenute in un formulario cartaceo, il costo di acquisto sarebbe interamente deducibile nell’esercizio di sostenimento della spesa;
· se fosse attivata un servizio simile a mezzo internet (es. banca dati on line), analogamente ci si troverebbe dinnanzi ad un costo per servizi ugualmente deducibile secondo il criterio di cassa (nell'anno di pagamento).

Reddito di impresa
Tutte le predette considerazioni dovrebbero trovare applicazione anche nella determinazionedel reddito di impresa, fermo restando il rispetto del criterio di competenza e non di cassa.

Il nostro studio commerciale resta a disposizione per eventuali chirimenti.