28 luglio 2006

Il contribuente è obbligato in solido con il sostituto di imposta

Qualora il sostituto di imposta non versi al Fisco la ritenuta di acconto, il percettore delle somme si considera debitore in solido al pagamento dell’imposta e, come tale, soggetto all’accertamento e a tutti i conseguenti oneri.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 14033, 16/06/2006)

L'orientamento della Suprema Corte non risulta del tutto condivisibile, ma rappresenta ora un sicuro punto a sfavore del contribuente.