03 luglio 2006

Provvigioni agli agenti - va dedotta nell’esercizio di consegna

Le provvigioni agli agenti va dedotta (dalla casa mandante) nell’esercizio di
consegna.
Con la Risoluzione n.15/2005, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che gli intermediari e i loro preponenti dovevano imputare le provvigioni attive e passive all’esercizio nel corso del quale era stato concluso il contratto di vendita. Forti dubbi erano sorti circa i contratti conclusi a fine anno. In questi casi la consegna dei beni e la registrazione dei ricavi avvengono, infatti, nell’esercizio successivo.
Con la risposta all’istanza di interpello n.954-87316 del 22 giugno 2006,
l’Amministrazione Finanziaria ha stabilito che se la conclusione del contratto e la consegna dei beni non coincidono, il principio di correlazione (costi-ricavi) prevale su quello di competenza.
Il preponente (o casa mandante) deve procedere alla deduzione della provvigione passiva pagata all’agente, non nel periodo di conclusione del contratto di vendita, ma in quello dell’effettiva consegna e della registrazione dei ricavi.