16 dicembre 2008

S. Natale 2008



Comunichiamo ai Sig. Clienti ed agli Utenti di questo sito web che lo Studio Paolo Malagoli resterà chiuso per la pausa natalizia dal 24.12.2008 al 06.01.2009.

Auguriamo a Tutti Voi un sereno Natale ed un felice anno 2009.




09 dicembre 2008

DEPOSITI DORMIENTI: controlla se ci sei anche tu

Con D.P.R. n. 116 del 2007 sono stati disciplinati i criteri per individuare, nel sistema finanziario, i
conti definibili come "dormienti".

Rientrano in tale definizione i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) sui quali quali non sia stata effettuata nessuna operazione o movimentazione del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni.

Gli istituti di credito e gli altri intermediari hanno provveduto ad identificare tali rapporti e a comunicarne i dati al Ministero dell'Economia.

La definizione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione delle somme da parte del titolare: egli potrà infatti richiederne la restituzione alla banca o all’intermediario finanziario presso cui risultava tale rapporto o direttamente al Ministero dell'Economia, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla banca o dall’intermediario al relativo Fondo dei conti dormienti.

Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione dell’elenco dei conti definiti come dormienti, così come indicati da banche e intermediari finanziari.

A questo link è possibile scorrere l'elenco ed effettuare ricerche nominative.

02 dicembre 2008

MUTUI 4% ? Attenzione, non per tutti !

La lettura del decreto anticrisi (28/11/2008) genera indubbie perplessità per quella che sembra essere una vera difficoltà sintattica del redattore. Norme al limite dell'incomprensibile.

La sbandierata riduzione al 4% dei mutui variabili prima casa in realtà è da leggere con cura.

Il tetto del 4% ai mutui a tasso variabile varrà solo per quelli nati a tassi inferiori.
Quelli nati a tassi superiori avranno quel tasso superiore come tetto ed a nulla varrà quel 4%. Si può dire dunque nessun effetto per i mutui sorti dopo la primavera 2007.

Nessun beneficio di stato dunque se non quello dato dall'attuale andamento negativo dell'Euribor cui normalmente i mutui sono collegati.

Esistono cittadini con mutui di serie A e cittadini con mutui di serie B sembra dire il governo.

PRENOTAZIONE-DOMANDA DETRAZIONE 55%: morte di una agevolazione ?

Il Decreto Legge 28/11/2008 ha forse sancito la morte di una agevolazione fiscale: la detrazione del 55% per gli interventi mirati di risparmio energetico sugli edifici esistenti.

In pratica l'art. 29 ha introdotto una comunicazione telematica preventiva (domanda) per prenotare il bonus del 55% anche per le spese già fatte nel 2008 !
Viene inoltre introdotto il "silenzio rifiuto" in base al quale se entro 30 giorni non si ha risposta favorevole dall'Agenzia Entrate non si potrà fruire del 55% di detrazione. Resterà esclusivamente il ricorso alla meno favorevole detrazione del 36%, con limiti più bassi, e con una preventiva comunicazione obbligatoria che forse neppure fu fatta, confidando nella diversa agevolazione. L'assenza della comunicazione preventiva per il 36% preclude la fruizione anche di questo beneficio.

Si stima che le scarse risorse prenotabili per il 55% proteranno al rifiuto di 9 domande su 10!

In pratica un colpo diretto e da KO ai contribuenti che hanno fatto od avevano in programma di fare interventi di recupero energetico.

Non resta che confidare in una diversa conversione in legge.

28 novembre 2008

Bonus Famiglie, mutui casa al 4%, Iva al pagamento fatture ecc.

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTICRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE

Oggi 28 novembre siamo tra i primi a dare notizia e pubblicare il link al tanto atteso Decreto Legge 28/11/2008 (non ancora apparso sul sito dell'Agenzia Entrate) che stabilisce le misure urgenti del Governo anticrisi tra le quali:

  • Riduzione acconti Ires ed Irap
  • Bonus famiglie
  • Mutui casa al massimo al 4% di interesse nel 2009
  • Nuovi mutui casa agganciati al tassi ufficiale di riferimento BCE e non più all'Euribor
  • Deduzione parziale dell'Irap dall'Ires
  • Iva da versare allo Stato solo dopo l'incasso delle fatture
  • Revisione degli studi di settore per tener conto della crisi congiunturale
  • Velocizzazione dei rimborsi fiscali
  • Potenziamento finanziario dei consorzi CONFIDI
  • Posta elettronica certificata obbligatoria per molti soggetti economici
  • Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all’estero

27 novembre 2008

SCHEDA CARBURANTI: solo la corretta compilazione consente la deduzione

Con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 05/11/2008, n. 26539 è stato chiarito che per ottenere la detraibilità dell'imposta IVa assolta sull'acquisto di carburanti l'unico documento valido è la Scheda carburanti. La sua corretta tenuta, compilazione e conservazione sono alla base della detrazione di imposta.

Si richiama l'attenzione in particolare, per le imprese, all'indicazione del chilometraggio, la cui specifica spesso sfugge al contribuente e dunque inficia la detrazione.

Si reputa che per la deduzione del costo valgano gli stessi principi appena indicati per la detrazione d'imposta.

Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di ammettere anche le speciali carte magnetiche rilasciate dalle compagnie petrolifere tra gli strumenti adatti ed alternativi alla scheda carburante per la documentazione di tali costi e che per alcune categorie di contribuenti è invece necessaria la fattura di acquisto (es. autotrasportatori).

21 novembre 2008

CIAO ALFREDO !

Questo è un sito dove raccolgo informazioni fiscali... ma è pur sempre un blog, un sito nato come diario personale... purtroppo lo riconduco per una volta a quella dimensione.


Oggi se ne è andato un mio vero, grande Amico...

CIAO ALFRE, ANZI ARRIVEDERCI !

Sei stato quello che auguro al mio futuro figlio di trovare quando sarà giovane... un esempio di come l'amicizia dovrebbe essere. Grazie.
Il Tuo ricordo resterà sempre con me.

Paolo

PERDITE SU CREDITI: deducibili durante tutta la durata della procedura concorsuale

Con Norma di Comportamento n. 172 del 01/11/2008 dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti (ex Associazione Dottori Commercialisti di Milano) è entarta nel merito della disciplina fiscale delle predite su crediti.

L'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti verso clienti sottoposti a procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono contabilizzate in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori. Questo può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi sino a chiusura della procedura.

Questo orientamento si contrappone ai più recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria con i quali viene superano il vecchio parere Secit (che invece era del medesimo avviso espresso nella nuova norma di comportamento).

18 novembre 2008

INDEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI (art. 96 Tuir): interessi attivi impliciti su crediti di breve durata.

La nuova normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires (Art. 96 del DPR 917/86) mi porta a fare qui alcune brevi riflessioni su una particolarità del meccanismo di calcolo.

Le mie riflessioni precedono qualsiasi intervento dell’Agenzia delle Entrate (che dunque potrebbe avere opposto parere) e qualsiasi eventuale intervento “alleviante” da parte del Governo, vista la incombente crisi dei mercati finanziari.

In particolare prendo spunto da un articolo apparso su una autorevole rivista fiscale (Corriere Tributario) circa la considerazione di quali interessi attivi considerare a scomputo degli interessi passivi prima del noto confronto con il 30% del ROL.
In quell’articolo si afferma che tra gli interessi attivi non possono essere considerati quelli impliciti su crediti commerciali quando il termine di pagamento sia inferiore all’anno. Tali invece potrebbero essere considerati quelli attivi scomputati da crediti commerciali di durata superiore a dodici mesi.
A ragione di ciò l’Autore pone sia una presunta portata della norma (che invece è chiara e non distingue i crediti per durata) che il principio contabile OIC 15, che al suo paragrafo D.III, spiega la attualizzazione dei crediti commerciali in particolari casi.

Orbene giungo ora dalla lettura della norma, dell’articolo di dottrina e del principio contabile OIC 15 e sinceramente devo affermare la mia contrarietà ad escludere dal calcolo ex art. 96 del Tuir gli interessi attivi su crediti commerciali a breve termine, intendendo con ciò quelli di durata inferiore a 12 mesi.

Il mio modesto giudizio si basa sulle seguenti considerazioni:

1) Il principio contabile OIC 15 esordisce affermando che i crediti sono “disponibilità di denaro a termine” e prosegue definendoli poi “immobilizzo finanziario”. Da questi due concetti traspare con evidenza, dato il normale funzionamento dei mercati finanziari, che il denaro ha un valore nel tempo… che sia per una durata di un giorno (per esempio si pensi al “denaro caldo”, certo non gratuito) o sia di dieci anni. E dunque un valore finanziario deve comunque essere attribuito ad una dilazione anche di 30 giorni, ad esempio, e non solo nel caso in cui il termine di pagamento sia superiore all’anno. Si andrebbe contro qualsiasi logica di funzionamento dei mercati finanziari. E ciò anche quando l'origine del credito non sia da individuare in una causa finanziaria, ma in una normale transazione commerciale.

2) Il principio contabile impone lo scomputo dell’interesse implicito dai crediti quando questi abbiano scadenza superiore all’anno. Questa non può essere intesa come affermazione che crediti di più corta durata superino il concetto di “valore del denaro nel tempo” e dunque siano privi di un interesse implicito. I principi contabili hanno uno scopo primario di integrazione del Codice Civile nei compiti di rappresentazione contabile. Essi reputo dunque che richiedano la separata contabilizzazione solo per i crediti di durata superiore all’anno, in ossequio:

A) al principio di significatività dell’informazione per il fruitore del bilancio (seppur comunque anche qui vi sarebbe da commentare);

B) avuto comunque riguardo alla particolarità del sistema italiano dove dilazioni di alcuni mesi sono comunque normali e diffuse ampiamente, rendendo dunque omogeneo (per settori) il panorama dei bilanci.

3) Quando i principi contabili affrontano tecnicamente lo scomputo dell’interesse implicito per i crediti oltre 12 mesi considerano anche i primi 12 mesi di vita del credito stesso, ammettendone dunque direttamente la non gratuità per quel periodo. Altrimenti avrebbero dovuto imporre il calcolo sul solo periodo eccedente.

4) Il principio contabile recita in proposito della scelta del tasso di attualizzazione: “… al tasso di interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche similari”. Letto ciò, affermare che i crediti di durata inferiore ad un anno siano privi di un interesse implicito vorrebbe dire che tali crediti dovrebbero poter essere finanziati sul mercato (es. castelletti) a costo zero; così non è.


In sintesi la transazione attiva dell'imprenditore è attinente all'aspetto economico (ricavo) dell'operazione e deve essere misurato nella dimensione commerciale. La regolazione del flusso di cassa (incasso) è attinente all'aspetto finanziario e dovrà misurarsi nella dimensione finanziaria, avuto riferimento al mercato finanziario, con le regole proprie di quel mercato, interessi compresi, anche su brevi periodi. Come detto in precedenza lo stesso principio contabile ci dice che i crediti sono "immobilizzi finanziari".


Staccandosi dal principio contabile OIC 15 ed affrontando il problema dal punto di vista pragmatico si possono fare ulteriori considerazioni:

1) le metodologie di formazione dei prezzi delle imprese (moltiplicatori o divisori) sono la maggior parte delle volte comprensive di maggiorazioni per il pagamento dilazionato anche solo di qualche mese, proprio per coprire finanziariamente “il termine”.

2) Le condizioni contrattuali concesse prevedono a volte, anche magari solo in fattura, uno “sconto pagamento pronta cassa” e ciò non solo quando le sottostanti condizioni normali prevedrebbero pagamenti a termine superiori ai 12 mesi, ma anche quando la dilazione normale sarebbe di solo qualche mese. E’ dunque riconosciuto un “valore del denaro nel tempo” anche quando si parla di comuni crediti commerciali di durata inferiore all’anno.

3) Non risolutivamente è poi comunque da tenere in considerazione che quando il Legislatore ha voluto introdurre discrimini tra diverse fattispecie lo ha fatto chiaramente. Qui la norma (art. 96 Tuir) parla di crediti commerciali non escludendone nessuno.


Giungo dunque a mio modesto avviso a concludere che non si possa prescindere dal considerare anche gli interessi attivi su crediti commerciali a breve termine dal calcolo di cui all’art. 96 del Tuir.
Un calcolo dunque laborioso per i contribuenti che vorranno sfruttare tutte le opportunità di risparmio fiscale, ma che potrebbe portare a notevoli benefici annullando o neutralizzando almeno parzialmente la temuta indeducibilità.

L'Agenzia delle Entrate potrà certamente nascondere ragioni di gettito dietro un eventuale parere differente, ma dubito che possa sensatamente negare un valore temporale al denaro anche sol per un giorno.

Resto in attesa di pronunciamenti ufficiali, modifiche normative e/o altri interventi di dottrina.

17 novembre 2008

Provvigioni di agenzia e intermediazione: regime Iva per quelle estere nella risoluzione 437/2008

L’Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 437 del 12/11/2008, ha ricapitolato il corretto regime ai fini Iva delle prestazioni di agenzia e intermediazione, rese da soggetti non residenti relative alla commercializzazione di beni mobili, di cessioni all’esportazione, di cessioni intracomunitarie e di cessioni che si perfezionano al di fuori del territorio nazionale, comunitario ed extracomunitario.

A parere dell'agenzia, nelle esportazioni, nelle cessioni intracomunitarie di beni localizzati in Italia e nelle esportazioni di beni che si trovano in un altro Stato comunitario, le prestazioni di intermediazione sono considerate territorialmente rilevanti in Italia.

11 novembre 2008

Oltre 100.000 visite al nostro blog: GRAZIE

Non credevamo ai nostri occhi quando abbiamo visto i risultati statistici raggiunti da questo progetto sperimentale del nostro Studio professionale.

Da quando abbiamo rifatto la grafica della NewsBlogLetter ed adottato il nuovo sistema di statistica (meno di 4 mesi) abbiamo registrato già più di 100.000 visite.

Per questo ringraziamo i colleghi e dipendenti dello Studio, che collaborano alla redazione delle news, i clienti, cui prioritariamente questa servizio è rivolto quale integrazione delle nostre circolari informative, e tutti gli utenti del web che sono passati di qui, in particolare quelli che hanno deciso di farne una tappa fissa del proprio percorso informativo quotidiano.

Grazie

Paolo Malagoli

Circolare n. 7/IR del CNDC: liti col fisco ed autotutela

L'Itituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) ha elaborato con il Consiglio Nazionale di Categoria la Circolare n. 7/IR del 2008 in cui ha trattato il tema della risoluzione delle liti con il fisco per il tramite del ricorso all'"autotutela".

Si tratta di una ampia ed interessante disamina dell'istituto, delle istanze e del diniego eventuale.

Relazione sulla gestione: le novità spiegate dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) ha pubblicato il Documento n. 1 del 2008 in cui spiega alcune delle più recenti novità introdotte a proposito di Relazione sulla Gestione.

Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stata attuata parzialmente la direttiva comunitaria n. 51/2003 che, tra le altre cose, è intervenuta sulla disciplina della Relazione sulla gestione (documento da allegare ai bilanci di esercizio redatti in forma estesa).

10 novembre 2008

IRAP - Elevati compensi non costituiscono da soli indice di imponibilità sufficiente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26681 del 08/11/2008, ha rilevato che gli elevati compensi conseguiti da un professionista non sono di da soli sufficienti a far presupporre la presenza di un'attività professionale autonomamente organizzata e, quindi, l'assoggettabilità all'IRAP dei compensi derivanti della stessa attività professionale.

Nota integrativa, bilancio abbreviato e consolidato: novità in gazzetta ufficiale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n.260, il D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008 che aumenta il contenuto informativo della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.

Le disposizioni di tale decreto si applicano ai bilanci di esercizio ed alle relazioni, relativi agli esercizi che hanno inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore (21 novembre 08).

Il decreto, in particolare, modifica l’art.2427 del Codice Civile, sulle informazioni da dare in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Inoltre, vengono aumentate le soglie per redigere il bilancio abbreviato e consolidato.

05 novembre 2008

Il disavanzo da concambio nelle fusioni ed il "bonus aggragazioni"

Nella Risoluzione n. 406/2008 dell'Agenzia delle Entrate si entra nel tema del c.d. "Bonus aggregazioni" affrontando il tema dell'eventuale disavanzo da concambio emergente da una fusione propria.

L'Agenzia afferma che nelle operazioni di fusione propria, la rivalutazione volontaria dei beni non è tra le fattispecie che possono fruire del "bonus aggregazioni".

Emerge un disavanzo da concambio quando il capitale sociale della nuova società risultante è maggiore della somma dei singoli patrimoni netti contabili delle società fuse. Quando ciò non si verifica, il maggior valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali non può godere dell’agevolazione e, dunque, del riconoscimento fiscale gratuito.

29 ottobre 2008

Tremonti: rotta la linea di sviluppo

Roma, 29 ottobre 2008

Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno, ha affermato che la crisi in atto è una crisi sicuramente globale, "non c'e' dubbio". Egli ha poi proseguito spiegando che: "che si tratti di recessione è una formula ottimistica ed eufemistica. Piuttosto c'è l'impressione che qualcosa di diverso stia avvenendo, è una rottura della linea di sviluppo".

Secondo Giulio Tremonti la crisi in atto non è certamente da considerare un fenomeno "di ciclo. E' la globalizzazione -ha proseguito Tremonti- che sta provocando la situazione in cui ci troviamo".

Circolare Irap per le nuove modalità di tassazione per imprese e società di persone

L'Agenzia delle Entrate ha fornito con propria circolare n. 60/E del 28 attobre 2008 i primi chiarimenti in merito alle nuove modalità di determinazione dell'IRAP per le imprese individuali e società di persone.

Ricordiamo che l'ultima riforma dell'IRAP separata le imprese tra società di capitali e società di persone e imprese indiviaduali. Mentre per le prime il calcolo è ora "agganciato" più fortemente alle risultanze del bilancio, per le seconde e terze resta un calcolo da farsi a partire dalle regole proprie dell'imposta ed integrate dalle norme del TUIR.

Residua l'opzione concessa alle società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria di optare per il metodo nuovo proprio delle società di capitali. L'opzione si esercita telematicamente, quest'anno entro l'imminente 31 ottobre 2008.

Interessantissima occasione per effettuare una pianificazione fiscale con il proprio consuelnte viste ad esempio le diverse imponibilità di alcune componenti di reddito anche legate a riorganizzazione delle imprese.

27 ottobre 2008

Tassazione straordinari e premi: chiarimenti

Con Circolare del 22 orrobre sono giunti nuovi chiarimenti sul regime fiscale agevolato per gli straordinari e i premi. Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, hanno fornito congiuntamente ulteriori chiarimenti (dopo la precedente Circolare n.49/08) sul campo di applicazione del regime fiscale agevolato, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro,
previsto per gli straordinari e per i premi di produttività percepiti dai dipendenti privati
che, nell’anno 2007, hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a
30.000 euro.

Tra gli altri segnaliamo i seguenti chiarimenti:
  • i compensi per le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e festivi rientrano nel regime di tassazione agevolata qualora diano luogo ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa;
  • la tassazione agevolata degli straordinari forfetizzati si riferisce all’importo complessivo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario senza correlazione al lavoro eccedente l’orario normale;
  • sono agevolabili anche le somme corrisposte per i permessi cosiddetti Rol residui, le ferie, i permessi non fruiti nei limiti stabiliti e le indennità di turno;
  • la verifica del limite di 30.000 euro deve essere effettuata anche per coloro che, nel 2007, erano residenti e svolgevano la propria attività di lavoro dipendente fuori dall'Italia.

Trasferimento quote di SRL: circolare 6/IR dei Dottori Commercialisti

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha prodotto la Circolare 6/IR in tema di trasferimento quote di società a responsabilità limitata ad opera del Dottore Commercialista e senza l'intervento del notaio.

Il tema, già trattato in alcuni dei nostri precedenti post (dove trovate i link a tutti i documenti ufficiali che illustrano le novità), trova dunque ulteriori istruzioni.

19 ottobre 2008

Cessione quote di S.r.l.: iter sempre più chiaro con l'Agenzia delle Entrate

Dalle pagine di questo blog, abbiamo già avuto modo di informarvi in merito alle ultime novità in tema di diritto societario scrivendo della possibilità, ora sancita per legge, di effettuare le operazioni di cessione delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata avvalendosi della sola assistenza del Dottore Commercialista e senza più dover ricorrere al notaio.

Questa novità, portata dal Decreto Legge 112 del 2008, ha trovato istruzioni nei vari interventi degli organismi interessati:

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Unioncamere (Camere di commercio d'Italia)
Ed ora anche da parte dell'Agenzia delle entrate:

Mentre già si ha notizia dei primi atti di trasferimento delle quote di S.R.L. compiuti con il solo intervento del Dottore Commercialista, diviene dunque definitivamente chiaro l'iter da compiere.

07 ottobre 2008

Spese di trasferta: ulteriori interpretazioni

La stampa specializzata di oggi da notizia della prossima pubblicazione di una seconda interpretazione dell'Agenzia delle Entrate in cui vengono precisate alcune questioni in merito alla nuova disciplina tributaria delle spese per trasferte. In particolare:

- La cointestazione delle fatture, quando erano molti i dipendenti a fruire ad esempio di un ristorante, che poneva evidenti problemi formali di compilazione, potrà essere sostituita da una più comoda allegazione di una apposita nota in cui siano riportati i fruitori (dipendenti), mentre l'intestazione della fattura potrà restare al solo datore di lavoro;

- le spese sostenute dagli amministratori (con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) per trasferte non sono soggette alla limitazione del 75%, ma solo alle limitazioni già previste per i dipendenti;

- le spese sostenute dai soci di società di persone per trasferte inerenti l'attività d'impresa sono soggette alla limitazione del 75%.

Si attende la trasposizione di queste indicazioni in una circolare o risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

02 ottobre 2008

Esportazioni: art. 8 lettera B DPR 633/72 - in dubbio la disciplina

Con una propria circolare l’Agenzia delle Dogane getta scompiglio nella procedura di esportazione di beni a cura del cessionario non residente regolata dall’art. 8 lettera B del DPR 633/72 (IVA).

In pratica si tratta del caso in cui un soggetto italiano vende ad un soggetto extracomunitario delle merci e quest’ultimo, in proprio o tramite terzi suoi incaricati, ritira la merce e cura l’operazione di trasporto per l’esportazione.

L’Agenzia delle Dogane precisa, in risposta ad un interpello, che tale operazione è possibile esclusivamente se il soggetto estero è in possesso di partita Iva italiana e dunque è identificato direttamente od ha nominato un rappresentante fiscale.

Questa interpretazione modifica radicalmente l’attuale e conosciuta procedura, mettendo in crisi la disciplina prevista dal citato articolo 8.

Anche autorevolissimi interventi della stampa specializzata segnalano come sia ora auspicabile una rapida presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che spieghi ai contribuenti esportatori i comportamenti da tenere

Nel frattempo non possiamo che consigliare prudenza nell'utilizzo del predetto schema contrattuale ed operare, previo accordo con i propri clienti, con la sola procedura prevista dall’art. 8 lett. A del DPR 633/72 che prevede che il trasporto o spedizione sia curato dal cedente italiano od eseguito in suo nome, senza che il cessionario estero mai entri in possesso dei beni nei confini nazionali.
In particolare sarà opportuno verificare anche le condizioni di resa.

La circolare in oggetto è disponibile cliccando qui

30 settembre 2008

Libro inventari, registri e libri fiscali: termini per la stesura e la stampa

Ai sensi dell'art. 15 dei DPR 29 settembre 1973, n. 600, la scadenza per la compilazione del Libro inventari, con riferimento alla data del 31 dicembre 2007 , per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è fissata al 31 dicembre 2008.

Ricordiamo che per compilazione si intende la trascrizione sull'apposito libro dei dettagli contabili dovuti, completata dalla annotazione del bilancio, completo di nota integrativa (società di capitali), e dalla dovuta sottoscrizione da parte del legale rappresentante.


L’articolo 1 comma 161 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) prevede, per la stampa dei registri e libri fiscali meccanografici, il termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quindi per i soggetti, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine per la stampa dei registri fiscali è fissata al 31 dicembre 2008, così come la stampa dei mastri e mastrini contabili.


Il libro cespiti ammortizzabili ha come termine legale per l'annotazione la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che presentano la dichiarazione telematicamente tale scadenza viene dunque a trovarsi oggi, 30 settembre 2008, data entro la quale dovranno essere annotati acquisti, dismissioni ed ammortamenti relativi al 2007.

24 settembre 2008

Mondo immobiliare: con RE BROKER una nuova figura, l'Exclusive Buyer Agent, apre a Como

RE BROKER. E' questo il nome della società che ha importato dal mondo anglosassone la figura dell'"Exclusive Buyer Agent" facendolo sbarcare nel mondo immobiliare comasco.

Il Buyer Agent assume incarico da un potenziale acquirente di ricercare sul mercato un immobile sulla base di specifiche caratteristiche e in quella direzione si muove selezionando gli immobili più interessanti e proponendo solo quelli che più si avvicinano ai desideri del cliente.

Se il cliente viene soddisfatto e si giunge alla conclusione della compravendita, il Buyer Agent avrà diritto ad un compenso prestabilito che proverrà dal suo cliente (l'acquirente) e non dalla parte venditrice. L'Exclusive Buyer Agent infatti avrà il solo mandato del compratore e si muoverà esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo.

L'Exclusive Buyer Agent fornirà al suo cliente tutti gli ulteriori servizi ausiliari alla conclusione della compravendita, compresi i controlli catastali, ipotecari, fiscali, anche avvalendosi di professionisti esterni specialmente competenti.

Qui potrete trovare ulteriori informazioni: RE BROKER Como

22 settembre 2008

CESSIONE QUOTE SRL: al Dottore Commercialista piene competenze

E' finalmente nella nostra normativa la possibilità che la pratica di cessione di quote di Società a Responsabilità Limitata possa essere conclusa dal solo Dottore Commercialista.

Sin oggi le cessioni di quote di SRL trovavano nello studio del Dottore Commercialista assistenza sia nelle prime fasi, di studio, valutazione e ricerca di eventuali controparti che in quelle successive di assistenza alla contrattazione e consulenza contrattuale.

La pratica andava poi conclusa nello studio di un notaio con la redazione di un contratto di compravendita delle quote e l'ufficializzazione con deposito presso il registro imprese a cura del notaio.

La nuova procedura prevista dalla legge invece consente di evitare questo ulteriore passaggio presso il notaio e di "chiudere" dunque la pratica di cessione delle quote di SRL con il solo intervento del Dottore Commercialista. Egli dunque redigerà il vero e proprio contratto di compravendita e provvederà anche al deposito di rito presso il registro imprese per l'iscrizione.

I cittadini ne avranno vantaggi sia in termini di unico interlocutore, il Dottore Commercialista, che di costi.

Qui potete trovare i commenti del Presidente dei Dottori Commercialisti in merito alla nuova disciplina e la circolare n. 5 / IR del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in merito alla cessione di quote di SRL.

Si informa che lo Studio Paolo Malagoli offre piena e completa assistenza alla clientela circa la cessione di quote di Società a Responsabilità Limitata.

21 settembre 2008

Off topic: "L'Ordine" un nuovo quotidiano a Como

Ebbene si, Como (e provincia) guadagnano un nuovo quotidiano, "L'Ordine". In realtà la riedizione di un giornale che ha fatto la storia dell'informazione, questa volta diretto da Alessandro Sallusti.

Viste e avidamente lette le prime due uscite, la testata non smentisce le aspettative: affari locali letti da un punto di vista nuovo, profondo ed ampio.

Per una volta scriviamo qui qualcosa di diverso da economia, fisco ed azienda e ci permettiamo dalle pagine del nostro blog di fare i nostri migliori auguri per il successo di questa nuova iniziativa.

08 settembre 2008

Spese per ristoranti e alberghi: modifiche alla disciplina fiscale

Con la cosidetta "Manovra d'estate" è stato modificato il profilo tributario dei costi sostenuti per alimenti e alberghi.

Le modifiche si riferiscono, da un lato, alla piena detraibilità dell'Iva ad essi inerenti (con alcune eccezioni), e dall'altro, alla restrizione della deducibilità di tali costi.

Le modifiche riguardano sia i professionisti (lavoratori autonomi) sia le imprese (individuali o società).

Qui si può leggere la circolare dell'agenzia delle entrate in merito alla questione.

Nomerosi restano i punti dubbi, che tenteremo di approfondire con prossimi interventi.

05 settembre 2008

Il Blog è prodotto editoriale ? Il Tribunale di Modica si pronuncia.

Il Tribunale di Modica ha depositato le motivazioni della sua recente sentenza di condanna di un Blogger che non aveva proceduto alla registrazione in tribunale del suo Blog, considerato dalla Corte un prodotto editoriale a tutti gli effetti e dunque soggetto a tale obbligo.

La Corte ha ritenuto che tale Blog fosse realmente un giornale on line, con aggiornamento "pressochè" periodico e dunque un vero e proprio prodotto editoriale.

Si delinea dunque anche nell'assenza di una periodicità definibile il metodo per mantenere i propri Blog non soggetti alla Legge sull'editoria ed in particolare alla registrazione delle testate presso il Tribunale competente.

28 luglio 2008

Scadenze rinviate al 20 agosto: modelli F24

La stampa specializzata di sabato 26 luglio 2008 da notizia del rinvio al 20 di agosto delle scadenze di versamento da effettuarsi con modello F24 (il cui termine ordinario sarebbe il 16 agosto).

I contribuenti avranno dunque tempo sino al 20 di agosto per i versamenti da effettuarsi con modello F24 di imposte (Iva, ritenute, imposte dirette ecc.), contributi, Inail ecc.

Nessuna proroga è invece disposta per i versamenti con modelli F23.

Ricordiamo che anche la presentazione del modello Intrastat mensile relativo alle operazioni del mese di luglio non verrà presentato entro il giorno 20 di agosto, ma entro il giorno 6 settembre.

18 luglio 2008

Detassazione degli straordinari: circolare di Ministero del lavoro ed Agenzia delle Entrate con i chiarimenti

E' partita il 1° luglio l'agevolazione fiscale che consente sino al 31 dicembre 2008 l'applicazione (in via sperimentale) di una imposta sostitutiva pari al solo 10% sui premi di produttività e straordinari per i lavoratori appartenenti al settore privato.

E' stata pubblicata una circolare congiunta da parte di Ministero del Lavoro ed Agenzia delle Entrate (n. 49 del 2008) che precisa:

- che beneficiari della misura fiscale sono solo i lavoratoti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 30 mila euro.

- che sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati ossia co.co.co e lavoratori a progetto

In merito alla verifica della condizione relativa al livello reddituale, il documento ufficiale illustra che deve tenersi conto solo del reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria.

L'imposta sostitutiva deve essere applicata in modo automatico dal sostituto d'imposta, salvo comunicazione contraria dal dipendente. Questi può rinunciare al regime sostitutivo facendone apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro.

E' previsto un meccanismo alternativo infatti se l'imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, essa può essere liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito Irpef complessivo e non devono essere considerati nella formazione della propria situazione economica equivalente (cosiddetto ISEE) del lavoratore e della sua famiglia.

16 luglio 2008

Chiusura Studio per la pausa estiva 2008

Avvisiamo i gentili Clienti dello Studio e gli Utenti della NewsBlogLetter che lo Studio rimarrà chiuso per la pausa estiva dal giorno 2 agosto al giorno 1 settembre 2008 compresi.

Auguriamo a tutti una pausa estiva ritemprante e preparatoria alle prossime sfide delle Vs. attività.

15 luglio 2008

Studi di settore: arriva la circolare 4 del 2008 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti

Pubblicata qui la Circolare numero 4 del 16 luglio 2008 da parte dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Il tema trattato è quanto mai attuale e pregno di problemi applicativi: gli studi di settore.
L'argomento è trattato facendo particolare riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore, le motivazioni, il contraddittorio, l'evoluzione normativa e le novità applicabili al periodo d'imposta 2007, per cui si stanno oggi chiudendo le ultime dichiarazioni dei redditi.

10 luglio 2008

Google adsense: nostro intervento nell'articolo sulla rivista Computer Magazine

In merito al sistema Google Adsense segnaliamo l'interessante inchiesta pubblicata sul n. 141 della rivista "Computer Magazine" di agosto 2008 (ed. Sprea) alla pagina 26.

L'autore ha richiesto al Dott. Paolo Malagoli un intervento in merito all'annoso problema dell'inquadramento fiscale, per i piccoli publisher, dei ricavi derivanti da Adsense.

Potete accedere all'intervento riportato nell'articolo cliccando qui.

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Codice tributo 1127: che anno indicare ?

Una incertezza di non poco conto suscita la lettura della risoluzione 237 / E del 10 giugno 2008 (di cui abbiamo dato notizia in nostro precedente post in questo sito).

A proposito del codice tributo 1127 (Imposta sostitutiva sull'estromissione immobile imprenditore individuale Art. 1, c.37, L.244/2007) la risoluzione riporta "...nel campo anno di riferimento l'anno di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l'estromissione...."

Evidente il dubbio applicativo del codice tributo 1127 quando un immobilie è posseduto da svariati anni dall'imprenditore individuale (caso più frequente).

Neppure la guida ai codici tributo del sito web dell'Agenzia delle Entrate bastava a dirimere la questione dell'anno da utilizzare per il codice 1127. Si legga qui.


A nostra domanda l'Agenzia delle Entrate ha risposto quanto segue:

"Quanto scritto nella risoluzione citata è probabilmente un refuso. L'anno da indicare nel mod.F24 è l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, quindi, l'anno di estromissione dell'immobile.

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000."

04 luglio 2008

Fattura per il commercio elettronico diretto

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito di un contribuente in merito alla certificazione fiscale da rilasciare quando si svolge attività di "commercio elettronico diretto".

E' bene premettere che ai fini Iva:

- per "commercio elettronico diretto" si intende la vendita on line di servizi come ad esempio contenuti digitali, software, servizi informatici, hosting, siti web, immagini, testi, informazioni, film, giochi, musica, e-learning, testi, e-book ecc. In pratica, dunque, quando la vendita si sostanzia in nulla di materialmente tangibile, ma resta virtuale in ogni suo aspetto (contatto, scelta, contratto, pagamento, download ecc.) . Ai fini Iva sono comunque intesi quali servizi.

- per "commercio elettronico indiretto" si intende la vendita di beni materiali effettuata per il tramite di contatto on line con il cliente, ma con spedizione tradizionale del bene compravenduto (es. racchetta da tennis). Ai fini Iva sono comunque intesi quali cessioni di beni.

Nel primo caso dunque la risoluzione n. 274 / E del 03 luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni dovranno sempre essere certificate da fattura, anche se compiute nei confronti di privati.

Neppure se le operazioni di incasso sono canalizzate per il tramite di sistemi di pagamento elettronici (es. carte di credito) si può dunque fare a meno della fattura.



Il discorso resta diverso nel caso invece di "commercio elettronico indiretto", ove esiste la possibilità di notevole semplificazione nella certificazione fiscale delle operazioni compiute.

28 giugno 2008

Auto: interessi passivi sui finanziamenti seguono l'art. 164

Riesaminando il contenuto della Circolare n. 47/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, ci si accorge di una interpretazione che potrebbe avere ulteriore impatto sui calcoli fiscali dei contribuenti.

L'Agenzia afferma che: gli interessi passivi sostenuti su finanziamenti contratti per all’acquisto di autoveicoli, sono deducibili nei limiti previsti dall’art.164 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) in quanto, tale articolo, stabilisce una disciplina di carattere generale.
Quindi gli interessi passivi sono deducibili al pari di altri costi di gestione delle autovetture:
- veicoli strumentali: 100%;
- veicoli promiscui: 40%;
- veicoli in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta: 90%.

I contribuenti dovranno dunque verificare sempre gli interessi connessi ai singoli finanziamenti ed, a logica, anche dei contratti di leasing onde operare la corretta deduzione.


Da notare l'impostazione diametralmente opposta tenuta dalla Agenzia in questa occasione rispetto alla nota vicenda degli interessi passivi sostenuti per la parte attribuibile alle "quote terreno" contenute negli immobili acquistati. In quell'occasione, era stato affermato, in maniera assolutamente condivisibile, che gli interessi passivi su finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili erano comunque deducibili anche per la parte ipoteticamente riferibile alla "quota terreno" su cui i fabbricati insistevano, nonostante l'eventuale ammortamento di quest'ultima fosse integralmente indeducibilie.

26 giugno 2008

"Manovra d'estate": novità dal Decreto Legge 112 del 2008

E' entrato in vigore il 25 giugno 2008 il decreto legge del Governo n. 112. Si attende dunque la conversione in Legge come di consueto.

Sotto il profilo fiscale / aziendale sono da segnalare alcune norme di interesse:

Soglia per pagamenti in contanti, assegni trasferibili e libretti di risparmio al portatore: scesa a 5.000 euro dal 30 aprile 2008, torna a 12.500.

Codice fiscale del girante sugli assegni trasferibili: è abrogato l'obbligo di inserirlo.

Professionisti: abrogati i limiti agli incassi in contanti (non più dunque massimo 500 euro dal 1° luglio 2008 come da precedente norma e nostro topic di qualche giorno fa) ed al transito obbligatorio delle somme sul conto corrente del professionista.

Elenco clienti e fornitori: cancellato l'obbligo di presentazione, scompare dunque l'adempimento.

Studi di settore: i modelli dovranno essere approvati entro il 30 settembre dell'anno cui saranno applicabili e non più, come accade adesso, nell'anno successivo.

24 giugno 2008

Schede telefoniche cellulare: deducibili se documentate

Finalmente l'Agenzia delle Entrate ha dato il proprio parere su un tema sentito dai contribuenti, ma che non aveva mai trovato risposta certa e sicura.

Nella circolare 47 / E del 18 giugno 2008 (riportata qui) è infatti entrata nel merito della questione della deducibilità dal reddito dei lavoratori autonomi (ma vale anche per le imprese viste l'identità della norma) dei costi per ricariche telefoniche di cellulari.

Dunque si va oltre il concetto di abbonamento telefonico, che prima era il solo modo sancito per legge che consentiva la deduzione dei costi di telefonia mobile.

E' da notare che non si riportano metodi di documentazione obbligatori, ma solo criteri generali:
- i costi dovranno essere inerenti all'attività professionale od artistica;
- dovranno essere spese tracciabili rimaste a suo carico (modalità di pagamento).

Non dovrebbe dunque essere obbligatoria la fattura intestata al professionista, pagata dal conto corrente professionale (o personale se promiscuo).
Potrebbe essere sufficiente la ricevuta del bancomat di ricarica o la stampata della ricarica online, sempre che sia possibile, da tali documenti, abbinare il professionista-contribuente, la sua utenza telefonica e la modalità di pagamento a suo carico.


Si riporta di seguito lo stralcio della circolare:


3.4 Ricariche cellulari – deducibilità

Domanda: Le spese per l’acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?

Risposta: L’art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).

17 giugno 2008

Ristrutturazioni edilizie: on line la guida aggiornata 2008

Pubblicata oggi dall'Agenzia delle Entrate la nuova guida aggiornata per le agevolazioni fiscali inerenti le ristrutturazioni edilizie.

La guida 2008

14 giugno 2008

LA CIRCOLARE IRAP E' USCITA: L'Agenzia Entrate ha pubblicato il 13 giugno 2008 la tanto attesa circolare 45 / E

L'agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 45 / E del 13 giugno 2008 in tema di assoggettamento ad IRAP dei professionisti privi di autonoma organizzazione.

La circolare (pubblicata qui) esamina (dopo quanto hanno già fatto i Dottori Commercialisti qui) la copiosa giurisprudenza di questi ultimi anni, in particolare riferendosi a quella della Suprema corte di cassazione.

La lettura della Circolare deve partire dal presupposto che la stessa, piuttosto che esaminare obbiettivamente la materia, si limita ad evidenziare quei casi e quei principi "di comodo" per il fisco scaturenti dalla lettura delle sentenze della Cassazione onde fornire "gli strumenti", ai propri uffici perifierici, per continuare od abbandonare il contenzioso.

In pratica, seppur finalmente sia stata emanata la attesa circolare sull'assoggettamento Irap dei professionisti, la stessa è ben lungi, a mio giudizio, dal dare una esaustiva e completa panoramica dei casi trattati dalla Giurisprudenza; una interpretazione dunque monca, deludente e di parte per un corretto inquadramento del problema.

E' poi da segnalare anche l'escursus in merito all'assoggettabilità ad irap degli agenti di commercio e degli imprenditori in generale.

Comunque ricordo a tutti i lettori che, al pari di quanto pubblicato dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta esclusivamente il parere, l'interpretazione, seppur importante, di un organo in merito ad un problema. Essa non ha dunque nessuna, e ripeto nessuna, forza di legge. La legge resta il dato rilevante e l'interpretazione che ne da caso per caso il giudice a cui si adisce quando sorge una diatriba sulla sua applicazione.

Certo la circolare ministeriale avrà forza di direttiva per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate con i quali il contribuente che volesse il rimborso Irap o non pagare l'imposta dovrebbe avere a che fare. E' dunque rilevante conoscere il parere ministeriale onde valutare con accuratezza, con il proprio commercialista di fiducia, quale sia la migliore strategia per opporsi all'IRAP e/o chiederne il rimborso.

12 giugno 2008

16 giugno 2008: importante scadenza fiscale

Ricordiamo che il giorno 16 giugno 2008 è una importante scadenza fiscale.

In quella data non solo saranno da versare come di consueto le ritenute, i contributi, l'Iva ecc., ma anche le imposte sui redditi inerenti il 2007, gli acconti delle imposte per il 2008, saldi ed acconti contributivi, ICI ecc.

Richiamiamo dunque la Vs. attenzione su tutti i debiti per tributi in modo da non lasciarsi sfuggire la predetta scadenza ed eventualmente pianificare pagamenti rateali (o traslati a luglio).

11 giugno 2008

Istituiti i codici tributo per affrancamenti, estromissione ecc.

Con la ripsoluzione ministeriale n. 237 del 2008 sono stati istituiti i codici tributo per alcune delle novità portate dalla Finanziaria 2008 tra cui:

- affrancamento dei valori del quadro EC
- estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore individuale

La risoluzione può essere letta a questo link.

10 giugno 2008

CIRCOLARE IRAP PROFESSIONISTI: nell'attesa intervengono i Dottori Commercialisti

In attesa che venga emanata dall'Agenzia delle Entrate la tanto attesa circolare che illustrerà i parametri di esclusione dei piccoli professionisti privi di autonoma organizzazione dall'IRAP, l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili interviene con una propria circolare in cui si cerca di chiarire l'argomento IRAP.

I Dottori Commercialisti sviscerano la problematica traendo spunto e riferimento dalla numerosissima giurisprudenza, anche di Cassazione, che si è ormai stratificata. Danno il loro punto di vista su quali siano i parametri di esclusione dall'Irap.

A questo punto si è in attesa della Circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'IRAP dei professionisti privi di organizzazione, per fare il punto della situazione con i vari punti di vista e decidere i comportamenti anche nella dichiarazione dei redditi Unico 2008 (redditi 2007) e relativi versamenti.

Qui la circolare sull'Irap dei professionisti emanata dai Dottori Commercialisti.

06 giugno 2008

Pagamenti in contanti a professionisti - lavoratori autonomi

Dal 1° luglio 2008 (e sino al 30 giugno 2009) scatta il nuovo limite di 500,00 euro ai pagamenti per contanti a professionisti (o lavoratori autonomi in generale).

Per importi superiori restano utili strumenti di pagamento quelli tracciabili (canalizzati sui sistemi bancari e/o postali) come gli assegni bancari non trasferibili, carte di credito ecc.

IRAP dei piccoli professionisti: annunciata ancora una volta la circolare

La stampa specializzata ha annunciato nuovamente l'imminente emanazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito alla questione dei profiessionisti privi di organizzazione e della loro esclusione dall'Irap.

Sembra dunque che finalmente l'Agenzia prenda atto e cerchi di riassumere i principi delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, che ha visto vittoriosi i contribuenti nella maggior parte dei casi.

L'emanazione dovrebbe precedere la data di versamento delle imposte onde consentire ai contribuenti di assumere decisioni consapevoli.

05 giugno 2008

Ritenute d'acconto: scomputabili solo se certificate

I professionisti, gli agenti e gli altri soggetti i cui compensi vengono erogati al netto di ritenute d'acconto devono fare molta attenzione a ricevere sempre le "certificazioni delle ritenute subite" da parte dei sostituti d'imposta loro clienti.

E' arrivata l'ennesima sentenza della Cassazione che, a dir il vero poco condivisibile, subordina, in modo assolutamente restrittivo, al possesso e conservazione di tali certificazioni la possibilità di scomputare le ritenute d'acconto subite in sede di dichiarazione dei redditi.

In assenza delle certificazioni lo scomputo sarà illegittimo e dunque ci si avvierà verso una doppia tassazione.

Un interessante sintesi e commento è pubblicato da FiscoOggi.

04 giugno 2008

Studi di settore: la circolare 44 del 2008 spiega le novità

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 29/05/2008 la circolare numero 44 inerente le modalità applicative degli studi di settore.
Vengono in particolare illustrate le modalità applicative, gli studi rivisti, gli interventi possibili sugli indicatori di normalità.

La circolare si presenta di lettura complessa, ma pregna di particolari rilevanti.

30 maggio 2008

Notai di Como e Lecco: online i video

Pregevole iniziatiativa del Collegio Notarile dei distretti di Como e Lecco.

On line sul loro sito web una serie di video che spiegano alcune particolari problematiche giuridiche di comune utilità.

In vista le proroghe fiscali 730, 770, Unico ed opzione Irap

La stampa specializzata riporta oggi, 30 maggio 2008) che è in elaborazione da parte del Governo un provvedimento con cui verrebbero proprogate alcune scadenze fiscali.

In particolare:

- invio telematico mod. 730 e 770 al 10 luglio;
- invio telematico modello Unico al 30 settembre;
- invio telematico opzione per la tassazione Irap da parte di società di persone e imprese individuali al 31 ottobre.

Sembrerebbe inoltre prevista l'approvazione di una norma che renderebbe necessaria una "prenotazione telematica preventiva" per l'utilizzo di alcuni crediti d'imposta (es. Visco Sud e Ricerca e sviluppo).

Si attende di conoscere l'esatta definizione del provvedimento per meglio precisare il portato della norma.

29 maggio 2008

Trattamento Fine Mandato Amministratori (TFM): la data certa per dedurre

Con la Risoluzione n. 211/E del 22 maggio 2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori (abbreviato TFM) non sono deducibili dal reddito d'impresa secondo il criterio di competenza, salvo il caso in cui il diritto a tale trattamento indennità risulti da un atto che abbia data certa anteriore all'inizio del rapporto, ai sensi dell’art.17, co.1, lett.c) del D.P.R. 917/86.

Ove dunque manchi tale data certa il costo dell'indennità di TFM sarà deducibile solo nell'anno di effettiva erogazione.

27 maggio 2008

ICI, esenzione della prima casa, e detassazione degli straordinari

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21 maggio 2008, ha approvato un decreto legge con misure urgenti in materia tributaria.

Vengono previste in particolare:

- per l'ICI: una esenzione della l'abitazione principale che le relative pertinenze (box, cantine e solai) e si applicherà già a partire dal primo acconto (giugno).
Sono esclusi dal beneficio gli immobili di alto pregio (ville, castelli e abitazioni di lusso, accatastati nelle categorie A1, A8 e A9).

- per gli straordinari e premi: una detassazione se legati alla produttività. Si applicherà solo al settore privato e solo ai dipendenti che nel 2007 hanno dichiarato un reddito lordo non superiore ad euro 30.000.
La misura è sperimentale e verrà applicata per un periodo di 6 mesi, da giugno 2008 a dicembre 2008. In questo periodo tutte le parti variabili del salario legate alla produttività (comunque con un limite massimo di euro 3.000), verranno assoggettate ad un'aliquota di imposta fissa del 10%.

21 maggio 2008

Detrazione per le donazioni ai partiti politici

L'Agenzia delle Entrate spiega, esaminando un singolo caso, la possibilità di detrarre le donazioni effettuate a partiti politici.

Qui la risoluzione del maggio 2008.

08 maggio 2008

Annuario 2008 del contribuente

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul suo sito la nuova versione 2008 della guida del contribuente:

Annuario del Contribuente 2008

30 aprile 2008

Il Sole 24 Ore intervista il Dott. Malagoli sul regime dei minimi.

Nuova intervista al Dott. Malagoli da parte del Sole 24 Ore.

Il giornale del 19 aprile 2008 ha pubblicato un articolo con interviste a Dottori Commercialisti in merito al nuovo regime dei minimi. Il giornalista ha intervistato il titolare dello Studio Malagoli circa le prime fasi di applicazione della nuova normativa e circa l'appeal riscontrato sui contribuenti.

Il testo dell'articolo è al link qui sotto (file PDF di 0,4 Mb):

Intervista Sole 24 Ore del 19 aprile 2008.


Qui invece le precedenti interviste al Sole 24 Ore ed al Corriere della Sera su altri argomenti.

05 aprile 2008

Società di persone e imprese individuali in contabilità semplificata: il modello per la nuova Irap

Società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare il valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole utilizzate dalle società di capitali e dagli enti non commerciali. L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate con apposito modello disponibile sul sito internet. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita l'opzione, utilizzando il software COMIRAP, presto disponibile gratuitamente on line. Per il periodo d'imposta 2008 la comunicazione va inviata entro 60 giorni a partire dal 31 marzo (data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del modello sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate). L'opzione per il regime è irrevocabile per tre periodi d'imposta e al termine di questi si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo revoca da comunicare con medesimo modello.

Scontrino parlante: ulteriori chiarimenti nella circolare n. 30

Detraibili grazie all'autocertificazione, le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 per
l'acquisto di farmaci, non documentate da scontrino "parlante".
Con la circolare n. 30/2008 l'Agenzia delle Entrate conferisce validità ai fini delle deduzioni e detrazioni Irpef anche agli scontrini sprovvisti dell'indicazione del codice fiscale del contribuente e dell'indicazione di natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, purchè lo scontrino venga integrato dal contribuente con un' autocertificazione contenente le suddette informazioni. La circolare ribadisce, però, che per le certificazioni delle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2008 sarà indispensabile avere la documentazione prevista dalla legge, vale a dire fattura o scontrino "parlante".

20 marzo 2008

CONTRIBUENTI MINIMI: la guida completa è on line

E' on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate la guida 2008 al "regime dei contribuenti minimi".

La guida è reperibile al questo link.

17 marzo 2008

Imposta di bollo assegni trasferibili: istruzioni.

Dal prossimo 30 aprile su assegni bancari, postali, circolari e sui vaglia cambiari e postali in forma libera verrà applicata l’imposta di bollo di 1,50 euro.
L'obbligo è stato introdotto quale corollario alle nuove norme per la lotta al riciclaggio di denaro sporco che danno attuazione alle direttive europee. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.18 del 07 marzo 2008, con cui ha chiarito le modalità di pagamento dell’imposta di bollo dovuta da coloro che rilasciano tali effetti di pagamento (cfr. art.49 del D.Lgs. n.231/07).

La circolare individua diverse procedure a seconda degli strumenti di pagamento rilasciati in forma libera da banche e da Poste, che saranno i responsabili dei versamenti.

05 marzo 2008

Chiarimenti ministeriali sulla detrazione Iva degli autoveicoli

La Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia è intervenuta a spiegare il regime Iva di detraibilità sulle auto aziendali, contenuto nella nuova formulazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72.

Nello specifico si ritiene che per i veicoli non interamente utilizzati per finalità d'impresa, arte o professione, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per tali scopi, ma l’imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40,00% dell’Iva afferente le operazioni relative agli stessi, essendo irrilevante ai fini dell'imposta l’uso personale o familiare da parte dell’imprenditore (artista o professionista) dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore di personale dipendente senza l’addebito di un corrispettivo relativo.

Il predetto regime non è modificabile.
Non è, pertanto, consentito al soggeto adottare procedure consistenti nella detrazione integrale dell’imposta all’atto dell’acquisto dei beni e servizi in questione e nell’applicazione dell’Iva, sulla base del valore normale, per l’utilizzo privato dei medesimi.

27 febbraio 2008

Regime dei Minimi: pubblicata la terza circolare (Circolare 13 dell'Agenzia delle Entrate)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Circolare con alcuni chiarimenti interpretativi del nuovo regime dei "contribuenti minimi" o, più semplicemente "regime dei minimi".

Ricordiamo la cautela con cui si deve valutare il presente regime fiscale.

La si può trovare cliccando qui.

21 febbraio 2008

IRAP dei "piccoli": in arrivo l'apertura dell'Agenzia delle Entrate

La stampa specializzata ha dato notizia di una prossima circolare della Agenzia delle Entrate in tema di Irap per i piccoli contribuenti privi di organizzazione.
Dunque oltre all'esenzione dei contribuenti che aderiscono al regime dei minimi, verrà ammessa l'esclusione dall’IRAP anche per altri piccoli contribuenti.
Si prende le mosse dalle sentenza della Corte costituzionale (156/2001) e finalmente si da atto della prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La circolare in emanzazione dovrebbe risolvere sia i contenziosi del passato, che accertare i requisiti essenziali per l’esclusione del contribuente secondo l'Agenzia delle Entrate. Gli elementi di spicco dovrebbero essere: assenza di lavoratori dipendenti e possesso di beni ammortizzabili minimi; i contribuenti indirizzatari saranno, forse esclusivamente, i lavoratori autonomi.

19 febbraio 2008

Ritenute in eccesso: rimborso possibile senza dichiarazione

Con la risoluzione n.25/E del 30/01/2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in assenza della dichiarazione per legittima causa di esonero, per avere il rimborso delle maggiori ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, il contribuente può presentare apposita istanza di rimborso entro il termine di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell’art.38 del DPR n.602/73. Il contribuente allegherà all’istanza una copia della documentazione e un prospetto di sintesi dei calcoli.

15 febbraio 2008

Modifica alle disciplina delle società di comodo: circolare e provvedimento.

Con circolare n. 9/E e apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14/02/2008 sono state attuate ed illustrate le modifiche in senso meno restrittivo recate dalla legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) in tema di disciplina delle società di comodo (o non operative).

Si rammentano nuovi casi di esclusione che consentono, in molti casi, di essere esclusi dal test, ad esempio nella gran parte delle realtà industriali in normale struttura e funzionamento.

14 febbraio 2008

Il regime "Contribuenti Minimi" non abroga il "Regime nuove iniziative produttive"

La norma che ha introdotto il "Regime dei contribenti minimi" (Legge 244/2007 - Finanziaria 2008) ha abrogato alcuni regimi fiscali agevolati (es. "Regime della franchigia", "Regime dei contribenti marginali" ecc.), ma ha lasciato "vivere" il "Regime delle nuove iniziative produttive" di cui all'art. 13 della L. 388/2000.

Ciò è confermato non solo dal tenore della norma ma anche dall'approvazione del nuovo modello AA9/9 con cui disporre una nuova iscrizione all'Agenzia delle Entrate. Le recenti circolari ministeriali erano state sicuramente meno chiare sul punto.

La questione non deve essere sottovalutata in quanto il regime gia esistente (nuove iniziative produttive) è spesso più conveniente del nuovo regime dei contribuenti minimi.

12 febbraio 2008

Serve precisione tra Irap e contributi ricevuti

Perchè si abbia esclusione dalla base imponibile Irap dei contributi erogati a norma di legge, è indispensabile che esista una correlazione diretta tra gli importi erogati e il componente negativo non deducibile (ad esempio i costi per il personale), tale da individuare e sancire in modo preciso ed indubitabile la destinazione del contributo erogato.
Questo il contenuto della risoluzione n.34 del 5 febbraio 2008, in merito ai contributi regionali diretti a finanziare il personale relativo alla gestione di una casa di riposo e di un centro diurno anziani.

11 febbraio 2008

Cassazione: agente di commercio non soggetto all’Irap

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2702 del 05 febbraio 2008, ha ribadito la propria interpretazione ed il consolidato orientamento della giurisprudenza al requisito di autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo ai fini Irap, ritenendo non passibile di imposta l’agente di commercio che esercita la propria attività senza l’ausilio di dipendenti e con mezzi strumentali modesti.Ricordiamo l'importanza di tale sentenza in quanto riferita a soggetti che operano producendo reddito d'impresa e non reddito di lavoro autonomo.

06 febbraio 2008

Circolare 5 del 2008 dell'Agenzia delle Entrate sugli Studi di settore

Interessante Circolare dell'Agenzia delle Entrate in merito agli accertamenti basati su studi di settore e indici di normalità dove viene fatto il punto sullo stato dell'arte del valore di prova dei vari strumenti di accertamento sintetico.

La circolare è consultabile cliccando qui.

04 febbraio 2008

IRAP dei piccoli professionisti: annunciata la circolare

La stampa specializzata in questi giorni ha annunciato l'imminente pubblicazione di una circolare dell'Agenzia delle Entrate sul tema dei piccoli professionisti privi di organizzazione e sulla loro esclusione dall'ambito applicativo dell'IRAP.

In realtà la circolare darebbe istruzioni agli uffici periferici dell'Agenzia per individuare concretamente i soggetti esclusi dall'IRAP e dunque non agire in caso di mancato versamento dell'imposta e/o per decidere circa la prosecuzione dei contenziosi già in atto che spesso vedono l'Agenzia soccombente.

01 febbraio 2008

Cambi valute al 31.12.2007 (per bilancio di esercizio)

Pubblichiamo alcuni dei cambi dell'euro ottenuti dall'interrogazione del sistema informativo della Banca d'Italia per le principali valute con riferimento alla data del 31.12.2007:

CAMBI AL 31 DICEMBRE 2007:

Dollaro USA 1,4721
Sterlina GBP 0,73335
Franco Svizzero SFR 1,6547
Yen Giapponese 164,93
Renminbi (Yuan) Cinese 10,7524


Vedere disclaimer Banca d'Italia.

Finanziaria 2008: Stampa dei registri contabili

Viene adeguato il termine per la stampa definitiva delle scritture contabili, portandolo al termine del terzo mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tenendo in considerazione che l’attuale scadenza di invio del modello Unico è fissata al 31 luglio 2008, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, la scadenza per le predette stampe, inerenti il 2007, risulta conseguentemente fissata al 31 ottobre 2008.

31 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche importanti all'IVA

Omessa od irregolare autofatturazione:
sono state introdotte apposite sanzioni nel caso di omessa od irregolare autofatturazione (art. 17 e 74 del DPR 633/72).

Reverse Charge per cessioni di immobili:
il meccanismo dell’inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l’applicazione dell’Iva (vedere ns. circolare del 16.10.2007), ma anche quando l’acquirente ha la detrazione dell’imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008.

Cessioni di immobili soggette ad Iva e corrispettivi nascosti:
qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Istanza di rimborso o compensazione Iva trimestrale:
la presentazione della istanza deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.
Base imponibile e valore normale: modifiche sono disposte per la determinazione della base imponibile in particolari casi di mancata detrazione dell’imposta. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art.19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato come sopra.
Modificata la definizione di valore normale ai fini Iva.

Modifiche alla limitazione della detrazione dell’Iva:
è stato integralmente riscritto l’art.19-bis1, in particolare:

· rimane il precedente trattamento per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.;

· per tutti gli altri veicoli, l’imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore (furgoni ed autocarri compresi dunque), diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);

· rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del veicolo per i carburanti e lubrificanti, canoni di leasing, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggi), dei beni stessi.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.
Tra le disposizioni citate dunque si nota l’importante e preoccupante modifica alla detraibilità dell’Iva sui furgoni ed autocarri (con massa autorizzata inferiore a 3.500 kg). Per poter operare l’integrale detrazione della relativa Iva (e dunque non solo al 40%) il contribuente dovrà poterne dimostrare l’uso esclusivo per l’esercizio dell’attività e l’afferenza ad operazioni imponibili (prove evidentemente “diaboliche”).
E’ poi introdotta la detraibilità (secondo le regole predette) dell’Iva sui pedaggi autostradali di autovetture.

· Prevista inoltre l’abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione dell’Iva sulle spese della telefonia cellulare che dunque diviene detraibile secondo i principi di inerenza all’attività e di afferenza alle operazioni imponibili. Si segnala che apposita ulteriore norma potenzia però l’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria nel caso di detrazione superiore al 50% operata dal contribuente (da un lato dunque si consente una maggiore detrazione, ma dall’altro la si disincentiva con una minaccia di verifica).

30 gennaio 2008

Finanziaria 2008: IRAP modifiche sostanziali

Oltre alla già detta riduzione della aliquota base Irap al 3,90%, notevoli sono state le modifiche ai meccanismi di calcolo della base imponibile dell’Imposta con differenziazione anche in base alla categoria di contribuenti.

Società di capitali, cooperative, enti commerciali e trust:
Si fa riferimento diretto al bilancio civilistico. La base imponibile è data dalla differenza tra il Valore ed i Costi della produzione (lettere A e B del conto economico) con esclusione delle voci B.9 (costo del lavoro), B.10.c e .d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (alcuni accantonamenti).
In ogni caso non possono essere dedotti tra gli altri:
· costi per lavoro dipendente, assimilato (es. co.co.co.) e collaborazioni occasionali;
· perdite su crediti;
· Ici;
· Interessi impliciti in canoni di leasing.
Si perdono dunque le variazioni fiscali di diretta derivazione dal calcolo Ires, con il risultato che ad esempio ammortamenti e costi di gestione auto saranno integralmente deducibili ai fini Irap, ma anche le plusvalenze da cessione di immobili saranno imponibili senza possibilità di rateizzazione.
La norma fa specifico riferimento ai principi contabili adottati per individuare la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale e di bilancio e dunque la imponibilità delle componenti di reddito.

Imprese individuali, Snc e Sas:
La base imponibile, con le esclusioni specifiche già elencate sopra, è data dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e delle variazioni di magazzino e l’ammontare dei costi per i beni di magazzino, per i servizi, degli ammortamenti, dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali.
Il riferimento per la corretta qualificazione, classificazione ed imputazione temporale torna alle regole per la determinazione delle imposte sui redditi.
Per chi è in regime di contabilità ordinaria v’è la possibilità di optare per l’applicazione delle regole previste per le società di capitali. L’opzione ha durata pluriennale.

Persone fisiche, società semplici ed equiparate con attività artistica o professionale:
I compensi, le spese e gli altri componenti che incidono sulla determinazione dell’Irap si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

Deduzioni e “Cuneo Fiscale”:
Per tutti i soggetti vengono rimodulati gli importi di alcune deduzioni dalla base imponibile Irap.

Dichiarazione e decorrenza:
La dichiarazione Irap abbandona il modello Unico e verrà inviata direttamente alle regioni.
La decorrenza delle presenti modifiche Irap è stabilita dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

29 gennaio 2008

REGIME DEI MINIMI: nuove istruzioni

L'Agenzia ha diramato nuove istruzioni per il REGIME DEI MINIMI introdotto con la finanziaria 2008:

Le trovate qui.

Alcuni aspetti e chiarimenti sembrano far capire che in quel regime non è davvero tutto oro quel che luccica e che il legislatore abbia person una occasione di vera novità.

28 gennaio 2008

Finanziaria 2008: estromissione agevolata dell'immobile dall'impresa

Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall’imprenditore individuale.
In alternativa alla ordinaria tassazione si applica una imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di una eventuale quota relativa all’Iva, se dovuta, pari al 30% dell’Iva stessa applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso.
La imposta sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al:
- 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008;
- 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.

Si segnala che un provvedimento in esame del Parlamento sempbrerebbe prorogare le date di validità di questa norma ed esetendere l'estromettibilità agli immobili anche solo posseduti e non direttamente utilizzati nell'impresa.

25 gennaio 2008

Gestione separata INPS: per il 2008 aumentano le aliquote

La Legge n. 247 del 24/12/2007 (c.d. collegato “Welfare” alla Finanziaria 2008) ha stabilito un inasprimento delle aliquote contributive alla “gestione separata INPS” (Legge n. 335 del 08/08/1995).

In particolare:
- per i parasubordinati (es. collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, Amministratori di società ecc.) ed i cosiddetti “professionisti senza cassa” che siano privi di altra forma di copertura previdenziale, l’aliquota passa dal 23,72% al 24,72% per i compensi erogati dal 01 gennaio 2008. Sono previsti ulteriori inasprimenti a partire dal 2009.
- per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata Inps (es. i già coperti da altra forma previdenziale) il contributo passa dal 16,00% al 17,00% con medesima decorrenza.

Restano invece invariati:
- la suddivisione 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente dell’onere previdenziale per i parasubordinati;
- la misura della rivalsa facoltativa del 4% in fattura concessa ai “professionisti senza cassa”.

Per i pagamenti fatti a parasubordinati entro il 12 gennaio 2008 vale il “principio di cassa allargato” per cui, se i compensi sono riferiti a periodi sino al 31/12/2007, ed erogati entro il 12 gennaio, l’aliquota contributiva resta ferma a quella vigente nel 2007.

Non sono stati ancora approvati invece i massimali contributivi annui ed i minimali di computo.

CONTRIBUENTI MINIMI: guida e test di adesione

Per il nuovo regime contabile e fiscale dei cosiddetti "CONTRIBUENTI MINIMI" ( o "Regime dei Minimi") l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un area informativa ed un grossolano test per capire se si rientra nell'ambito di applicabilità.

Qui la sintesi, la guida, i riferimenti normativi ed il TEST.

Ricordiamo che la valutazione per aderire a questo regime dei minimi dovrebbe essere condotta con ben maggiore attenzione di quanto proposto da quel test ed anche tanti "riflettori puntati" sul nuovo regime non devono abbagliare i contribuenti, il regime è infatti vantaggioso in casi davvero limitati e spesso invece conduce addirittura a condizioni "impraticabili" per i contribuenti, che così operando corrono il rischio di una vera e propria "espulsione" dal mercato.

Si consiglia dunque di operare l'eventuale scelta con grandissima attenzione, semmai aiutati da un professionista.

Finanziaria 2008: Bonus per l’aggregazione di professionisti in studi associati

Gli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti (particolari disposizioni potranno essere varate per i medici convenzionati con il SSN) poste in essere nel periodo compreso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2010 potranno beneficiare di un credito di imposta da spendere in compensazione.

Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
· beni mobili ed arredi specifici;
· attrezzature informatiche;
· macchine d’ufficio;
· impianti ed attrezzature varie;
· programmi informatici;
· brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;
· spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Il bonus non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limita ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Le disposizioni attendono l’autorizzazione della commissione UE.

Finanziaria 2008: imprenditori individuali e soci di società di persone - tassazione separata al 27,50%

Viene introdotta la possibilità per gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone di tassare separatamente i redditi (di impresa o partecipazione) con una unica aliquota del 27,50% a patto che tali redditi tassati separatamente non siano prelevati o distribuiti.

Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:
· prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
· l’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione;
· in caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale (disposizione che appare particolarmente penalizzante).

24 gennaio 2008

Finanziaria 2008: Imprese con contabilità semplificata e lavoratori autonomi - regime utilizzo perdite

Nuova modifica al regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; le stesse, riducono il reddito complessivo del contribuente e dunque non più devono trovare capienza nei redditi di medesima natura.
Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.

23 gennaio 2008

Finanziaria 2008: autotrasporto - Contributo SSN sui premi assicurativi – possibilità di compensazione

Le somme versate nel periodo d’imposta 2007 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (modello F24).

La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Irap.

Si presume che resti immutato il codice tributo da utilizzare, il 6789 (Ris. Min. n.8/2006).

Finanziaria 2008: modifiche al regime delle società di comodo

Sono state introdotte nuove modifiche alla disciplina delle società di comodo. In particolare tra le altre sono state previste nuove ipotesi di esclusione e ridotte alcune aliquote di calcolo.

Queste modifiche agevolative vedono peraltro l’introduzione tra le cause di esclusione l’avere avuto più di 10 dipendenti continuativamente per un triennio o l’avere un totale attivo inferiore ai componenti positivi di reddito di conto economico (voce A). Queste ipotesi porteranno all’esclusione dalla disciplina di molti contribuenti per cui la verifica di operatività era palesemente inutile.

Restano alcuni dubbi sulla data di effetto delle predette modifiche.

22 gennaio 2008

Finanziaria 2008: destinazione di beni a finalità estranee - cessioni alle ONLUS

I beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, possono essere ceduti gratuitamente alle Onlus con beneficio fiscale.

In particolare la cessione avviene per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato.

Tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell’Iva.

21 gennaio 2008

Finanziaria 2008: scorporo dei terreni dai fabbricati, interpretazione autentica favorevole al contribuente

Viene introdotta una “norma di interpretazione autentica” sulle modalità di scorporo dei terreni dai fabbricati su di essi insistenti, valide ad esempio ai fini del calcolo degli ammortamenti. In pratica è consentito riproporzionare il fondo di ammortamento accantonato in precedenza proporzionalmente al fabbricato ed al terreno senza più imputarlo prioritariamente al fabbricato come era l’interpretazione precedente.

La norma esplica inoltre effetti particolarmente significativi per i leasing di immobili.
Ciò significa riconsiderare le analisi dello scorso periodo d’imposta ed è possibile la riemersione della possibilità di operare ammortamenti che in vigenza della precedente interpretazione si consideravano invece esauriti. Restano salvi gli effetti sul precedente periodo d’imposta.

In occasione della prossima redazione dei bilanci di esercizio si dovranno eventualmente operare i necessari correttivi alle impostazioni contabili adottate l’anno scorso.

20 gennaio 2008

Rinnovata la veste grafica della NewsBlogLetter

Dopo due anni di rodaggio è on-line la versione beta (che vedete) della nuova veste grafica.

Introdotti anche gli "Argomenti" nell'apposita colonna che trovate sulla destra del sito, inoltre alcuni facili link al sito ufficiale dello Studio Malagoli ed un box di ricerca più facile.

Alcuni ritocchi saranno ancora necessari.

18 gennaio 2008

Finanziaria 2008: passaggio da Black list a White list

Viene cambiata l’impostazione delle norme di determinazione del reddito che fanno riferimento ai paesi c.d. “Black List”.
Le particolari norme attualmente riservate a relazioni con soggetti appartenenti a tali stati (deduzione dei costi, imprese estere controllate e collegate, residenza, tassazione dividendi ecc.) saranno riservate a tutti i paesi non appartenenti alla nuova “White List” che sarà approvata con futura disposizione.

Finanziaria 2008: operazioni straordinarie con emersione di maggiori valori e riconoscimento fiscale

Per determinate operazioni di natura societaria straordinaria (fusioni, scissioni e conferimenti) viene prevista la possibilità di dare valore fiscale ai maggiori valori eventualmente emergenti con il pagamento di una imposta sostitutiva a scaglioni (a partire dal 12%).

Viene profondamente rivista la disciplina fiscale del conferimento di azienda.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31.12.2007.

16 gennaio 2008

Finanziaria 2008: crediti Iva infrannuali e istanza telematica

Semplificata la procedura per la gestione dei crediti Iva infrannuali, mediante la presentazione in forma esclusivamente telematica delle istanze di rimborso o per l'utilizzo in compensazione dei crediti.

Rinviate a un prossimo decreto Economia le modalità operative.

Beneficenza: la guida dall'Agenzia delle Entrate.

Approvata la nuova guida fiscale alle erogazioni liberali.
La trovate sul sito dell'Agenzia Entrate qui.

Approvato il modello per la Comunicazione annuale dati Iva 2008 (per il 2007)

Approvato il modello della comunicazione annuale dati Iva 2008 r reperibile a questa pagina del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Sontrini di farmacia: deducibili con codice fiscale solo se "parlanti"

Dal 1° gennaio 2008 la spesa per l’acquisto di medicinali per poter consentire la relativa detrazione Irpef dovrà essere certificata con fattura o con “scontrino parlante” da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati ed il codice fiscale del destinatario.

Vista l'assenza di precisazioni contrarie, per le spese con “ticket” sarà necessaria anche la copia della prescrizione medica (“ricetta”).

Finanziaria 2008: modifiche alla disciplina del "Consolidato fiscale nazionale"

Il termine per esercitare l’opzione per aderire al “consolidato fiscale nazionale” viene fissato al giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo periodo cui si applica il regime.

Tra le altre sono state modificate alcune regole proprie del”consolidato fiscale nazionale”:
· eliminate le rettifiche di consolidamento che consentivano di non operare una doppia tassazione dei dividendi fra consolidate;
· eliminate le norme agevolative di neutralità su alcuni trasferimenti infragruppo.

14 gennaio 2008

Finanziaria 2008: abrogazione delle rettifiche extracontabili e sindacabilità delle scelte di bilancio

Viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili di componenti negative (es. ammortamenti con giustificazione solo civilistica).
Si torna dunque ad una derivazione del reddito imponibile più dipendente dalle scelte operate in sede di redazione del bilancio. A questo proposito e con riferimento alle scelte dei redattori in tema di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore viene introdotta la sindacabilità del bilancio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che potrà disconoscere eventuali benefici fiscali, salva la possibilità del contribuente di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

12 gennaio 2008

Finanziaria 2008: nuovo meccanismo di indeducibilità interessi passivi

Soggetti Ires
Viene rivista la disciplina delle indeducibilità degli interessi passivi con l’abrogazione dei meccanismi del “pro-rata patrimoniale” e della “Thin cap” (artt. 97 e 98 Tuir).

Viene introdotta una nuova ipotesi di indeducibilità.
Riassumendo saranno indeducibili gli interessi passivi risultanti dal seguente meccanismo di calcolo:
· innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;
· l’eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di Conto economico civilistico A) e B), quest’ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi).
· l’eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.

Esistono poi specifiche regole di individuazione delle componenti di calcolo, di esclusione di alcuni soggetti, di calcolo in caso di consolidato nazionale e blande attenuazioni per i primi periodi d’imposta.

Le disposizioni, che in taluni casi potrebbero essere molto punitive per il contribuente, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

11 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifiche alla di deducibilità delle spese di rappresentanza

Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro delle spese di rappresentanza, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo (ancora da emanare) viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà possibile nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti (nel decreto appunto).

Prevista, inoltre, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro. A tale ultimo fine si sottolinea che non è invece variata la disciplina Iva di tali costi, per cui l’Iva sui beni, estranei all’attività di produzione e/o commercializzazione dell’impresa, destinati ad omaggio di importo superiore a 25,82 euro sarà comunque indetraibile, e dunque da considerare quale componente di costo ai fini della verifica del limite di 50,00 euro, mentre sotto i 25,82 euro resterà la detraibilità dell’Iva.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

10 gennaio 2008

Finanziaria 2008: modifica alla durata minima fiscale dei leasing

Viene previsto un incremento della durata minima fiscale dei contratti di leasing, applicabile a partire da quelli stipulati dal 01.01.2008, come di seguito indicato:
· beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;
· beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);
· autovetture con limitazioni fiscali di cui all’art. 164 del Tuir: uguale al periodo di ammortamento (4 anni).

Finanziaria 2008: modifica alla disciplina degli ammortamenti

Abrogata la possibilità di stanziare ammortamenti anticipati ed accelerati a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007.
E’ prevista la revisione delle aliquote fiscali d’ammortamento (D.M. 31.12.1988).
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:
· non si applica la riduzione al 50% dell’aliquota fiscale;
· la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).

Ires al 27,50% ed Irap al 3,90% - Finanziaria 2008

L’aliquota Ires è ridotta dal 33% al 27,50% e quella Irap dal 4,25% al 3,90% (aliquota base**) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Le aliquote ridotte vengono compensate dall’allargamento della base imponibile con rimodulazione delle basi imponibili.
Si segnala che la conseguente modifica degli stanziamenti già esistenti per imposte anticipate e differite porteranno i loro effetti economici sul risultato già nell’esercizio 2007 (sopravvenienze attive e/o passive).

**: In realtà ove le aliquote Irap siano diverse dal 4,25% (es. per disposizioni particolari regionali) la Finanziaria ha disposto una riduzione percentualmente proporzionale alla riduzione della aliquota base.

07 gennaio 2008

Dal 1° gennaio 2008 interessi legali al 3%

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 il decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 2007, che modifica la misura del saggio degli interessi legali (art.1284 c.c. al 3%).
Decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Il "Regime dei Minimi" - Finanziaria 2008

Dal primo gennaio è al via il regime semplificato di tassazione dei contribuenti minimi (c.d. "Regime dei minimi").
Vengono previsti: imposta sostitutiva con aliquota al 20% al posto di Irpef, Irap e addizionali, contabilità ridottissima e inapplicabilità degli studi di settore.
Non si applicherà l'Iva sulle operazioni attive, nè si avrà diritto a detrarla sugli acquisti.
Sono previsti limiti di accesso al regime e tetti, superati i quali, si esce dal regime.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.73 del 21 dicembre, ha fornito le prime indicazioni sul suo funzionamento.

La nuova normativa abroga i regimi agevolati preesistenti (tranne alcuni che vanno avanti sino ad esaurimento). In particolare, scompaiono il regime dei contribuenti minimi in franchigia,
il regime delle attività marginali e il regime super semplificato.

L'ulteriore Decreto del Ministero Finanze del 02/01/08 ha attuato il "regime dei minimi".
Tra le novità più importanti i chiarimenti sul regime delle ritenute, che andranno scomputate dall’imposta sostitutiva a cui i minimi sono soggetti.