Qualora il sostituto di imposta non versi al Fisco la ritenuta di acconto, il percettore delle somme si considera debitore in solido al pagamento dell’imposta e, come tale, soggetto all’accertamento e a tutti i conseguenti oneri.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 14033, 16/06/2006)
L'orientamento della Suprema Corte non risulta del tutto condivisibile, ma rappresenta ora un sicuro punto a sfavore del contribuente.