21 dicembre 2009

Santo Natale 2009

Studio Paolo Malagoli - Dottore Commercialista in Como


Lo studio augura a Tutti i Clienti e navigatori liete festività.

Gli uffici resteranno chiusi dal 30 dicembre 2009 al 06 gennaio 2010.

19 dicembre 2009

ADC, NORMA DI COMPORTAMENTO 176: riporto delle perdite fiscali nelle fusioni

L'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ha pubblicato la propria norma di comportamente n. 176 in merito alle modalità tecniche di riporto delle perdite fiscali in caso di fusione tra società.

In particolare l'attenzione è stata volta al periodo temporale nel quale misurare i parametri di vitalità delle imprese partecipanti all'operazione.

TASSO LEGALE ALL'1% DAL 2010: modifica ufficiale al saggio di interesse legale dal nuovo anno

Con Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2009 è stato modificato, a decorrere dal 01 gennaio 2010, il tasso legale di interesse (art. 1284 del Codice Civile).
La nuova misura è fissata al 1,00% in base annua.

27 ottobre 2009

GUIDA n. 4 OIC: gestione contabile di distribuzione di utili e riserve

L'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ha approvato, il 15/10/2009, la "Guida operativa per la gestione contabile delle regole sulla distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n° 38".

Gli elementi principali trattati dalla guida n. 4 sono:
- la modalità di distribuzione di utili e di riserve nel bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- la distinzione fra utili "disponibili" e utili "indisponibili" derivanti dall'applicazione del criterio del fair value per gli strumenti finanziari di negoziazione;
- il trattamento delle riserve rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto in base agli IAS.

12 ottobre 2009

SCUDO FISCALE TER: definitiva la Circolare

E' uscita dalla fase di "Bozza" la circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito all'attuazione dello "Scudo Fiscale ter".

In particolare risulta interessante il passaggio relativo alle interrelazioni con la normativa CFC (art. 167 e 168 Tuir) che in pratica consente uno scudo "dall'estero" a imprese e società controllate / collegate dall'Italia.
Non risultano invece particolari informazioni (su cui si aspica un nuovo intervento) in merito alle interrelazioni con il concetto "allargato" di residenza fiscale art. 73, c. 5 Bis del TUIR.
Questa lacuna potrebbe rendere difficoltoso inquadrare nello scudo fiscale alcune complesse operazioni societarie estere.

La circolare n. 43 del 2009

I modelli di dichiarazione per lo scudo fiscale

06 ottobre 2009

DETRAZIONE 55%: Semplificazioni in arrivo

Con Decreto del Ministero delle Finanze 6 agosto 2009, pubblicato nella G.U. n. 224 del 26 settembre 2009, (in vigore dall’11 ottobre 2009) sono state disposte semplificazioni per gli incentivi fiscali per il risparmio energetico (detrazione 55%).
Tra le altre:
- Si conferma l’incumulabilità tra la detrazione 55% ed il premio previsto per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
- è vietato il cumulo tra bonus 55% ed il conto energia per chi installa impianti fotovoltaici;
- l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore lavori riportata nella relazione per il contenimento consumi da presentare al Comune;
- la certificazione di “trasmittanza termica” delle finestre non richiede più l'allegazione della certificazione dei singoli componenti degli infissi;
- le pratiche inerenti i pannelli solari (in autocostruzioni) non devono più essere corredate da certificazione del vetro.

15 settembre 2009

RITENUTE D'ACCONTO subite ma non versate: è possibile opporsi alle pretese dell'Erario

La Commissione tributaria provinciale Milano, con sentenza del 01 giugno 2009, n. 111, ha affermato che se il sostituto d'imposta non versa le ritenute d'acconto all'erario, il professionista (sostituito) può opporsi al ruolo per importi relativi a tali ritenute. Egli dovrà fornire quale mezzi di prova le copie di fatture ed assegni da cui risulta che gli onorari sono stati corrisposti al netto di tali ritenute.

09 settembre 2009

Rivalutazione conveniente se società di persone in contabilità semplificata nel 2008

Con Risoluzione Ministeriale n. 2009/09 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che può rivalutare gli immobili strumentali in bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora presenti nel patrimonio aziendale nel 2008, senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione né, quindi, procedere ad affrancarlo, il contribuente in contabilità semplificata nel 2008 anche se era in contabilità ordinaria nel 2007 (ad esempio le società di persone).
Nel 2008, l’impresa non ha un bilancio formale da cui risulti esposto il saldo attivo di rivalutazione. Il contribuente, quindi, per poter rivalutare i beni secondo le regole dedicate alle imprese in contabilità semplificata, deve verificare la presenza degli immobili al 31 dicembre 2007, facendo riferimento al bilancio dello stesso anno, e appurare che siano ancora iscritti nel registro dei beni ammortizzabili alla fine del 2008.
A questo punto, versando l’imposta sostitutiva dovuta sui maggiori valori attribuiti ai beni, può rivalutarli senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione. L’eventuale futuro ritorno alla contabilità ordinaria non determinerà l’obbligo di iscrizione di alcuna riserva in sospensione d’imposta.
E' prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della rivalutazione compiuta a fianco della compilazione tipica della stessa da farsi per le contabilità semplificate.
E' inoltre prevista la bollatura e vidimazione presso l'Agenzia delle Entrate di un apposito prospetto (a schema libero) da cui risultino il costo dell'immobile e la rivalutazione effettuata.

E' evidente dunque il vantaggio rispetto a chi deve affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione per poter pervenire alla definitiva distribuzione ai soci.

20 luglio 2009

Chiusura estiva dello studio.

Avvisiamo che dal giorno 05 agosto al giorno 02 settembre lo studio resterà chiuso per la pausa estiva.

09 luglio 2009

IVA NELL'UNIONE EUROPEA: GUIDA 2009 dell'Agenzia delle Entrate

La Direzione Regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate e Unioncamere Liguria hanno pubblicato recentemente la guida “L’Iva nell’Unione Europea”.

Destinata agli operatori di piccole e medie società, illustra la legislazione esistente in materia Iva in modo pratico e di facile comprensione per i contribuenti.

Se ne consiglia la lettura anche per l'esame della disciplina Iva intracomunitaria.

03 luglio 2009

INDENNITA' DI CLIENTELA AGENTI - DEDUCIBILE: 2009 dietrofront della Cassazione

Con la sentenza n. 13506 dell'11 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha modificato precedenti propri pronunciamenti in tema di deducibilità dell'accantonamento al fondo di indennità di clientela degli agenti.
Secondo i giudici è deducibile dall'imprenditore (impresa mandante) l'accantonamento per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio.
Determinante per le decisione è stata, come ricordano i giudici nelle motivazioni, la modifica dell'art.1751 c.c., che contiene l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio.

Gli imprenditori negli ultimi anni hanno vissuto più di un ripensamento da parte della Corte di Cassazione e dell'Agenzia delle Entrate (da cui ci si aspetta peraltro un conseguente nuovo filone interpretativo) e si trovano dunque ora a fare i conti con fondi accantonati nel tempo con diversi regimi fiscali di cui si dovrà monitorare attentamente in futuro i relavivi utilizzi e le connesse eventuali variazioni fiscali.

10 giugno 2009

PROROGA ISTANZA RIMBORSO "10% IRAP": slitta il termine al 14 settembre ?

Parrebbe che sia in corso di approvazione il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che differisce dal 12 giugno al 14 settembre 2009 la data di attivazione della procedura telematica per la presentazione delle istanze di rimborso di cui all'articolo 6 del d.l. n. 185 del 2008 (rimborso Irpef/IRES per deduzione del 10% dell'IRAP).

La proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e consente ai contribuenti.

06 giugno 2009

Istanze di rimborso IRES ed IRPEF per il 10% IRAP

Con l'art. 6, c. 1, del D.L. n. 185/2008 è stata introdotta, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008 la parziale deducibilità (10%), ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi sostenuti da imprese e da lavoratori autonomi, come componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare all'imposta regionale.

Sono stati predisposti i modelli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione: dal 12 giugno sarà possibile effettuare la trasmissione dell'Istanza di rimborso con un software che sarà disponibile solo dal medesimo 12 giugno, e la modalità di accettazione sarà in ordine cronologico e nei limiti di spesa statale fissati dalla citata normativa.

A mio modesto parere reputo questa repentina approvazione e le date fissate in questo periodo già pregno di scadenze fiscali, una presa in giro del contribuente che si troverà ancora una volta di fronte all'ennesima rincorsa. Una situazione sicuramente di netta violazione della civiltà fiscale.

04 maggio 2009

CIRCOLARE n. 9/IR del CNDCEC: Spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

Il Legislatore e l'Agenzia delle Entrate hanno contribuito non poco a complicare la vita dei contribuenti con una riscrittura profonda e complessa delle regole, sia ai fini delle imposte sui redditi che Iva, che riguardano le spese di rappresentanza e spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli operatori hanno addirittura dovuto, in taluni casi, operare retroattivamente.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene, con la circolare 9/IR dell'Istituto di Ricerca, a cercare di fare un po' di chiarezza.

23 aprile 2009

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI ART. 96 TUIR: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 19 del 21/04/09 in tema di riforma delle indeducibilità Irpef ed Ires degli interessi passivi.

La disamina è quantomai ampia, ma quello che mi preme qui esaminare è la questione degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali e della loro "considerabilità" o meno a decurtazione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR (soggetti Ires).

Già su questo blog esprimevo la mia personale opinione in merito alla problematica:
qui potete leggere il post.

Purtroppo esprimevo la mia preoccupazione a che l'Agenzia, in fase interpretativa, assumesse una posizione restrittiva, magari adagiandosi sui principi contabili nazionali e senza considerare invece la realtà finanziaria delle regolazioni monetarie di operazioni commerciali.

Così è stato.

L'Agenzia ha chiarito, che a suo giudizio la norma deve essere interpretata consentendo di considerare solo gli interessi impliciti compresi in crediti commerciali a scadenza differita nel medio-lungo periodo.
In realtà tale affermazione non è chiara... sarebbe stato più semplice dire oltre i 12 mesi e non ricorrere a formule a loro volta interpretabili. Leggendo poi più oltre, nel medesimo paragrafo, si trova che tali interessi attivi sono "sempre" computabili.

Insomma una interpretazione per nulla chiara... forse, mi spingo a dire, volutamente lasciata poco chiara, ma che comunque fa propendere per una esclusione dal calcolo degli interessi attivi impliciti in crediti commerciali di breve durata (sotto i 12 mesi ?).

Insomma un non senso finanziario... come chiedere ad un istituto di credito di essere finanziati gratuitamente sol perchè la durata del prestito sarebbe magari di solo un mese.
Ma tant'è... e con questa interpretazione i contribuenti si troveranno a ragionare ed a pagare imposte.
Una norma al limite del paradossale... sia per la situazione ecomonica in cui va a dispiegare per la prima volta i propri effetti sia semplicemente ragionando su come in realtà si generi una doppia tassazione... indeducibilità di interessi passivi per l'impresa e tassabilità dei medesimi interessi ricevuti dalle banche finanziatrici.

16 aprile 2009

DEDUZIONE IRES / IRPEF 10% IRAP: emessa la circolare interpretativa

Con Circolare 16/E del 14 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate detta le regole applicative della nuova deduzione concessa da Ires od Irpef (a seconda dei contribuenti) di un importo pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta.

Viene in pratica confermato quanto era trapelato negli ultimi incontri tra esponenti dell'Agenzia e la stampa specializzata: il principio da utilizzare è quello di cassa (importi versati) con il limite del totale imposta dell'anno.

Esempio per un soggetto Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:

- saldo Irap 2007 versato a giugno 2008 = 300
- 1° e 2° acconti Irap 2008 versati a giugno e novembre 2008 = 1000
- Imposta Irap calcolata per il 2008 = 800 (quindi con 200 euro di credito finale)

La deduzione verrà calcolata avendo riferimento al tetto dell'imposta Irap calcolata per il 2008 in quanto inferiore all'importo degli acconti versati:

Deduzione Ires = 10% di 300 + 10% di 800 = 110

E' inoltre confermato il requisito di aver sostenuto costi per il personale dipendente e/o interessi passivi per aver diritto alla deduzione descritta in ciascuno degli anni di riferimento per la base di calcolo della deduzione stessa.

08 aprile 2009

TERMINI PRESENTAZIONE: Unico 2009, Iva, 730...

In vigore il nuovo calendario delle scadenze fiscali. E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/02/09 la Legge n. 14/2009 (conversione del Decreto Legge "milleproroghe" n. 207/2008), ed è così entrato in vigore il nuovo calendario fiscale.

- Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche, società di persone e dati Irap): 30 settembre 2009

- Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires): Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta

- Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA: 30 settembre 2009

- Presentazione modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico: 30 aprile 2009

- Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati: 1 giugno 2009

- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770): 31 luglio 2009

- Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti di imposta: 15 luglio 2009

07 aprile 2009

Terremoto in Abruzzo: aiuti via telefono e sms

Notizia extra fiscale:

Vista l'emergenza dovuta al terremoto in Abruzzo segnaliamo che è aperta la possibilità di donare alle popolazioni terremotate con le seguenti modalità (tra le altre):

1€ = mandando un SMS da cellulare al n. 48580 (Tim, Vodafone, Wind e Tre)
2€ = telefonando da rete fissa al n. 48580

Altre possibilità anche di bonifico sono meglio dettagliate qui.

Vi invitiamo calorosamente a dar manforte ai nostri connazionali colpiti aderendo alle sottoscrizioni.

24 marzo 2009

RITENUTE NON CERTIFICATE: ora possibile lo scomputo in Unico

LAgenzia delle Entrate conferma la legittimità dello scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta con la risoluzione n. 68/E del 19/03/2009.

Lo scomputo delle ritenute d'acconto non certificate dal sostituto d’imposta che ha erogato i compensi soggetti, sarà possibile, per professionisti ed imprese, conservando una prova dell'avvenuto pagamento, cioè copia del bonifico bancario o della parcella incassata al netto della ritenuta subita.

La risoluzione in pratica amplia la nozione di “certificazioni richieste ai contribuenti”, contenuta nell’art.36-ter del DPR n.600/73. La nuova modalità "allargata" prevede, per giustificare lo scomputo delle ritenute subite nel modello Unico, l’esibizione sia della fattura che della relativa documentazione, proveniente da banche e similari, idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta.

Qualora, successivamente, fattura e documentazione siano prodotte in sede di
controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, a questi documenti andrà aggiunta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che ha proceduto allo scomputo.

09 marzo 2009

AUTOFATTURA OMESSA: sanzioni pesanti.

L'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito delle sanzioni per omessa autofatturazione delle operazioni che lo richiedano ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 633/72.

Qui si può leggere la risoluzione n. 56 del 06/06/2009.

In sintesi la sanzione applicabile risulta essere quella dal 100% al 200% dell'Iva non documentata con il meccanismo dell'autofatturazione.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea facendolo proprio un princio fissato da alcune sentenze della Corte di Giustizia UE secondo il quale la detrazione dell'Iva resta comunque possibile e dunque non diviene una sanzione accessoria (nel caso tale detrazione fosse stata negata).

La risoluzione, che reputo non si distingua per chiarezza espositiva, non può certo esprimersi contro principi sovranazionali immediatamente applicabili in Italia e per di più non tiene in considerazione due fondamentali, a mio giudizio, considerazioni:
- il principio di proporzionalità cui le sanzioni devono essere conformate secondo la disciplina comunitaria dell'Iva;
- il fatto che esistono spesso e volentieri fattispecie in cui dalla omessa autofatturazione nessun danno discenda comunque all'Erario.

Si pensi al caso di una omessa autofatturazione su provvigioni per royalties estere. Autofattura, doppia registrazione, Iva a debito ed Iva a credito... risultato assolutamente neutro... nessun danno all'Erario... eppure dal 100% al 200% di sanzione per l'imposta non documentata.
Nessun danno all'attività di controllo... la fattura estera è infatti registrata in contabilità generale, ha subito magari ritenute certificate, è stata pagata con movimento bancario... insomma direi una omissione meramente formale.

La proprozionalità ?

06 marzo 2009

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI: i termini nello scadenziario ufficiale 2009

Breve sintesi delle principali scadenze fiscali sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla luce del decreto "Milleproproghe".

Qui lo scadenziario.

04 marzo 2009

XBRL RINVIATO: Non si applica al bilancio 2008

Con circolare dell'Unioncamere viene definito ufficialmente il il rinvio dell'entrata in vigore dello standard XBRL per il deposito dei bilanci di esercizio.

Unioncamere ha diffuso il 24 febbraio 2009 una circolare con cui si precisa che la data a partire dalla quale diverrà obbligatoria l’applicazione del nuovo formato elettronico XBRL per il deposito del bilancio di esercizio, è fissata al 16 febbraio 2009.

I bilanci chiusi al 31 dicembre 2008 potranno dunque essere depositati con le vecchie modalità, mentre il formato elettronico elaborabile XBRL si applicherà alle società che chiudono il bilancio a partire dal 16 febbraio di quest’anno.

17 febbraio 2009

REDDITOMETRO: aggiornamento 2008 - 2009

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 11.02.2009 ha aggiornato la tabella allegata al decreto del ministro delle Finanze 10.09.92, inerente i calcoli presuntivi dell’imposta dovuta per i periodi d’imposta 2008 e 2009.

L'Agenzia provvede periodicamente (ogni due anni) ad aggiornare i parametri di calcolo del c.d. "redditometro" sulla base delle variazioni ISTAT.

Per il periodo giugno 1992 - giugno 2008, l’ISTAT ha comunica una variazione in aumento del 56,2%. Il provvedimento cambia, pertanto, i valori di riferimento di alcuni elementi considerati per il calcolo dei redditi presuntivamente conseguiti nei periodi d'imposta 2008 e 2009.
Restano invece invariati i coefficienti di calcolo.

10 febbraio 2009

Tassa vidimazione libri sociali: al 16 marzo la scadenza.

Le società di capitali entro il termine del 16 marzo 2009, sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

La tassa dal 2001 sostituisce le bollature iniziali di alcuni libri e registri obbligatori (libro giornale, del libro degli inventari, registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e Iva).
Tali registri e libri, le cui pagine sono da numerare progressivamente in uso, sono soggetti all'imposta di bollo, ma non più a vidimazione preliminare alla loro messa in uso.

Detta vidimazione (bollatura iniziale) è stata sostituita da un versamento (peraltro deducibile ai fini delle imposte dirette) annuale a carico delle società di capitali di importo pari a:
- € 309,87 per la generalità delle società;
- € 516,46 per le società con capitale che al 1/1/2009 era superiore a € 516.456,90.
Il versamento è dovuto anche dalle società di capitali in liquidazione.

Sono esclusi:
- le società di persone;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali fallite.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale restano però soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da apporre alle pagine dei registri.

Il versamento deve essere effettuato attraverso con il modello F24, sezione Erario, utilizzando il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2009.

Disabili: nuova guida ai risparmi fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha dedicato una nuova guida alle agevolazioni fiscali per i disabil

Potete leggerla a questo link.

05 febbraio 2009

Liquidazione impresa individuale e dichiarazioni fiscali

Nella messa in liquidazione dell'impresa individuale bisogna fare attenzione ai complessi obblighi dichiarativi.
E' questo in sostanza il messaggio mandato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 04/02/2009, n. 31/E.

In particolare la messa in liquidazione di una ditta individuale comporta la presentazione di due dichiarazioni per il reddito d'impresa (una per il periodo ante liquidazione, una per la residua frazione del periodo) e di una dichiarazione per tutti i redditi.

27 gennaio 2009

Black List e White List: periodo transitorio per la deduzione dei costi

Dopo aver recentemente informato circa un accordo procedurale avvenuto con la Corea del Sud al fine di facilitare la dimostrazione di non appartenenza alla Black list prevista da TUIR, l'Agenzia delle Entrate si pronuncia in merito all'attuale disciplina ed in pratica rimanda l'entrata in vigore della nuova "White List".

Nere o bianche, le liste a cui qui si fa riferimento sono i famosi elenchi di stati a fiscalità privilegiata ed a fiscalità ordinaria cui le imprese italiane devono fare attenzione quando si accingono a dedurre i costi di fornitura sostenuti da controparti di quei paesi.

Rimandiamo alla chiarissima circolare n. 1 dell Agenzia delle Entrate, sensa far qui una ulteriore sintesi. Un nostro personale plauso all'estensore che è stato molto chiaro e sintetico nel riassumere lo stato dell'arte della disciplina fiscale.

19 gennaio 2009

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE: il CUD o il certificato salvano il percipiente

Nella sentenza è la n.9 del 13 dicembre 2008della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia si statuisce il principio secondo il quale il sostituito non è responsabile del mancato versamento delle ritenute da parte del suo committente (o datore di lavoro).
La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto che nel caso in cui sostituto d'imposta che abbia omesso il versamento delle ritenute Irpef, il sostituito, o percipiente, non è da ritenersi esponsabile in solido del debito, qualora lo stesso sostituito dia prova di aver controllato che tale versamento sia avvenuto regolarmente.
Prova del versamento delle ritenute può essere fornita con copia del modello CUD (per i lavoratori dipendenti) o dalla certificazione dei compensi percepiti e soggetti a ritenuta (per i lavoratori autonomi).
In parole semplici l'approccio è pragmatico: se si è in possesso di CUD o Certificazione dei compensi si può tranquillamente operare lo scomputo delle ritenute senza preoccuparsi di indagare ulteriormente sull'effettivo versamento delle ritenute certificate con quei docuemnti.

14 gennaio 2009

Intrastat: breve sintesi dei presupposti

I soggetti che, nell'anno solare 2008, abbiano effettuato operazioni intracomunitarie per un volume totale inferiore od uguale rispettivamente per vendite ad euro 40.000,00 e per acquisti ad euro 180.000,00 sono obbligati - entro il 31 gennaio 2009 - alla presentazione degli elenchi riepilogativi annuali (Modelli Intrastat) agli Uffici Doganali competenti.

Per i soggetti con un volume di scambi intracomunitari superiore ai sopraindicati importi, la frequenza degli elenchi è, invece, connessa all'entità delle stesse operazioni. In particolare:

SCAGLIONE CESSIONI INTRA-UE (ANNO PRECED., IN CORSO O PREVISTO) E
PERIODICITA’
Da 0 a 40.000,00 euro = > Annuale (3)
Da 40.000,00 a 250.000,00 euro = > Trimestrale (2) (3)
Oltre 250.000,00 euro => Mensile (1) (3)

SCAGLIONE ACQUISTI INTRA-UE (ANNO PRECED., IN CORSO O PREVISTO) E PERIODICITA’
Da 0 a 180.000,00 euro => Annuale (3)
Oltre 180.000,00 euro => Mensile (1) (3)

Note:
(1) la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre);
(2) la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascun trimestre solare;
(3) per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni.


La frequenza degli elenchi è, in tutti i casi, distinta per acquisti e cessioni: gli elenchi Intrastat clienti e fornitori possono, quindi, avere periodicità diverse.

Si ricorda inoltre che è stato introdotto un meccanismo di variazione in corso d’anno delle periodicità di presentazione (e non più dall’anno successivo) per cui è sempre necessario un accurato monitoraggio del superamento delle suddette soglie.

Nella tabella che segue sono riepilogati i paesi membri della UE, al fine della corretta individuazione delle operazioni da riepilogare negli elenchi.

Austria (AT)
Finlandia (FI)
Polonia (PL)
Lussemburgo (LU)
Ungheria (HU)
Belgio (BE)
Cipro (CY)
Repubblica Ceca (CZ)
Olanda (NL)
Bulgaria (BG)
Germania (DE)
Estonia (EE)
Francia (FR)
Portogallo (PT)
Romania (RO)
Danimarca (DK)
Lettonia (LV)
Gran Bretagna (GB)
Svezia (SE)
Grecia (EL)
Lituania (LT)
Irlanda (IE)
Slovacchia (SK)
Spagna (ES)
Malta (MT)
Italia (IT)
Slovenia (SI)

Istanza 55% per il 2008: non si deve fare

Ad oggi 14 gennaio 2008 nessun modello o software per presentare l'istanza di fruizione (domanda) della agevolazione per il risparmio energetico 55% sono stati pubblicati.
Si deduce per logica e decenza che tale domanda non sarà da presentare per le spese relative al 2008, quantomeno non con la scadenza di invio a partire dal 15 gennaio 2009.

La vicenda è quella nota e che abbiamo trattato in altre news: la "compressione" della agevolazione 55% sulle spese volte a conseguire risparmio energetico su edifici esistenti (vedere Decreto legge 185/2008).

Come anticipato dallo stesso Ministro Tremonti parrebbe dunque materializzato il ripensamento del governo almeno per quanto riguarda il 2008.

Staremo a vedere nella conversione in legge (su cui è stata richiesta la "fiducia") le regole per le spese 2009 e 2010.

09 gennaio 2009

55%: detrazione per le spese del 2008, il modello non è ancora approvato.

Il Decreto legge anticrisi (D.L. 185/2008) ha apportato sogificative modifiche alla fruibilità della detrazione fiscali per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico su edifici esistenti (conosciuta come detrazione 55%).

La fruizione anche per il 2008 vede, nel testo normativo, una limitazione quanto a risorse disponibili ed una preventiva domanda obbligatoria da presentarsi a partire dal 15 gennaio 2009 (per le spese 2008).

Ad oggi non risulta ancora approvato il provvedimento con l'approvazione del modello. Neppure sono stati predisposti gli appositi canali telematici per la nuova procedura.

E' segno che il Governo e Tremonti in particolare si apprestano a confermare così come era la detrazione per il 2008 ??? Senza restrizioni o domande preliminari ???
Vedremo.